REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000

          Art. 17                                                               
Fondo di garanzia dei Consorzi regionali                                        
1. Per la concessione di contributi alla formazione del fondo di                
garanzia dei Consorzi regionali aventi per scopo la concessione di              
fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado, a norma di           
quanto disposto dalla L.R. 2 aprile 1977, n. 13, e' autorizzata, per            
l'esercizio 1998, la spesa di Lire 2.000.000.000 (Cap. 21945).                  
NOTA ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 2 aprile 1977, n. 13 concerne Contributi alla formazione del            
fondo di garanzia dei consorzi regionali aventi per scopo la                    
concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo              
grado.                                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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