DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 1998, n. 514
L.R. 3/93 e successive modificazioni. Indicazioni tecnico-operative alle Province per l'approvazione di progetti a carattere locale e per la concessione dei contributi in conto interessi attualizzati
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 3/93 "Disciplina dell'offerta turistica della Regione
Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi.
Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38" e successive
modificazioni;
vista in particolare la L.R. 27 giugno 1997, n. 19 "Modifiche alla
L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 ed alla legislazione regionale in materia
di consorzi fidi e cooperative di garanzia";
richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 584 del
6/3/1997 "L.R. 3/93 - Criteri e modalita' per la destinazione dei
contributi ad operatori privati ed enti pubblici per gli anni
1997/1998, in materia di offerta turistica regionale (proposta della
Giunta regionale in data 4 febbraio 1997, n. 117)";
premesso che:
- la delibera del Consiglio regionale n. 584 del 6 marzo 1997,
esecutiva, dispone che alle Province competenti per territorio sia
affidato l'incarico di provvedere all'istruttoria tecnica delle
domande pervenute, e pertanto alla determinazione dell'importo
ammissibile a contributo ed alla concessione definitiva e gestione
dei finanziamenti regionali, sulla base del programma regionale
approvato;
- la stessa delibera fissa inoltre il termine del 30/4/1998 per la
presentazione delle domande inerenti i soggetti privati, per l'anno
1998;
considerato che l'art. 5 della L.R. 19/97 che sostituisce l'art. 9
della L.R. 3/93 "Progetti a carattere locale", prevede che
"nell'ambito degli strumenti programmatici della Regione, la Giunta
regionale verifica annualmente la conformita' dei programmi delle
Province, quali Enti delegati ai sensi della lettera f) del comma 1
dell'art. 14 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28, le quali provvedono
altresi' all'istruttoria e all'erogazione dei contributi, nonche'
alla vigilanza sugli interventi finanziati";
ritenuto necessario, alla luce della modifica introdotta all'art. 9
della L.R. 3/93, con l'art. 5 della L.R. 19/97, dare alle Province
indicazioni tecnico-operative per l'approvazione dei progetti a
carattere locale e per la concessione dei contributi in conto
interessi attualizzati come indicato nell'Allegato 1, parte
integrante della presente deliberazione;
dato atto che le indicazioni di cui sopra si muovono nell'ambito
degli indirizzi e dei contenuti programmatori, di cui alla delibera
del Consiglio regionale 584/97;
ritenuto inoltre necessario, da parte della Giunta regionale per
omogeneita' delle procedure:
- applicare le procedure dell'Allegato 1 anche al programma regionale
1997 (domande presentate entro il 30/6/1997), relativamente alla
parte relativa al trasferimento fondi alle Province, dando atto che
il trasferimento del primo 30% sara' disposto a seguito dell'avvenuta
esecutivita' del Programma regionale 1997;
- le graduatorie degli interventi ritenuti ammissibili di cui al
Programma regionale 1997 saranno gestite direttamente dalle Province
ed avranno validita' 12 mesi dalla data di esecutivita' del Programma
regionale 1997;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Turismo, dott. Stefano Vannini, in merito alla regolarita'
tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6,
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della delibera 2541/95;
dato atto inoltre della legittimita' della presente deliberazione
resa dal Direttore generale dell'Area Turismo e Cultura, dott. A.
Chili, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 e della delibera 2541/95;
su proposta dell'Assessore regionale competente;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per l'anno 1998, le indicazioni tecnico-operative
destinate alle Amministrazioni provinciali cosi' come specificato
nell'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione,
relativamente all'approvazione dei progetti a carattere locale e alla
concessione dei contributi in conto interessi attualizzati;
2) di dare atto che le procedure indicate nell'Allegato 1, saranno
parzialmente applicate al Programma regionale 1997, cosi' come
specificato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
3) di affidare alle Province competenti per territorio e
relativamente alle domande la cui scadenza e' fissata al 30/4/1998,
il compito di provvedere alla predisposizione dei Programmi
provinciali ed alla gestione amministrativa e finanziaria degli
stessi, previa verifica da parte della Giunta regionale dei Programmi
provinciali, come indicato nell'Allegato 1 della presente
deliberazione;
4) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna il testo integrale della presente deliberazione ad
avvenuta esecutivita'.
ALLEGATO 1
Iter procedurale
Alle Province, competenti per territorio e' affidato l'incarico di
provvedere:
a) all'istruttoria tecnica delle domande inoltrate da parte dei
Comuni;
b) alla predisposizione ed approvazione del Programma provinciale;
c) alla concessione definitiva, sulla base del Programma provinciale,
dei contributi previa verifica da parte della Regione della piena
coerenza della stessa alle indicazioni programmatiche di cui alla
delibera del Consiglio regionale 584/97;
d) alla gestione amministrativa dei finanziamenti regionali come di
seguito indicato.
