REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 1998, n. 288

Criteri e modalita' per il rilascio dell'attestato di micologo. Istituzione registro degli esperti micologi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare la direttiva finalizzata alla definizione dei                   
requisiti e delle modalita' di progettazione e di attuazione degli              
interventi formativi, corsi di formazione per micologi, in attuazione           
del decreto 686/96, allegata alla presente deliberazione e della                
quale costituisce parte integrante e sostanziale, in particolare:               
a) la progettazione dei corsi dovra' essere attuata in modo conforme            
alle indicazioni contenute nelle "Raccomandazioni circa le modalita'            
di progettazione degli interventi formativi in attuazione del decreto           
686/96 - corsi di formazione per micologi" acquisito agli atti                  
d'ufficio e conservato presso il Servizio Veterinario e Igiene degli            
alimenti con prot. n. 7295 del 26 febbraio 1998;                                
b) i partecipanti ai corsi dovranno raggiungere le competenze                   
tecniche essenziali relative all'identificazione delle diverse specie           
fungine sulla base delle caratteristiche morfologiche, ecologiche e             
microscopiche, anche con l'ausilio di esami chimici; le competenze              
cognitive relative alla classificazione delle specie fungine e alla             
conoscenza delle principali norme sulla vigilanza,                              
commercializzazione, somministrazione, preparazione, confezionamento            
dei funghi;                                                                     
c) i corsi devono essere programmati in luoghi e tempi opportuni,               
tenendo conto della stagionalita' e delle caratteristiche di                    
determinate zone collinari e montane allo scopo di permettere il                
reperimento, l'individuazione dell'habitat e la successiva raccolta,            
cernita e riconoscimento di specie fungine fresche.                             
2) I corsi di formazione previsti dal decreto 686/96 possono essere             
gestiti da Enti pubblici o privati purche' in possesso dei requisiti            
previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 3, comma 2 del decreto                 
citato, in particolare:                                                         
a) che dispongano di docenti qualificati e in numero sufficiente, con           
la presenza di almeno un tutor che assicuri l'integrazione dei                  
docenti e assista i partecipanti nelle fasi di trasferta e nelle                
escursioni programmate;                                                         
b) che nominino un direttore responsabile del corso;                            
c) che dichiarino e sottoscrivano in sede di presentazione dei                  
progetti di disporre delle strutture e dell'organizzazione adeguate a           
svolgere tali corsi.                                                            
3) In stretta successione temporale con il corso di formazione,                 
dovranno essere effettuate le prove d'esame.                                    
4) Gli obiettivi formativi dei corsi sono individuati come segue:               
- fornire elementi di biologia in relazione ai funghi e al loro                 
habitat;                                                                        
- analizzare la legislazione sulla raccolta, trasformazione,                    
commercio e vigilanza nel campo dei funghi epigei;                              
- analizzare ruolo e responsabilita' del micologo;                              
- conoscere elementi di micotossicologia e le principali sindromi da            
intossicazione da funghi;                                                       
- classificare i funghi epigei;                                                 
- identificare i funghi freschi (e secchi) per i caratteri                      
morfologici, biochimici, relativi all'ambiente; distinguere i funghi            
eduli dai velenosi.                                                             
5) Con determinazione del Direttore generale Sanita' e Servizi                  
sociali, in attuazione del decreto 686/96, e' costituito uno                    
specifico nucleo di valutazione presso l'Assessorato alla Sanita',              
composto da rappresentanti del Servizio Veterinario e Igiene degli              
alimenti per gli aspetti inerenti alla programmazione, approvazione,            
verifica e controllo dei corsi di formazione per micologi; il                   
suddetto gruppo e' integrato da funzionari del Servizio                         
Programmazione delle politiche formative afferente la Direzione                 
Formazione professionale e lavoro, per la verifica di compatibilita'            
e coerenza delle singole progettazioni corsuali con il progetto-tipo            
e con le indicazioni di carattere metodologico stabiliti dalla                  
Regione compresi nell'allegata direttiva.                                       
6) E' istituito presso il Servizio Veterinario e Igiene degli                   
alimenti il registro degli esperti micologi, come previsto dall'art.            
