REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000

          Art. 12                                                               
Interventi di agevolazione al credito                                           
nel settore agricolo                                                            
1. Per la concessione di contributi in c/interessi su prestiti di               
conduzione a favore delle aziende e delle cooperative agricole, a               
norma dell'art. 2 della L.R. 4 aprile 1973, n. 20 e dell'art. 1,                
comma 1, lett. b) della L.R. 25 maggio 1974, n. 19 e' disposta, per             
l'esercizio 1998, un'autorizzazione di spesa di Lire 10.000.000.000             
(Cap. 18350).                                                                   
2. In attuazione della L.R. 6 luglio 1974, n. 26 "Provvidenze per lo            
sviluppo della proprieta' coltivatrice diretta, singola e                       
cooperativa" ed ai sensi dell'art. 12 della L.R. 31 maggio 1987, n.             
22 che dispone il concorso attualizzato sui mutui agrari di                     
miglioramento, e' autorizzata, per l'esercizio 1999, la spesa di Lire           
3.000.000.000 (Cap. 18877).                                                     
NOTE ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 2 della L.R. 4 aprile 1973, n. 20, concernente            
Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole, e'            
il seguente:                                                                    
"Art. 2                                                                         
La Giunta regionale e' autorizzata a concedere, con decorrenza dall'1           
novembre 1972, contributi in conto interessi per la concessione, da             
parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario, di prestiti             
di conduzione a favore di imprenditori agricoli singoli od associati,           
e di cooperative agricole dell'Emilia Romagna. Detti contributi sono            
pari alla differenza tra il tasso di interesse praticato                        
dall'istituto od ente finanziatore - al lordo di eventuali diritti di           
commissioni e spese accessorie - e una quota, corrispondente al tasso           
del 3%, che resta a carico dei beneficiari.                                     
I contributi di cui al primo comma del presente articolo sono                   
concessi con preferenza a coltivatori diretti proprietari e                     
fittavoli, a mezzadri, a coloni, nonche' a cooperative di conduzione            
terreni, a cooperative che gestiscono impianti di conservazione,                
trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ed a                
stalle sociali.                                                                 
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato con proprio                 
decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale e sentita             
la competente Commissione consiliare, a determinare l'ammontare                 
massimo dei prestiti di conduzione agevolati in favore di                       
imprenditori agricoli non associati.                                            
I contributi di cui al primo comma sono concessi per gli scopi di cui           
all'art. 2, n. 1, della Legge 5 luglio 1928, n. 1760, e secondo i               
criteri di cui all'art. 11 del DM 20 gennaio 1967, concernente                  
l'applicazione della Legge 27 ottobre 1966, n. 910, salvo per quanto            
attiene ai limiti di cui al comma precedente.                                   
I contributi di cui al primo comma sono concessi a cooperative                  
agricole e loro consorzi e ad associazioni di produttori anche per              
gli scopi di cui all'articolo 2, punto 4, lettera a), della Legge 5             
luglio 1928, n. 1760.                                                           
Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle                      
assegnazioni disposte con atto di Giunta regionale a favore di                  
ciascun istituto od ente autorizzato, provvede la Giunta stessa sulla           
base di appositi resoconti prodotti dall'istituto od ente medesimo,             
muniti del visto del Collegio sindacale, rimanendo l'istituto od ente           
finanziario responsabile dell'impiego delle somme erogate                       
conformemente alle modalita' che saranno previamente stabilite dalla            
Giunta regionale.                                                               
L'importo del concorso regionale attribuito a ciascun istituto od               
ente potra' essere accreditato anticipatamente nella misura massima             
del 50%.                                                                        
L'importo complessivo dei contributi e' fissato in Lire                         
2.400.000.000, dei quali Lire 1.200.000.000 a carico dell'esercizio             
1972 e Lire 1.200.000.000 a carico dell'esercizio 1973.".                       
2) Il testo della lett. b), comma 1, dell'art. 1 della L.R. 25 maggio           
1974, n. 19, concernente Rifinanziamento e modifica della L.R. 4                
aprile 1973, n. 20 "Interventi a sostegno delle aziende e delle                 
cooperative agricole" e successive modificazioni, e' il seguente:               
"Art. 1                                                                         
Per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976 e' autorizzata la                 
concessione di contributi per i fini previsti dai sottoindicati                 
articoli della L.R. 4 aprile 1973, n. 20, modificata dalla L.R. 25              
gennaio 1974, n. 7, nei limiti dei seguenti stanziamenti annui:                 
omissis                                                                         
b) art. 2 - I comma:  L. 2.500.000.000                                          
omissis.".                                                                      
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'art. 12 della L.R. 31 maggio 1987, n. 22,                      
concernente: Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art.            
13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, in coincidenza con                      
l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1987 e del            
Bilancio pluriennale 1987-1989, e' il seguente:                                 
"Art. 12 - Concorso attualizzato su mutui agrari                                
1. Per i mutui agrari di miglioramento previsti da leggi regionali,             
il contributo in conto ammortamento puo' essere corrisposto in                  
soluzione unica, scontando all'attualita' le rate costanti                      
posticipate del concorso regionale previsto.                                    
2. L'attualizzazione delle rate va calcolata con riferimento al                 
disposto di cui al comma 5 dell'articolo unico del DPCM in data 29              
novembre 1985.".                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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