LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 35
Interventi per il consolidamento
dei collegamenti ferroviari, stradali e idroviari
con il porto di Ravenna
1. Per il concorso della Regione Emilia-Romagna nella elaborazione di
un programma di studi e di interventi comprendente la progettazione
di opere per il consolidamento dei collegamenti ferroviari, stradali
ed idroviari con il porto di Ravenna, a norma di quanto disposto
dalla L.R. 4 giugno 1988, n. 23, e' autorizzata, per l'esercizio
1998, la spesa di Lire 3.000.000.000 e per l'esercizio 1999 la spesa
di Lire 1.200.000.000 (Cap. 41120).
NOTA ALL'ART. 35
Comma 1
La L.R. 4 giugno 1988, n. 23 concerne Interventi della Regione
Emilia-Romagna per il consolidamento dei collegamenti ferroviari,
stradali e idroviari con il porto di Ravenna.