REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 1998, n. 514

L.R. 3/93 e successive modificazioni. Indicazioni tecnico-operative alle Province per l'approvazione di progetti a carattere locale e per la concessione dei contributi in conto interessi attualizzati

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 3/93 "Disciplina dell'offerta turistica della Regione             
Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi.                
Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38" e successive                       
modificazioni;                                                                  
vista in particolare la L.R. 27 giugno 1997, n. 19 "Modifiche alla              
L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 ed alla legislazione regionale in materia            
di consorzi fidi e cooperative di garanzia";                                    
richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 584 del                  
6/3/1997 "L.R. 3/93 - Criteri e modalita' per la destinazione dei               
contributi ad operatori privati ed enti pubblici per gli anni                   
1997/1998, in materia di offerta turistica regionale (proposta della            
Giunta regionale in data 4 febbraio 1997, n. 117)";                             
premesso che:                                                                   
- la delibera del Consiglio regionale n. 584 del 6 marzo 1997,                  
esecutiva, dispone che alle Province competenti per territorio sia              
affidato l'incarico di provvedere all'istruttoria tecnica delle                 
domande pervenute, e pertanto alla determinazione dell'importo                  
ammissibile a contributo ed alla concessione definitiva e gestione              
dei finanziamenti regionali, sulla base del programma regionale                 
approvato;                                                                      
- la stessa delibera fissa inoltre il termine del 30/4/1998 per la              
presentazione delle domande inerenti i soggetti privati, per l'anno             
1998;                                                                           
considerato che l'art. 5 della L.R. 19/97 che sostituisce l'art. 9              
della L.R. 3/93 "Progetti a carattere locale", prevede che                      
"nell'ambito degli strumenti programmatici della Regione, la Giunta             
regionale verifica annualmente la conformita' dei programmi delle               
Province, quali Enti delegati ai sensi della lettera f) del comma 1             
dell'art. 14 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28, le quali provvedono               
altresi' all'istruttoria e all'erogazione dei contributi, nonche'               
alla vigilanza sugli interventi finanziati";                                    
ritenuto necessario, alla luce della modifica introdotta all'art. 9             
della L.R. 3/93, con l'art. 5 della L.R. 19/97, dare alle Province              
indicazioni tecnico-operative per l'approvazione dei progetti a                 
carattere locale e per la concessione dei contributi in conto                   
interessi attualizzati come indicato nell'Allegato 1, parte                     
integrante della presente deliberazione;                                        
dato atto che le indicazioni di cui sopra si muovono nell'ambito                
degli indirizzi e dei contenuti programmatori, di cui alla delibera             
del Consiglio regionale 584/97;                                                 
ritenuto inoltre necessario, da parte della Giunta regionale per                
omogeneita' delle procedure:                                                    
- applicare le procedure dell'Allegato 1 anche al programma regionale           
1997 (domande presentate entro il 30/6/1997), relativamente alla                
parte relativa al trasferimento fondi alle Province, dando atto che             
il trasferimento del primo 30% sara' disposto a seguito dell'avvenuta           
esecutivita' del Programma regionale 1997;                                      
- le graduatorie degli interventi ritenuti ammissibili di cui al                
Programma regionale 1997 saranno gestite direttamente dalle Province            
ed avranno validita' 12 mesi dalla data di esecutivita' del Programma           
regionale 1997;                                                                 
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Turismo, dott. Stefano Vannini, in merito alla regolarita'             
tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6,            
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della delibera 2541/95;                    
dato atto inoltre della legittimita' della presente deliberazione               
resa dal Direttore generale dell'Area Turismo e Cultura, dott. A.               
