REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000

          Art. 29                                                               
Piani di risanamento atmosferico                                                
1. Per la realizzazione dei piani di risanamento atmosferico, ai                
sensi degli artt. 3 e 4, lett. a), del DPR 24/5/1988, n. 203, e'                
disposta, per l'esercizio finanziario 1998, un'autorizzazione di                
spesa di Lire 100.000.000                                                       
(Cap. 37120).                                                                   
NOTA ALL'ART. 29                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 3 e della lettera a) dell'art. 4 del DPR 2 maggio            
1988, n. 203, concernente Attuazione delle Direttive CEE numeri                 
80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di                 
qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di            
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art.            
15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183, e' il seguente:                          
"Art. 3                                                                         
1. Con DPCM, su proposta del Ministro dell'Ambiente, di concerto con            
i Ministri della Sanita' e dell'Industria, del Commercio e                      
dell'Artigianato, sono fissati ed aggiornati i valori limite ed i               
valori guida di qualita' dell'aria, validi su tutto il territorio               
nazionale.                                                                      
2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri           
della Sanita' e dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato,               
sentita la Conferenza dei Presidenti delle Giunte regionali, sono               
fissati ed aggiornati:                                                          
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonche' i                
valori minimi e massimi di emissione;                                           
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti            
e dei combustibili;                                                             
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie                      
disponibili;                                                                    
d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti             
esistenti alla normativa del presente decreto.                                  
3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui ai commi 1            
e 2, si applicano le disposizioni del presente decreto e del DPCM in            
data 28 marzo 1983, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla                   
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983.                                   
4. Il Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della                 
Sanita', provvede:                                                              
a) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in             
vigore del presente decreto, i criteri per l'elaborazione dei piani             
regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria,              
tenuto conto delle esperienze regionali gia' acquisite;                         
b) a redigere il piano nazionale di tutela della qualita' dell'aria             
sulla base dei piani regionali, previa verifica della loro                      
compatibilita';                                                                 
c) ad individuare, sentite le Regioni interessate, zone a carattere             
interregionale nelle quali, per la presenza di un maggior                       
inquinamento atmosferico o per le loro caratteristiche paesaggistiche           
ambientali, sono stabiliti valori limite delle emissioni o valori               
limite di qualita' dell'aria piu' restrittivi;                                  
d) a predisporre i criteri per la raccolta dei dati inerenti la                 
qualita' dell'aria, da effettuare con i sistemi di rilevamento                  
regionali, nonche' una relazione annuale sullo stato della qualita'             
dell'aria formulata sulla base delle relazioni e dei dati forniti               
dalle Regioni;                                                                  
e) a predisprre i criteri per l'inventario nazionale delle fonti di             
emissione e al suo periodico aggiornamento sulla base dei dati                  
forniti dalle Regioni.                                                          
          Art. 4                                                                
1. Fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente               
dall'inquinamento atmosferico spetta alle Regioni, che la esercitano            
nell'ambito dei principi contenuti nel presente decreto e delle altre           
leggi dello Stato. In particolare e' di competenza delle Regioni:               
a) la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione,                       
conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei            
valori limite di qualita' dell'aria;                                            
omissis.".                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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