LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 21
Interventi per la disciplina dell'offerta turistica
1. Per gli interventi finalizzati alla disciplina dell'offerta
turistica, a norma della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 e successive
modifiche, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 25520 "Contributi in c/interessi in forma attualizzata a
imprese singole o associate per la realizzazione e la
ristrutturazione di opere inerenti all'attivita' turistica (art. 5,
comma 1, lett. a), art. 6, comma 1, lettere a), c) e d) e art. 7,
comma 3, lett. b), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come modificata dalla
L.R. 18 gennaio 1995, n. 4)" Esercizio 1998: Lire 8.000.000.000
Esercizio 1999: Lire 2.000.000.000 Esercizio 2000: Lire
2.000.000.000.
b) Cap. 25528 "Contributi in conto capitale a Enti locali
territoriali e relativi consorzi ed altri Enti pubblici per la
realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti all'attivita'
turistica (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, comma 1, lett. b) e
art. 7, comma 3, lett. c), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come modificata
dalla L.R. 18 gennaio 1995, n. 4)" Esercizio 1998: Lire 8.300.000.000
Esercizio 1999: Lire 1.000.000.000 Esercizio 2000: Lire
1.000.000.000.
NOTA ALL'ART. 21
Comma 1
La L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 concerne Disciplina dell'offerta
turistica della Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli
interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38.