LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 17
Fondo di garanzia dei Consorzi regionali
1. Per la concessione di contributi alla formazione del fondo di
garanzia dei Consorzi regionali aventi per scopo la concessione di
fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado, a norma di
quanto disposto dalla L.R. 2 aprile 1977, n. 13, e' autorizzata, per
l'esercizio 1998, la spesa di Lire 2.000.000.000 (Cap. 21945).
NOTA ALL'ART. 17
Comma 1
La L.R. 2 aprile 1977, n. 13 concerne Contributi alla formazione del
fondo di garanzia dei consorzi regionali aventi per scopo la
concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo
grado.