REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000

          Art. 22                                                               
Promozione e valorizzazione delle zone matildiche                               
1. Per la concessione di contributi in capitale a favore di Enti                
locali che partecipino ad una societa' avente per scopo principale la           
promozione e la valorizzazione delle localita' matildiche in                    
Emilia-Romagna, a norma di quanto stabilito dall'art. 2 della L.R. 15           
dicembre 1989, n. 44, e' disposta, per l'esercizio 1998,                        
un'autorizzazione di spesa di Lire 100.000.000 (Cap. 25605).                    
NOTA ALL'ART. 22                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 2 della L.R. 15 dicembre 1989, n. 44, concernente            
Promozione e valorizzazione delle zone matildiche                               
dell'Emilia-Romagna, e' il seguente:                                            
"Art. 2 - Organismo associativo per la promozione e la valorizzazione           
delle localita' matildiche                                                      
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la               
Regione favorisce la costituzione di una societa' a partecipazione              
pubblica e privata, avente come fine principale la promozione e la              
valorizzazione delle localita' matildiche dell'Emilia-Romagna.                  
2. Per favorire la costituzione dell'organismo indicato al comma 1 la           
Regione puo' concedere contributi agli Enti locali interessati fino             
al 50% delle rispettive quote di adesione.                                      
3. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale, sentita la                
Commissione consiliare competente, su richiesta degli enti                      
interessati. La domanda di contributo deve essere corredata dalla               
delibera di adesione al costituendo organismo e dalla dichiarazione             
relativa all'importo della quota di partecipazione dell'ente                    
richiedente.".                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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