DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 1998, n. 288
Criteri e modalita' per il rilascio dell'attestato di micologo. Istituzione registro degli esperti micologi
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di approvare la direttiva finalizzata alla definizione dei
requisiti e delle modalita' di progettazione e di attuazione degli
interventi formativi, corsi di formazione per micologi, in attuazione
del decreto 686/96, allegata alla presente deliberazione e della
quale costituisce parte integrante e sostanziale, in particolare:
a) la progettazione dei corsi dovra' essere attuata in modo conforme
alle indicazioni contenute nelle "Raccomandazioni circa le modalita'
di progettazione degli interventi formativi in attuazione del decreto
686/96 - corsi di formazione per micologi" acquisito agli atti
d'ufficio e conservato presso il Servizio Veterinario e Igiene degli
alimenti con prot. n. 7295 del 26 febbraio 1998;
b) i partecipanti ai corsi dovranno raggiungere le competenze
tecniche essenziali relative all'identificazione delle diverse specie
fungine sulla base delle caratteristiche morfologiche, ecologiche e
microscopiche, anche con l'ausilio di esami chimici; le competenze
cognitive relative alla classificazione delle specie fungine e alla
conoscenza delle principali norme sulla vigilanza,
commercializzazione, somministrazione, preparazione, confezionamento
dei funghi;
c) i corsi devono essere programmati in luoghi e tempi opportuni,
tenendo conto della stagionalita' e delle caratteristiche di
determinate zone collinari e montane allo scopo di permettere il
reperimento, l'individuazione dell'habitat e la successiva raccolta,
cernita e riconoscimento di specie fungine fresche.
2) I corsi di formazione previsti dal decreto 686/96 possono essere
gestiti da Enti pubblici o privati purche' in possesso dei requisiti
previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 3, comma 2 del decreto
citato, in particolare:
a) che dispongano di docenti qualificati e in numero sufficiente, con
la presenza di almeno un tutor che assicuri l'integrazione dei
docenti e assista i partecipanti nelle fasi di trasferta e nelle
escursioni programmate;
b) che nominino un direttore responsabile del corso;
c) che dichiarino e sottoscrivano in sede di presentazione dei
progetti di disporre delle strutture e dell'organizzazione adeguate a
svolgere tali corsi.
3) In stretta successione temporale con il corso di formazione,
dovranno essere effettuate le prove d'esame.
4) Gli obiettivi formativi dei corsi sono individuati come segue:
- fornire elementi di biologia in relazione ai funghi e al loro
habitat;
- analizzare la legislazione sulla raccolta, trasformazione,
commercio e vigilanza nel campo dei funghi epigei;
- analizzare ruolo e responsabilita' del micologo;
- conoscere elementi di micotossicologia e le principali sindromi da
intossicazione da funghi;
- classificare i funghi epigei;
- identificare i funghi freschi (e secchi) per i caratteri
morfologici, biochimici, relativi all'ambiente; distinguere i funghi
eduli dai velenosi.
5) Con determinazione del Direttore generale Sanita' e Servizi
sociali, in attuazione del decreto 686/96, e' costituito uno
specifico nucleo di valutazione presso l'Assessorato alla Sanita',
composto da rappresentanti del Servizio Veterinario e Igiene degli
alimenti per gli aspetti inerenti alla programmazione, approvazione,
verifica e controllo dei corsi di formazione per micologi; il
suddetto gruppo e' integrato da funzionari del Servizio
Programmazione delle politiche formative afferente la Direzione
Formazione professionale e lavoro, per la verifica di compatibilita'
e coerenza delle singole progettazioni corsuali con il progetto-tipo
e con le indicazioni di carattere metodologico stabiliti dalla
Regione compresi nell'allegata direttiva.
6) E' istituito presso il Servizio Veterinario e Igiene degli
alimenti il registro degli esperti micologi, come previsto dall'art.
5 e dall'art. 6 (Norme transitorie) del decreto 686/96, demandando a
successivo atto formale del Direttore generale Sanita' e Servizi
sociali l'adozione di ogni provvedimento idoneo alla tenuta del
medesimo registro.
7) Il presente atto sara' pubblicato per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
DIRETTIVA
Premessa
Vista la Legge 23 agosto 1993, n. 352, concernente norme quadro in
materia di raccolta e commercializzazione di funghi epigei freschi e
conservati;
visto l'art. 1 del DPR 14 luglio 1995, n. 376, concernente la
disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati;
visto il DM della Sanita' 29 novembre 1996, n. 686 "Regolamento
concernente criteri e modalita' per il rilascio dell'attestato di
micologo";
vista la L.R. 6/96 "Disciplina della raccolta e della
commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio
regionale";
preso atto che il decreto citato prevede che la Regione:
- programmi i corsi di formazione per micologo;
- approvi le richieste di gestione dei corsi, presentate da Enti
pubblici e privati che intendono organizzare i corsi di formazione
per micologo;
- verifichi e controlli i corsi suddetti;
- partecipi alla Commissione esaminatrice per l'esame finale di
micologo;
- tenga un registro nel quale vengono annotati in ordine numerico
progressivo i nominativi dei candidati che hanno conseguito
l'attestato di micologo, comunicandoli al Ministero della Sanita' per
l'iscrizione al Registro nazionale;
si emana la seguente direttiva relativa ai requisiti e alle modalita'
di progettazione dei corsi di formazione per micologi in attuazione
del decreto 686/96.
