REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO

Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24, si informa che           
la Giunta regionale deve provvedere alla nomina sopraindicata e a               
norma della citata disposizione si forniscono le seguenti                       
indicazioni:                                                                    
A) Organismo e carica a cui si riferisce la nomina: - componente del            
Consiglio di amministrazione dell'Aeroporto Guglielmo Marconi di                
Bologna SpA;                                                                    
B) requisiti e condizioni occorrenti per la nomina e le funzioni                
connesse alla carica: - Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24/94, in via           
generale, le persone che per nomina o designazione regionale sono               
chiamate ad esercitare funzioni "debbono possedere l'onorabilita'               
necessaria e l'esperienza adeguata per esercitare le dette funzioni             
in relazione ai fini che la Regione intenda perseguire e ai programmi           
che essa abbia adottato". Ai sensi dell'art. 4 della citata legge               
regionale, la persona da nominare non deve trovarsi nelle condizioni            
di incompatibilita' da esso previste;                                           
C) emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica: - ai sensi               
dell'art. 18 dello statuto dell'Aeroporto Guglielmo Marconi di                  
Bologna SpA "ai membri del Consiglio spetta un compenso stabilito               
dall'assemblea";                                                                
D) Organo competente a provvedere alla nomina: - la Giunta regionale            
in attuazione all'art. 18 dello statuto dell'Aeroporto Guglielmo                
Marconi di Bologna SpA in relazione all'art. 2, comma 1 della L.R. 27           
maggio 1994, n. 24;                                                             
E) modalita' e termini per la presentazione delle candidature: -                
entro trenta giorni dalla data del presente Bollettino Ufficiale,               
qualsiasi soggetto politico, Ente o cittadino puo' presentare, in               
carta semplice, le proposte di candidatura indirizzandole al                    
Presidente della Giunta regionale. Ogni proposta deve indicare gli              
incarichi eventualmente svolti - o in corso di svolgimento - dal                
candidato e deve contenere gli elementi necessari a comprovare il               
possesso dei requisiti previsti (art. 7, comma 1, L.R. 24/94).                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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