Approvazione programmi provinciali
Le Province competenti per territorio effettueranno l'istruttoria
delle domande ed approveranno i Programmi provinciali entro la data
del 30/9/1998. Tali programmi, che dovranno essere conformi ai
criteri di cui alla delibera del Consiglio regionale 584/97 ed ai
criteri provinciali, dovranno prevedere:
- elenco delle domande presentate ai Comuni ed istruite dalle
Province stesse;
- graduatoria degli interventi ritenuti ammissibili secondo l'ordine
di priorita' che ciascuna Provincia avra' indicato;
- graduatoria degli interventi finanziabili con l'indicazione del
contributo massimo assegnabile a ciascun progetto sulla base dei
fondi assegnati e preventivamente comunicati da parte della Regione;
- elenco delle domande ritenute inammissibili con le relative
motivazioni.
Il calcolo dell'importo ammissibile dovra' tenere conto di quanto
segue:
- sara' esclusa l'IVA quando questa non rappresenta un costo per il
richiedente;
- le spese per progettazione e direzione dei lavori non dovranno
superare complessivamente il 10% dell'importo delle opere ammesse;
- non saranno ammesse le spese per lavori eseguiti in economia
diretta;
- i prezzi delle opere edilizie dovranno essere di norma congruenti
con quelli degli elenchi prezzi pubblicati dalle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura delle rispettive Province.
Il calcolo dei contributi dovra' tenere conto del tasso turistico
alberghiero in vigore al momento della predisposizione del programma
provinciale, abbattuto della percentuale (50%) fissata al paragrafo
B5 punto a) della delibera 584/97.
Ad esecutivita' dei Programmi provinciali, ciascuna Provincia
provvedera':
1) a notificare ai beneficiari l'ammissibilita' al finanziamento.
Qualora le comunicazioni siano inviate agli interessati, prima che
sia acquisito il parere della Regione, le Province dovranno inserire
una clausola di riserva ("salvo nulla osta della Regione"). Le
Province nelle comunicazioni dovranno altresi' indicare il termine
entro il quale le opere dovranno iniziare e terminare (inizio entro
12 mesi dalla data di esecutivita' dei programmi provinciali e 24
mesi dalla stessa data per ultimare le opere). Tali termini possono
essere prorogati per casi accertati di forza maggiore od eventi
estranei alla volonta' del soggetto beneficiario, a seguito di
motivata richiesta da parte degli interessati e prima della scadenza
del termine stabilito, per un periodo non superiore a 12 mesi, pena
la revoca dei contributi stessi (art. 13, L.R. 19/97, lettere a) e
b);
2) ad inviare i Programmi provinciali, corredati dalle copie semplici
delle domande e della sola relazione tecnica, alla Regione
Emilia-Romagna - Assessorato al Turismo - la quale verifichera', con
atto della Giunta regionale ed entro 60 giorni dalla data di
ricevimento dei programmi stessi, la coerenza ai criteri di cui alla
delibera del Consiglio regionale 584/97;
3) a richiedere la pubblicazione nel Bollettino della Regione
Emilia-Romagna, trascorso il termine dei 60 giorni.
Concessione dei contributi in conto interessi attualizzati
Al termine dei lavori, i beneficiari dei contributi provvederanno,
quanto prima, ad inviare alle Province competenti:
- stato finale consuntivo dei lavori;
- copia semplice delle fatture quietanzate ed elenco in bollo delle
stesse;
- certificato ed estratto di mappe catastali;
- certificato a firma del direttore dei lavori contenente:
- la dichiarazione di fine lavori,
- la conformita' delle opere eseguite rispetto al progetto
finanziato,
- la regolare esecuzione delle opere.
Le Province accerteranno, con sopralluogo e per ogni intervento
concluso, la conformita' degli stessi ai progetti ammessi a
contributo definendo l'importo finale ammissibile e contestualmente
provvederanno alla concessione definitiva dei contributi.
Per quanto riguarda le eventuali modifiche in corso d'opera rispetto
ai progetti presentati, le Province dovranno accertare in sede di
sopralluogo che le stesse non alterino la validita' delle iniziative
ammesse a contributo ed indicarlo nell'atto di concessione ed
approvazione della documentazione consuntiva.
Le modifiche dovranno comunque essere conformi ai criteri regionali e
provinciali e, se comporteranno un aumento dell'importo ammissibile,
dovra' essere confermato ai beneficiari lo stesso contributo a suo
tempo stabilito nel programma provinciale.
Nel caso di diminuzione dell'importo ammesso ed indicato nel
programma provinciale, il contributo dovra' essere ridotto
proporzionalmente.