Requisiti strutturali/organizzativi
I corsi di formazione previsti dal decreto 686/96 possono essere
gestiti da Enti pubblici o privati purche' in possesso dei requisiti
previsti dalle lettere a), b) dell'art. 3, comma 2, del decreto
citato che dichiarino e sottoscrivano, in sede di presentazione dei
progetti per l'approvazione, di disporre delle strutture e
dell'organizzazione adeguate a svolgere tali corsi:
- aule attrezzate e in numero sufficiente a svolgere attivita'
formative teoriche e pratiche, con apparecchiature audiovisive
(lavagna a fogli mobili, lavagna luminosa, proiettore diapositive,
TV, videoregistratore);
- segreteria dotata di telefono, fax, fotocopiatrice e computer;
- strumentazione di laboratorio specifica (esempio microscopio,
reattivi, ecc.);
- corpo docenti qualificato (operatori di riconosciuta esperienza
professionale; curriculum con esperienze didattiche, professionali,
pubblicazioni);
- presenza di almeno un tutor che assicuri l'integrazione dei docenti
e assista i partecipanti nelle fasi di trasferta e nelle escursioni
programmate (rapporto docenti/discenti preferibilmente 1/10);
- nomina di un direttore/responsabile del corso.
Presentazione dei progetti
La progettazione del corso dovra' essere fatta nel rispetto della
normativa vigente e in modo conforme agli standard regionali.
Il progetto dovra' essere redatto in conformita' a quanto previsto
dalle "Raccomandazioni circa le modalita' di progettazione degli
interventi formativi in attuazione del decreto 686/96 - corsi di
formazione per micologi" acquisito agli atti d'ufficio e conservativo
presso il Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti con prot. n.
7295 del 26 febbraio 1998 in visione al presente atto.
Il progetto dovra' comunque comprendere i dati identificativi del
soggetto gestore, una descrizione degli obiettivi formativi,
l'articolazione del corso e i contenuti previsti, il numero dei
partecipanti, un calendario di massima delle lezioni, nominativo e
qualifica dei docenti del corso, la sede del corso, caratteristiche
della valutazione, calendario e sede delle prove d'esame.
Il progetto dovra' essere presentato alla Regione Emilia-Romagna -
Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti - almeno 60 giorni
prima della data di inizio del corso medesimo.
Il nucleo di valutazione provvedera' a comunicare l'esito
dell'istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
Effettuazione dei corsi di formazione per micologi
I corsi devono essere programmati in luoghi e tempi opportuni,
tenendo conto della stagionalita' e delle caratteristiche di
determinate zone collinari e montane allo scopo di permettere il
reperimento, l'individuazione dell'habitat e la successiva raccolta,
cernita e riconoscimento di specie fungine fresche.
L'ente gestore dovra' altresi' prevedere una copertura assicurativa
ove necessario per i partecipanti e i docenti, che tenga conto in
particolare della parte pratica da svolgersi sul campo.
Esame
All'esame possono partecipare esclusivamente i soggetti che hanno
frequentato con regolarita' i corsi (almeno 80% delle presenze) fatta
eccezione per i casi previsti dall'art. 6 "Norme transitorie" del
decreto 686/96.
Le prove avranno le seguenti caratteristiche:
- la modalita' della somministrazione delle singole prove dovra'
essere individuata:
- test a risposte multiple (si consiglia un numero di 20 quiz, scelti
casualmente da una serie di 60 domande predisposte a cura dei
docenti);
- prova pratica e colloquio finale;
- la prova pratica dovra' vertere esclusivamente su materiale fresco;
- dovra' essere individuata la sede idonea per le prove d'esame.
Al fine di garantire l'attendibilita' dell'esame andra' comunque
garantito che la strumentazione e il materiale siano in condizioni e
quantita' di utilizzo tale da garantire la visibilita' della prova
individuale.
La verifica d'esame dovra' essere effettuata preferibilmente in
stretta successione temporale con il corso di formazione.
La progettazione delle prove, il reperimento dei materiali inerenti
l'esame e la predisposizione delle griglie di correzione e' a cura
del soggetto gestore. La correzione delle prove deve avvenire in
forma collegiale, da parte della commissione e tale modalita' di
lavoro deve risultare dai verbali.
Alla Commissione d'esame dovra' essere presentata una scheda di
valutazione del discente con i gradi di apprendimento relativi alle
competenze essenziali, ed in particolare alle prove di
riconoscimento, effettuate durante l'iter corsuale.
Gli esiti della valutazione finale delle prove dovranno essere
espressi in forma dicotomica: idoneo/non idoneo.