LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 32
Parchi e riserve regionali
1. Per il recupero e la valorizzazione dei parchi regionali e delle
riserve naturali, ai sensi delle Leggi regionali 2 aprile 1988, n. 11
e 2 luglio 1988, n. 27, sono disposte le seguenti autorizzazioni di
spesa per gli interventi sotto specificati:
a) Cap. 38030 "Contributi per spese di investimenti finalizzate al
recupero ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del
territorio del Delta del Po (L.R. 2 aprile 1988, n. 11; art. 13, L.R.
2 luglio 1988, n. 27)" Esercizio 1999: Lire 1.000.000.000;
b) Cap. 38090 "Contributi per spese d'investimento finalizzate al
recupero ed alla valorizzazione delle risorse ambientali (art. 35,
commi 2 e 4, L.R. 2 aprile 1988, n. 11)" Esercizio 1998: Lire
4.500.000.000 Esercizio 1999: Lire 7.350.000.000 Esercizio 2000:
Lire 4.000.000.000;
c) Cap. 38095 "Spese per investimenti finalizzati al recupero ed alla
valorizzazione delle risorse ambientali (art. 35, comma 3, L.R. 2
aprile 1988, n. 11)" Esercizio 1998: Lire 100.000.000.
NOTA ALL'ART. 32
Comma 1
La L.R. 2 aprile 1988, n. 11 concerne Disciplina dei parchi regionali
e delle riserve naturali e la L.R. 2 luglio 1988, n. 27 concerne
Istituzione del Parco regionale del Delta del Po.