LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 23
Interventi a favore degli impianti di risalita
e delle stazioni sciistiche
1. Per gli interventi a favore degli impianti di risalita e delle
stazioni sciistiche, a norma della L.R. 24 agosto 1987, n. 26, sono
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Contributi per interventi di sistemazione ambientale nelle aree
interessate da impianti di risalita e piste di discesa: Esercizio
1998: Lire 300.000.000 (Cap. 25780);
b) Contributi per le revisioni generali, le revisioni speciali degli
impianti a fune e per il rimodernamento di attrezzature ed immobili:
Esercizio 1998: Lire 1.300.000.000 (Cap. 25785).
NOTA ALL'ART. 23
Comma 1
La L.R. 24 agosto 1987, n. 26 concerne Interventi a favore degli
impianti di risalita e delle stazioni sciistiche.