LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 4
Sistema informativo regionale
1. Per le attivita' inerenti al sistema informativo regionale,
secondo le finalita' di cui all'art. 34 della Legge 19 maggio 1976,
n. 335 ed a norma di quanto previsto dalla L.R. 26 luglio 1988, n.
30, sono disposte, per l'esercizio 1998, le seguenti autorizzazioni
di spesa per i sottoelencati capitoli e per l'importo a fianco di
ciascuno indicato:
a) Cap. 03905: Lire 4.300.000.000
b) Cap. 03911: Lire 2.100.000.000.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'art. 34 della Legge 19 maggio 1976, n. 335,
concernente Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia
di bilancio e di contabilita' delle Regioni, e' il seguente:
"Art. 34 - Cooperazione Stato-Regioni
Gli organi statali e le Regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente
e a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie
funzioni nella materia di cui alla presente legge, nonche' a
concordare le modalita' di utilizzazione comune dei rispettivi
sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.".
2) La L.R. 26 luglio 1988, n. 30 concerne Costituzione del sistema
informativo regionale.