REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000

          Art. 13                                                               
Interventi a sostegno delle aziende                                             
e delle cooperative agricole                                                    
1. Per la concessione di contributi in c/capitale per la                        
realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o           
l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione,             
trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, a norma             
dell'art. 3, comma 1, della L.R. 4 aprile 1973, n. 20 e dell'art. 1,            
comma 1, della L.R. 25 maggio 1974, n. 19, e' disposta, per                     
l'esercizio 1998, un'autorizzazione di spesa di Lire 11.000.000.000             
(Cap. 20020).                                                                   
NOTE ALL'ART. 13                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 4 aprile 1973, n. 20,            
citata alla nota 1) dell'art. 12, e' il seguente:                               
"Art. 3                                                                         
Il Consiglio regionale e' autorizzato a concedere contributi in conto           
capitale per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la              
ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta,                      
conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti               
agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti da parte di cooperative o            
loro consorzi.                                                                  
omissis.".                                                                      
2) Il testo del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 25 maggio 1974, n. 19,           
citata alla nota 2) dell'art. 12, e' il seguente:                               
"Art. 1                                                                         
Per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976 e' autorizzata la                 
concessione di contributi per i fini previsti dai sottoindicati                 
articoli della L.R. 4 aprile 1973, n. 20, modificata dalla L.R. 25              
gennaio 1974, n. 7, nei limiti dei seguenti stanziamenti annui:                 
a) Art. 1:  L.   400.000.000                                                    
b) Art. 2 - comma 1:  L. 2.500.000.000                                          
c) Art. 2 - comma 5:  L.   500.000.000                                          
d) Art. 3 - comma 1:  L. 5.000.000.000                                          
  per l'esercizio 1974                                                          
  L. 4.000.000.000                                                              
  per ciascuno                                                                  
  degli esercizi                                                                
  1975 e 1976.".                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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