REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000

          Art. 5                                                                
Sistema informativo agricolo regionale                                          
1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale,             
ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e'                
disposta, per l'esercizio 1998, una autorizzazione di spesa di Lire             
500.000.000 (Cap. 03925).                                                       
NOTA ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo degli articoli 22 e 23 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15,               
concernente: Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in                  
materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34,           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 22 - Sistema informativo agricolo regionale                               
1. Il Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) costituisce il              
supporto su base informatizzata dell'attivita' tecnico-amministrativa           
necessaria per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di               
agricoltura.                                                                    
2. Il Sistema informativo agricolo regionale, correlato con gli altri           
sistemi informativi regionali e nazionale, costituisce uno strumento            
unitario, omogeneo e coordinato della Regione, delle Province e delle           
Comunita' Montane.                                                              
3. Il SIAR realizza la banca dati degli interventi a favore delle               
imprese. La banca dati contiene l'inventario:                                   
a) dei beneficiari o richiedenti provvidenze o autorizzazioni da                
parte della pubblica Amministrazione in materia di agricoltura;                 
b) di coloro che usufruiscono di agevolazioni fiscali connesse                  
all'esercizio di attivita' agricole;                                            
c) delle provvidenze, autorizzazioni, agevolazioni fiscali concesse             
in materia di agricoltura dalla pubblica Amministrazione.                       
4. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si              
applica la legislazione concernente il Sistema informativo regionale            
(SIR).                                                                          
          Art. 23 - Avviamento e gestione della banca dati                      
1. La banca dati e' costituita presso la Regione e puo' essere                  
consultata da parte degli Enti locali.                                          
2. La formazione della base dati e' fondata sullo scambio di                    
informazioni tra Regione, Province e Comunita' Montane mediante                 
procedure determinate dalla Regione, sentiti gli enti medesimi.                 
3. Gli enti di cui al comma 2 sono tenuti a fornire tutti i dati                
richiesti dalla Regione nel formato e con la periodicita' che verra'            
stabilita di volta in volta per le varie tipologie di dato,                     
derivandoli dal proprio sistema informativo o utilizzando procedure             
informatizzate predisposte dalla Regione.                                       
4. Per la costituzione della banca dati la Regione promuove e                   
finanzia i necessari collegamenti telematici con gli enti di cui al             
comma 2.                                                                        
5. Al fine di favorire la creazione di un sistema informativo                   
polifunzionale integrato, la Regione promuove l'attivazione di                  
collegamenti telematici con altri enti ed organismi interessati.".              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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