LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 13
Interventi a sostegno delle aziende
e delle cooperative agricole
1. Per la concessione di contributi in c/capitale per la
realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o
l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione,
trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, a norma
dell'art. 3, comma 1, della L.R. 4 aprile 1973, n. 20 e dell'art. 1,
comma 1, della L.R. 25 maggio 1974, n. 19, e' disposta, per
l'esercizio 1998, un'autorizzazione di spesa di Lire 11.000.000.000
(Cap. 20020).
NOTE ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 4 aprile 1973, n. 20,
citata alla nota 1) dell'art. 12, e' il seguente:
"Art. 3
Il Consiglio regionale e' autorizzato a concedere contributi in conto
capitale per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la
ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta,
conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti
agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti da parte di cooperative o
loro consorzi.
omissis.".
2) Il testo del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 25 maggio 1974, n. 19,
citata alla nota 2) dell'art. 12, e' il seguente:
"Art. 1
Per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976 e' autorizzata la
concessione di contributi per i fini previsti dai sottoindicati
articoli della L.R. 4 aprile 1973, n. 20, modificata dalla L.R. 25
gennaio 1974, n. 7, nei limiti dei seguenti stanziamenti annui:
a) Art. 1: L. 400.000.000
b) Art. 2 - comma 1: L. 2.500.000.000
c) Art. 2 - comma 5: L. 500.000.000
d) Art. 3 - comma 1: L. 5.000.000.000
per l'esercizio 1974
L. 4.000.000.000
per ciascuno
degli esercizi
1975 e 1976.".