LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 18
Interventi per la promozione di nuove imprese
e per l'innovazione
1. Per favorire la costituzione di nuove imprese aventi carattere
innovativo e per la promozione dell'innovazione nei prodotti, nelle
tecnologie e nei processi produttivi, a norma della L.R. 15 febbraio
1994, n. 9, e successive modifiche, sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto specificati:
a) Cap. 22200 "Contributi alle imprese per l'elaborazione del
progetto d'impresa e del relativo avviamento nonche' per la
progettazione di interventi innovativi (art. 10, L.R. 15 febbraio
1994, n. 9 e successive modifiche)" Esercizio 1998: Lire
1.500.000.000;
b) Cap. 22202 "Contributi in c/interessi concessi in un'unica
soluzione scontando all'attualita' le rate costanti posticipate sui
finanziamenti ottenuti per spese d'investimento coerenti con il
carattere innovativo dell'impresa e del prodotto (art. 11, L.R. 15
febbraio 1994, n. 9 e successive modifiche)" Esercizio 1998: Lire
2.500.000.000.
NOTA ALL'ART. 18
Comma 1
La L.R. 15 febbraio 1994, n. 9 concerne Interventi per la promozione
di nuove imprese e per l'innovazione.