LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 24
Completamento con mezzi regionali
di un intervento ex PIM
1. Per il completamento di un intervento definito dal Programma
Integrato Mediterraneo "Appennino" per il quale le procedure di spesa
non si sono concluse nei termini previsti dal Contratto di programma,
la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a stanziare, con mezzi
propri di bilancio, i finanziamenti necessari alla conclusione
dell'intervento stesso gia' avviato.
2. A tal fine e' stanziata la somma di Lire 80.000.000, per
l'esercizio 1998, che viene destinata al completamento
dell'intervento descritto al corrispondente Cap. 25790.