LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 28
Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale
degli insediamenti storici
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali,
a valere sulla L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 "Provvedimenti per il
recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti
storici" per gli interventi sottoelencati, sono cosi' modificate e
integrate:
a) Cap. 30880 "Contributi a Comuni con popolazione inferiore a 30.000
abitanti per la redazione di studi di fattibilita' e piani di
recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti
storici (artt. 2 e 3, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6)" Esercizio 1998: -
Lire 2.189.412.996;
b) Cap. 30885 "Contributi ai Comuni per opere di restauro scientifico
e risanamento conservativo su edifici di proprieta' pubblica e
privata (artt. 4 e 5, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24
dicembre 1993, n. 537)" Esercizio 1998: + Lire 500.000.000
Esercizio 1999: + Lire 1.500.000.000 Esercizio 2000: + Lire
2.000.000.000;
c) Cap. 30890 "Contributi per opere di restauro scientifico su beni
di carattere artistico o storico di proprieta' di enti ecclesiastici,
di privati cittadini e di enti morali (art. 6, L.R. 16 febbraio 1989,
n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537)" Esercizio 1998: +
Lire 500.000.000 Esercizio 1999: + Lire 1.000.000.000 Esercizio
2000: + Lire 1.500.000.000.