REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000

          Art. 23                                                               
Interventi a favore degli impianti di risalita                                  
e delle stazioni sciistiche                                                     
1. Per gli interventi a favore degli impianti di risalita e delle               
stazioni sciistiche, a norma della L.R. 24 agosto 1987, n. 26, sono             
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:                                   
a) Contributi per interventi di sistemazione ambientale nelle aree              
interessate da impianti di risalita e piste di discesa: Esercizio               
1998: Lire   300.000.000 (Cap. 25780);                                          
b) Contributi per le revisioni generali, le revisioni speciali degli            
impianti a fune e per il rimodernamento di attrezzature ed immobili:            
Esercizio 1998: Lire 1.300.000.000 (Cap. 25785).                                
NOTA ALL'ART. 23                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 24 agosto 1987, n. 26 concerne Interventi a favore degli                
impianti di risalita e delle stazioni sciistiche.                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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