5 e dall'art. 6 (Norme transitorie) del decreto 686/96, demandando a            
successivo atto formale del Direttore generale Sanita' e Servizi                
sociali l'adozione di ogni provvedimento idoneo alla tenuta del                 
medesimo registro.                                                              
7) Il presente atto sara' pubblicato per estratto nel Bollettino                
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
ALLEGATO 1                                                                      
DIRETTIVA                                                                       
Premessa                                                                        
Vista la Legge 23 agosto 1993, n. 352, concernente norme quadro in              
materia di raccolta e commercializzazione di funghi epigei freschi e            
conservati;                                                                     
visto l'art. 1 del DPR 14 luglio 1995, n. 376, concernente la                   
disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei               
freschi e conservati;                                                           
visto il DM della Sanita' 29 novembre 1996, n. 686 "Regolamento                 
concernente criteri e modalita' per il rilascio dell'attestato di               
micologo";                                                                      
vista la L.R. 6/96 "Disciplina della raccolta e della                           
commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio                  
regionale";                                                                     
preso atto che il decreto citato prevede che la Regione:                        
- programmi i corsi di formazione per micologo;                                 
- approvi le richieste di gestione dei corsi, presentate da Enti                
pubblici e privati che intendono organizzare i corsi di formazione              
per micologo;                                                                   
- verifichi e controlli i corsi suddetti;                                       
- partecipi alla Commissione esaminatrice per l'esame finale di                 
micologo;                                                                       
- tenga un registro nel quale vengono annotati in ordine numerico               
progressivo i nominativi dei candidati che hanno conseguito                     
l'attestato di micologo, comunicandoli al Ministero della Sanita' per           
l'iscrizione al Registro nazionale;                                             
si emana la seguente direttiva relativa ai requisiti e alle modalita'           
di progettazione dei corsi di formazione per micologi in attuazione             
del decreto 686/96.                                                             
Requisiti strutturali/organizzativi                                             
I corsi di formazione previsti dal decreto 686/96 possono essere                
gestiti da Enti pubblici o privati purche' in possesso dei requisiti            
previsti dalle lettere a), b) dell'art. 3, comma 2, del decreto                 
citato che dichiarino e sottoscrivano, in sede di presentazione dei             
progetti per l'approvazione, di disporre delle strutture e                      
dell'organizzazione adeguate a svolgere tali corsi:                             
- aule attrezzate e in numero sufficiente a svolgere attivita'                  
formative teoriche e pratiche, con apparecchiature audiovisive                  
(lavagna a fogli mobili, lavagna luminosa, proiettore diapositive,              
TV, videoregistratore);                                                         
- segreteria dotata di telefono, fax, fotocopiatrice e computer;                
- strumentazione di laboratorio specifica (esempio microscopio,                 
reattivi, ecc.);                                                                
- corpo docenti qualificato (operatori di riconosciuta esperienza               
professionale; curriculum con esperienze didattiche, professionali,             
pubblicazioni);                                                                 
- presenza di almeno un tutor che assicuri l'integrazione dei docenti           
e assista i partecipanti nelle fasi di trasferta e nelle escursioni             
programmate (rapporto docenti/discenti preferibilmente 1/10);                   
- nomina di un direttore/responsabile del corso.                                
Presentazione dei progetti                                                      
La progettazione del corso dovra' essere fatta nel rispetto della               
normativa vigente e in modo conforme agli standard regionali.                   
Il progetto dovra' essere redatto in conformita' a quanto previsto              
dalle "Raccomandazioni circa le modalita' di progettazione degli                
interventi formativi in attuazione del decreto 686/96 - corsi di                
formazione per micologi" acquisito agli atti d'ufficio e conservativo           
presso il Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti con prot. n.             
7295 del 26 febbraio 1998 in visione al presente atto.                          
Il progetto dovra' comunque comprendere i dati identificativi del               
soggetto gestore, una descrizione degli obiettivi formativi,                    
l'articolazione del corso e i contenuti previsti, il numero dei                 
partecipanti, un calendario di massima delle lezioni, nominativo e              
qualifica dei docenti del corso, la sede del corso, caratteristiche             
della valutazione, calendario e sede delle prove d'esame.                       
Il progetto dovra' essere presentato alla Regione Emilia-Romagna -              
Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti - almeno 60 giorni                
prima della data di inizio del corso medesimo.                                  
Il nucleo di valutazione provvedera' a comunicare l'esito                       
dell'istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.                 
Effettuazione dei corsi di formazione per micologi                              
I corsi devono essere programmati in luoghi e tempi opportuni,                  
tenendo conto della stagionalita' e delle caratteristiche di                    
determinate zone collinari e montane allo scopo di permettere il                
reperimento, l'individuazione dell'habitat e la successiva raccolta,            
cernita e riconoscimento di specie fungine fresche.                             
L'ente gestore dovra' altresi' prevedere una copertura assicurativa             
ove necessario per i partecipanti e i docenti, che tenga conto in               
particolare della parte pratica da svolgersi sul campo.                         
Esame                                                                           
All'esame possono partecipare esclusivamente i soggetti che hanno               
frequentato con regolarita' i corsi (almeno 80% delle presenze) fatta           
eccezione per i casi previsti dall'art. 6 "Norme transitorie" del               
decreto 686/96.                                                                 
Le prove avranno le seguenti caratteristiche:                                   
- la modalita' della somministrazione delle singole prove dovra'                
essere individuata:                                                             
- test a risposte multiple (si consiglia un numero di 20 quiz, scelti           
casualmente da una serie di 60 domande predisposte a cura dei                   
docenti);                                                                       
- prova pratica e colloquio finale;                                             
- la prova pratica dovra' vertere esclusivamente su materiale fresco;           
- dovra' essere individuata la sede idonea per le prove d'esame.                
Al fine di garantire l'attendibilita' dell'esame andra' comunque                
garantito che la strumentazione e il materiale siano in condizioni e            
quantita' di utilizzo tale da garantire la visibilita' della prova              
individuale.                                                                    
La verifica d'esame dovra' essere effettuata preferibilmente in                 
stretta successione temporale con il corso di formazione.                       
La progettazione delle prove, il reperimento dei materiali inerenti             
l'esame e la predisposizione delle griglie di correzione e' a cura              
del soggetto gestore. La correzione delle prove deve avvenire in                
forma collegiale, da parte della commissione e tale modalita' di                
lavoro deve risultare dai verbali.                                              
Alla Commissione d'esame dovra' essere presentata una scheda di                 
valutazione del discente con i gradi di apprendimento relativi alle             
competenze essenziali, ed in particolare alle prove di                          
riconoscimento, effettuate durante l'iter corsuale.                             
Gli esiti della valutazione finale delle prove dovranno essere                  
espressi in forma dicotomica: idoneo/non idoneo.                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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