REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000

          Art. 25                                                               
Mercati e strutture annonarie                                                   
1. Per gli interventi volti a favorire l'istituzione, la                        
ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento di mercati                   
all'ingrosso, a norma della L.R. 7 novembre 1979, n. 42 come                    
modificata dalla L.R. 24 dicembre 1981, n. 49, e' disposta, per                 
l'esercizio 1998, un'autorizzazione di spesa di Lire 400.000.000                
(Cap. 27000).                                                                   
NOTA ALL'ART. 25                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 7 novembre 1979, n. 42 concerne Programma straordinario di              
interventi allo scopo di favorire l'istituzione, la ristrutturazione,           
l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati all'ingrosso.                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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