REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000

          Art. 19                                                               
Interventi nel settore dell'artigianato                                         
1. Per le finalita' di cui alla L.R. 16 maggio 1994, n. 20, e'                  
disposta, per l'esercizio finanziario 1998, la seguente                         
autorizzazione di spesa:                                                        
Cap. 22255 "Fondo da ripartire fra le Province per interventi di                
qualificazione e di innovazione di cui agli artt. 4, lett. c), 5, 6,            
comma 2, lettere b), c) e d) e comma 3, lett. b), 8, comma 2, lett.             
a), 14, 15, 18 a favore delle imprese artigiane. Spese di                       
investimento (art. 27, comma 1, lett. b), L.R. 16 maggio 1994, n.               
20)"                                                                            
Lire 23.000.000.000.                                                            
NOTA ALL'ART. 19                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 16 maggio 1994, n. 20 concerne Norme per la qualificazione              
dell'impresa artigiana.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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