REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000

          Art. 35                                                               
Interventi per il consolidamento                                                
dei collegamenti ferroviari, stradali e idroviari                               
con il porto di Ravenna                                                         
1. Per il concorso della Regione Emilia-Romagna nella elaborazione di           
un programma di studi e di interventi comprendente la progettazione             
di opere per il consolidamento dei collegamenti ferroviari, stradali            
ed idroviari con il porto di Ravenna, a norma di quanto disposto                
dalla L.R. 4 giugno 1988, n. 23, e' autorizzata, per l'esercizio                
1998, la spesa di Lire 3.000.000.000 e per l'esercizio 1999 la spesa            
di Lire 1.200.000.000 (Cap. 41120).                                             
NOTA ALL'ART. 35                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 4 giugno 1988, n. 23 concerne Interventi della Regione                  
Emilia-Romagna per il consolidamento dei collegamenti ferroviari,               
stradali e idroviari con il porto di Ravenna.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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