LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 34
Interventi per la difesa del suolo
e per il consolidamento dei centri abitati
1. Per i sottoelencati interventi nel settore della difesa del suolo
e per il consolidamento dei centri abitati, sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 39051 "Spese per studi, indagini e progettazioni per
l'elaborazione dei piani di bacino idrografico a carattere regionale
e per il concorso nell'elaborazione dei piani di bacino idrografico a
carattere interregionale (Legge 18 maggio 1989, n. 183 e art. 30,
L.R. 6 settembre 1982, n. 44)" Esercizio 1998: Lire 150.000.000;
b) Cap. 39185 "Spese per i servizi di piena nei corsi d'acqua
ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale (Legge 25
luglio 1904, n. 523)" Esercizio 1998: Lire 1.000.000.000.