LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 16
Interventi volti alla promozione, allo sviluppo
e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 23 marzo
1990, n. 22 "Disposizioni di principio e disciplina generale per la
cooperazione" sono disposte, per l'esercizio 1998, le seguenti
autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi:
a) Cap. 21200 "Interventi per la promozione e la qualificazione delle
imprese cooperative (artt. 2 e 3, L.R. 23 marzo 1990, n. 22)" Lire
380.000.000;
b) Cap. 21205 "Contributi per il finanziamento delle progettazioni di
programmi di integrazione e sviluppo inerenti alle finalita' di cui
all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f),
g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22)" Lire 550.000.000;
c) Cap. 21222 "Contributi per l'integrazione del fondo consortile del
consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e 7 bis,
L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni)" Lire
2.070.000.000.