COMUNITA' MONTANA APPENNINO PARMA EST

COMUNICATO

Modifiche allo statuto

La Comunita' Montana con proprio atto di Consiglio n. 4 del                     
25/3/1998, controllato senza rilievi dal CORECO in data 1/4/1998                
prot. n. 98/0014, ha approvato le modifiche allo statuto dell'Ente.             
Art. 19                                                                         
Commissioni                                                                     
1 - Il Consiglio, nel proprio ambito, costituisce quattro Commissioni           
permanenti con funzioni propositive e consultive:                               
A) Sviluppo insediamenti produttivi sul territorio e problemi                   
connessi all'occupazione (formata da n. 8 commissari);                          
B) Agricoltura forestazione e difesa del suolo (formata da n. 3                 
commissari);                                                                    
C) Ambiente, cultura e turismo (formata da 5 commissari);                       
D) Bilancio, personale e servizi sociali (formata da 3 commissari).             
2 - Le Commissioni di cui al comma precedente sono composte da n. 3             
membri ad eccezione della prima che e' composta da un numero di                 
membri pari a quello dei Comuni che costituiscono la Comunita'                  
Montana e della terza che e' composta da  n.5 membri.                           
3 - L'elezione dei componenti avviene a scrutinio palese in modo tale           
da assicurare la rappresentanza della minoranza, in misura                      
corrispondente ad 1/3 dei componenti, con esclusione, a pena di                 
nullita' dell'elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della                  
maggioranza.                                                                    
4 - Il Consiglio puo' costituire anche Commissioni speciali.                    
5 - Il funzionamento delle Commissioni e' disciplinato da apposito              
regolamento.                                                                    
Art. 21                                                                         
Composizione della Giunta                                                       
1 - La Giunta comunitaria e' composta dal Presidente che presiede, e            
da sei Assessori, tra i quali viene nominato il Vice Presidente.                
2 - Un Assessore puo' essere nominato tra i cittadini non facenti               
parte del Consiglio, purche' in possesso dei requisiti di                       
compatibilita' ed eleggibilita' alla carica di consigliere comunale e           
purche' abbia particolari competenze tecniche ed amministrative,                
sulle funzioni demandate alla Comunita' Montana, da evidenziare nel             
documento programmatico.                                                        
3 - Gli Assessori non Consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio           
senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per            
la validita' delle adunanze.                                                    
4 - In ogni caso il Presidente deve essere scelto tra i Consiglieri             
della Comunita' Montana.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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