REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000

          Art. 8                                                                
Interventi nel settore delle bonifiche                                          
1. Per i sottoelencati interventi, nei settori dell'irrigazione e               
della bonifica di pianura, sono disposte le seguenti autorizzazioni             
di spesa:                                                                       
a) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma             
2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" Esercizio 1998: Lire                   
3.150.000.000;                                                                  
b) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di                 
bonifica danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche e per               
l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364           
e artt. 66 e 70, DPR 24 luglio 1977, n. 616)" Esercizio 1998: Lire              
6.500.000.000.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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