LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 7
Interventi per la forestazione
1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il
miglioramento del patrimonio forestale regionale sono disposte le
seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento
agro-silvo-pastorale del patrimonio forestale regionale nonche' per
la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2,
L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)" Esercizio 1998: Lire 6.000.000.000;
b) Cap. 14170 "Contributi per la promozione e attuazione di
rimboschimenti e miglioramenti ai pascoli montani (art. 4, L.R. 4
settembre 1981, n. 30)" Esercizio 1998: Lire 1.000.000.000;
c) Cap. 14435 "Opere di manutenzione straordinaria per la
conservazione degli interventi di forestazione (L.R. 24 gennaio 1975,
n. 6; L.R. 4 settembre 1981, n. 30 - Reg. CEE 269/79)" Esercizio
1998: Lire 3.000.000.000.