I contributi saranno concessi anche quando le opere, le iniziative e
le relative forniture siano iniziative, ma non oltre i sei mesi
antecedenti la data di presentazione della domanda (art. 5 della L.R.
3/93 sostituito dall'art. 2 della L.R. 19/97).
Le Province competenti provvederanno inoltre:
- ad acquisire agli atti la documentazione antimafia;
- ad inviare alle banche convenzionate il nulla osta alla stipula del
mutuo (le banche, indicate dagli operatori tra quelle convenzionate,
dovranno esprimere ed inviare alle Province, nei termini indicati
dalle convenzioni e comunque dopo l'approvazione dei Programmi
provinciali, un assenso di massima alla stipula del mutuo);
- ad inviare l'atto formale o la comunicazione di avvenuta
concessione dei contributi ai beneficiari ed alle banche.
Liquidazione ed erogazione dei contributi in conto interessi
attualizzati
La liquidazione ed erogazione dei contributi dovra' comunque essere
disposta dalle Province alle banche convenzionate con la Regione
Emilia-Romagna, prescelte dai soggetti attuatori degli interventi.
Le convenzioni gia' sottoscritte tra la Regione e le banche prevedono
al loro interno, la possibilita' di sottoscrivere tra Province e
banche convenzionate una lettera d'impegno per ogni intervento da
attivare con le relative obbligazioni.
Le banche convenzionate a seguito del nulla osta, invieranno alle
Province, per ogni operazione attivata, una copia del contratto di
mutuo accompagnato dal conteggio analitico del calcolo effettuato per
determinare l'importo del contributo attualizzato, insieme ad una
copia del vincolo di destinazione sottoscritto dal proprietario
dell'immobile.
La liquidazione dei contributi attualizzati verra' disposta da parte
delle Province alle banche convenzionate, in concomitanza con la
scadenza della prima rata di ammortamento del mutuo ed alle
condizioni stabilite al punto 3) delle convenzioni.
Le Province, entro 12 mesi dalla verifica regionale dei Programmi
provinciali (punto 2) dovranno attivare con i fondi che si renderanno
disponibili la graduatoria degli interventi ammissibili a seguito di:
- rinunce da parte dei beneficiari dei contributi;
- minori importi liquidati in sede di attualizzazione dei contributi
alle banche convenzionate;
- revoca per mancato rispetto dei criteri normativi ed operativi.
Proroghe e revoche
Per gli istituti della proroga e revoca dei contributi le Province
provvederanno direttamente, ai sensi della L.R. 3/93 e successive
modificazioni.
Iter procedurale per l'assegnazione ed il trasferimento dei fondi
regionali alle Province
La Giunta della Regione Emilia-Romagna, prima dell'inizio
dell'istruttoria delle domande da parte delle Province competenti e
ad avvenuta approvazione della legge regionale di Bilancio di
previsione 1998 provvedera', con propria deliberazione ad approvare
il riparto dei fondi 1998, come indicato al punto B7 della delibera
del Consiglio regionale 584/97.
Ad avvenuta esecutivita', sara' cura del Servizio competente
trasmettere tale deliberazione alle Province competenti.
I programmi provinciali verranno approvati dalle Province stesse
entro il 30/9/1998 e se, inviati alla Regione Emilia-Romagna entro il
15/10/1998, la Giunta regionale con proprio atto verifichera' i
programmi e contestualmente provvedera' ad impegnare i fondi
assegnati e comunicati alle Province competenti per il 1998.
I fondi verranno liquidati alle Province come segue:
- 30% ad esecutivita' della delibera della Giunta regionale di
verifica dei programmi provinciali ed impegno dei fondi, con atti del
competente Responsabile del Servizio;
- ulteriore 50% con atti del Responsabile del Servizio ed a seguito
della dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente,
controfirmata dal Responsabile della Ragioneria, di aver utilizzato
il 20% dei fondi assegnati;
- il saldo del 20%, con atti del Responsabile del Servizio ed a
conclusione dei programmi provinciali a seguito della rendicontazione
finale degli stessi. Il saldo sara' dimensionato alla effettiva
realizzazione dei programmi.
La rendicontazione da parte delle Province, dovra' prevedere una
relazione consuntiva con l'indicazione:
- dell'esatto importo finale realizzato a consuntivo, per ogni
operazione attivata;
- della dichiarazione che le opere oggetto del contributo sono state
realizzate in conformita' ai progetti approvati ed ai relativi
computi metrici;
- delle spese sostenute dai beneficiari dei contributi che dovranno
riguardare esclusivamente le opere finanziate; in caso di minori
importi rispetto a quelli concessi, le Province dovranno dichiarare
che non e' stata alterata la validita' turistica delle iniziative.
Gli eventuali acconti erogati alle Province in misura maggiore
rispetto al consuntivo saranno recuperati dalla Regione
Emilia-Romagna con atti del Dirigente competente.