REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000

          Art. 14                                                               
Finanziamento di progetti rilevanti                                             
ai fini dell'innovazione e dell'integrazione                                    
internazionale del tessuto produttivo regionale                                 
1. Per la realizzazione delle finalita' previste dalla L.R. 13 maggio           
1993, n. 25 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli           
interventi sotto riportati:                                                     
a) Cap. 21062 "Contributi per il finanziamento dei progetti                     
presentati dall'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 6, L.R.            
13 maggio 1993, n. 25)" Esercizio 1998: Lire 9.000.000.000;                     
b) Cap. 21068 "Spese per la realizzazione dei progetti di particolare           
interesse per la Regione (progetti speciali) da attuarsi in                     
convenzione con l'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 7,               
L.R. 13 maggio 1993,  n.25)" Esercizio 1998: Lire   900.000.000.                
NOTA ALL'ART. 14                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 13 maggio 1993, n. 25 concerne Norme per la riorganizzazione            
dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio -            
Ervet SPA.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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