LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 33
Fondo per la conservazione della natura
1. Per la dotazione di spesa del fondo regionale per la conservazione
della natura istituito ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24 gennaio
1977, n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale -
Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura -
Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" e' disposta
un'autorizzazione di spesa di Lire 300.000.000 per l'esercizio 1998
(Cap. 38050).
2. Per l'apprestamento degli interventi necessari alla tutela degli
esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari, aventi
notevole pregio scientifico e monumentale, a norma dell'art. 6 della
L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, e' autorizzata la spesa di Lire
75.000.000 per l'esercizio 1998 (Cap. 38070).
NOTE ALL'ART. 33
Comma 1
1) Il testo dell'art. 3 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, e' il
seguente:
"Art. 3
Con la presente legge viene altresi' istituito un "fondo regionale
per la conservazione della natura", con i seguenti scopi:
- diffondere, a livello regionale e locale, tra la popolazione una
migliore conoscenza della natura e la sua tutela anche attraverso
iniziative specifiche di educazione naturalistica;
- attuare o incentivare, in collaborazione con l'Istituto per i beni
artistici, culturali e naturali, con l'Azienda regionale delle
foreste e con l'Azienda regionale per l'incremento della selvaggina,
studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle
espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e
significato;
- assicurare i finanziamenti necessari per la pubblicazione,
l'osservanza ed il controllo delle disposizioni previste dalla
presente legge e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per la sua
attuazione.
Annualmente il Consiglio regionale predisporra' il programma delle
iniziative cui destinare le disponibilita' del fondo, sentito il
parere del comitato di cui all'art. 2 della presente legge.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, e' il
seguente:
"Art. 6
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta
dei Comuni, delle Comunita' Montane, delle Amministrazioni
provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, delle Assemblee di
Comuni di Imola e Cesena, degli Istituti universitari interessati,
delle associazini naturalistiche, ricreative e del tempo libero,
dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali e
dell'Azienda regionale delle foreste, sono assoggettati a particolare
tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari,
di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio
regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per
l'ambiente naturale e della competente Commissione consiliare.
Il decreto dovra' indicare:
a) la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con
riferimento anche all'individuazione catastale dell'area ove
insistono;
b) le caratteristiche di tali esemplari e le modalita' di
segnalazione degli stessi in loco;
c) i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonche'
i soggetti pubblici o privati cui la tutela viene affidata;
d) il tipo e le modalita' degli interventi necessari ad assicurare la
buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.
Il decreto regionale e' atto definitivo e deve essere notificato ai
soggetti proprietari degli esemplari arborei assoggettati a tutela
entro sessanta giorni dalla data di esecutivita'.
Con successivi provvedimenti della Giunta regionale verranno
assegnati ai soggetti di cui alla lettera c) del secondo comma i
fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di
salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.".