LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 25
Mercati e strutture annonarie
1. Per gli interventi volti a favorire l'istituzione, la
ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento di mercati
all'ingrosso, a norma della L.R. 7 novembre 1979, n. 42 come
modificata dalla L.R. 24 dicembre 1981, n. 49, e' disposta, per
l'esercizio 1998, un'autorizzazione di spesa di Lire 400.000.000
(Cap. 27000).
NOTA ALL'ART. 25
Comma 1
La L.R. 7 novembre 1979, n. 42 concerne Programma straordinario di
interventi allo scopo di favorire l'istituzione, la ristrutturazione,
l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati all'ingrosso.