REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000

          Art. 24                                                               
Completamento con mezzi regionali                                               
di un intervento ex PIM                                                         
1. Per il completamento di un intervento definito dal Programma                 
Integrato Mediterraneo "Appennino" per il quale le procedure di spesa           
non si sono concluse nei termini previsti dal Contratto di programma,           
la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a stanziare, con mezzi                 
propri di bilancio, i finanziamenti necessari alla conclusione                  
dell'intervento stesso gia' avviato.                                            
2. A tal fine e' stanziata la somma di Lire 80.000.000, per                     
l'esercizio 1998, che viene destinata al completamento                          
dell'intervento descritto al corrispondente Cap. 25790.                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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