LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 8
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per i sottoelencati interventi, nei settori dell'irrigazione e
della bonifica di pianura, sono disposte le seguenti autorizzazioni
di spesa:
a) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma
2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" Esercizio 1998: Lire
3.150.000.000;
b) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di
bonifica danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche e per
l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364
e artt. 66 e 70, DPR 24 luglio 1977, n. 616)" Esercizio 1998: Lire
6.500.000.000.