LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 27
Qualificazione e sviluppo del termalismo
1. Per gli interventi di cui all'art. 43, comma 3, lettere b), c), d)
ed f) della L.R. 17 agosto 1988, n. 32 "Disciplina delle acque
minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo" e'
disposta, per l'esercizio 1998, un'autorizzazione di spesa di Lire
3.700.000.000 (Cap. 29300).
NOTA ALL'ART. 27
Comma 1
Il testo delle lettere b), c), d) ed f) del comma 3 dell'art. 43
della L.R. 17 agosto 1988, n. 32, e' il seguente:
"Art. 43 - Programma di settore
3. Gli interventi previsti dal programma concernono in particolare:
omissis
b) nuova captazione, razionalizzazione, ristrutturazione e protezione
delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale;
c) impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e
quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di
acque minerali per uso termale;
d) costruzione, ricostruzione, riconversione, ampliamento ed
ammodernamento di stabilimenti di cure termali compresi gli
stabilimenti che forniscono prestazioni paratermali,
fisiochinesiterapiche, pneumoterapiche e talassoterapiche;
omissis
f) ristrutturazione di strutture ricettive alberghiere finalizzate
alla realizzazione di servizi termali.".