LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 22
Promozione e valorizzazione delle zone matildiche
1. Per la concessione di contributi in capitale a favore di Enti
locali che partecipino ad una societa' avente per scopo principale la
promozione e la valorizzazione delle localita' matildiche in
Emilia-Romagna, a norma di quanto stabilito dall'art. 2 della L.R. 15
dicembre 1989, n. 44, e' disposta, per l'esercizio 1998,
un'autorizzazione di spesa di Lire 100.000.000 (Cap. 25605).
NOTA ALL'ART. 22
Comma 1
Il testo dell'art. 2 della L.R. 15 dicembre 1989, n. 44, concernente
Promozione e valorizzazione delle zone matildiche
dell'Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 2 - Organismo associativo per la promozione e la valorizzazione
delle localita' matildiche
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la
Regione favorisce la costituzione di una societa' a partecipazione
pubblica e privata, avente come fine principale la promozione e la
valorizzazione delle localita' matildiche dell'Emilia-Romagna.
2. Per favorire la costituzione dell'organismo indicato al comma 1 la
Regione puo' concedere contributi agli Enti locali interessati fino
al 50% delle rispettive quote di adesione.
3. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare competente, su richiesta degli enti
interessati. La domanda di contributo deve essere corredata dalla
delibera di adesione al costituendo organismo e dalla dichiarazione
relativa all'importo della quota di partecipazione dell'ente
richiedente.".