Chili, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre                
1992, n. 41 e della delibera 2541/95;                                           
su proposta dell'Assessore regionale competente;                                
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per l'anno 1998, le indicazioni tecnico-operative              
destinate alle Amministrazioni provinciali cosi' come specificato               
nell'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione,                 
relativamente all'approvazione dei progetti a carattere locale e alla           
concessione dei contributi in conto interessi attualizzati;                     
2) di dare atto che le procedure indicate nell'Allegato 1, saranno              
parzialmente applicate al Programma regionale 1997, cosi' come                  
specificato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;           
3) di affidare alle Province competenti per territorio e                        
relativamente alle domande la cui scadenza e' fissata al 30/4/1998,             
il compito di provvedere alla predisposizione dei Programmi                     
provinciali ed alla gestione amministrativa e finanziaria degli                 
stessi, previa verifica da parte della Giunta regionale dei Programmi           
provinciali, come indicato nell'Allegato 1 della presente                       
deliberazione;                                                                  
4) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione                         
Emilia-Romagna il testo integrale della presente deliberazione ad               
avvenuta esecutivita'.                                                          
ALLEGATO 1                                                                      
Iter procedurale                                                                
Alle Province, competenti per territorio e' affidato l'incarico di              
provvedere:                                                                     
a) all'istruttoria tecnica delle domande inoltrate da parte dei                 
Comuni;                                                                         
b) alla predisposizione ed approvazione del Programma provinciale;              
c) alla concessione definitiva, sulla base del Programma provinciale,           
dei contributi previa verifica da parte della Regione della piena               
coerenza della stessa alle indicazioni programmatiche di cui alla               
delibera del Consiglio regionale 584/97;                                        
d) alla gestione amministrativa dei finanziamenti regionali come di             
seguito indicato.                                                               
Approvazione programmi provinciali                                              
Le Province competenti per territorio effettueranno l'istruttoria               
delle domande ed approveranno i Programmi provinciali entro la data             
del 30/9/1998. Tali programmi, che dovranno essere conformi ai                  
criteri di cui alla delibera del Consiglio regionale 584/97 ed ai               
criteri provinciali, dovranno prevedere:                                        
- elenco delle domande presentate ai Comuni ed istruite dalle                   
Province stesse;                                                                
- graduatoria degli interventi ritenuti ammissibili secondo l'ordine            
di priorita' che ciascuna Provincia avra' indicato;                             
- graduatoria degli interventi finanziabili con l'indicazione del               
contributo massimo assegnabile a ciascun progetto sulla base dei                
fondi assegnati e preventivamente comunicati da parte della Regione;            
- elenco delle domande ritenute inammissibili con le relative                   
motivazioni.                                                                    
Il calcolo dell'importo ammissibile dovra' tenere conto di quanto               
segue:                                                                          
- sara' esclusa l'IVA quando questa non rappresenta un costo per il             
richiedente;                                                                    
- le spese per progettazione e direzione dei lavori non dovranno                
superare complessivamente il 10% dell'importo delle opere ammesse;              
- non saranno ammesse le spese per lavori eseguiti in economia                  
diretta;                                                                        
- i prezzi delle opere edilizie dovranno essere di norma congruenti             
con quelli degli elenchi prezzi pubblicati dalle Camere di Commercio,           
Industria, Artigianato ed Agricoltura delle rispettive Province.                
Il calcolo dei contributi dovra' tenere conto del tasso turistico               
alberghiero in vigore al momento della predisposizione del programma            
provinciale, abbattuto della percentuale (50%) fissata al paragrafo             
B5 punto a) della delibera 584/97.                                              
Ad esecutivita' dei Programmi provinciali, ciascuna Provincia                   
provvedera':                                                                    
1) a notificare ai beneficiari l'ammissibilita' al finanziamento.               
Qualora le comunicazioni siano inviate agli interessati, prima che              
sia acquisito il parere della Regione, le Province dovranno inserire            
una clausola di riserva ("salvo nulla osta della Regione"). Le                  
Province nelle comunicazioni dovranno altresi' indicare il termine              
entro il quale le opere dovranno iniziare e terminare (inizio entro             
12 mesi dalla data di esecutivita' dei programmi provinciali e 24               
mesi dalla stessa data per ultimare le opere). Tali termini possono             
essere prorogati per casi accertati di forza maggiore od eventi                 
estranei alla volonta' del soggetto beneficiario, a seguito di                  
motivata richiesta da parte degli interessati e prima della scadenza            
del termine stabilito, per un periodo non superiore a 12 mesi, pena             
la revoca dei contributi stessi (art. 13, L.R. 19/97, lettere a) e              
b);                                                                             
2) ad inviare i Programmi provinciali, corredati dalle copie semplici           
delle domande e della sola relazione tecnica, alla Regione                      
Emilia-Romagna - Assessorato al Turismo - la quale verifichera', con            
atto della Giunta regionale ed entro 60 giorni dalla data di                    
ricevimento dei programmi stessi, la coerenza ai criteri di cui alla            
delibera del Consiglio regionale 584/97;                                        
3) a richiedere la pubblicazione nel Bollettino della Regione                   
Emilia-Romagna, trascorso il termine dei 60 giorni.                             
Concessione dei contributi in conto interessi attualizzati                      
Al termine dei lavori, i beneficiari dei contributi provvederanno,              
quanto prima, ad inviare alle Province competenti:                              
- stato finale consuntivo dei lavori;                                           
- copia semplice delle fatture quietanzate ed elenco in bollo delle             
stesse;                                                                         
- certificato ed estratto di mappe catastali;                                   
- certificato a firma del direttore dei lavori contenente:                      
- la dichiarazione di fine lavori,                                              
- la conformita' delle opere eseguite rispetto al progetto                      
finanziato,                                                                     
- la regolare esecuzione delle opere.                                           
Le Province accerteranno, con sopralluogo e per ogni intervento                 
concluso, la conformita' degli stessi ai progetti ammessi a                     
contributo definendo l'importo finale ammissibile e contestualmente             
provvederanno alla concessione definitiva dei contributi.                       
Per quanto riguarda le eventuali modifiche in corso d'opera rispetto            
ai progetti presentati, le Province dovranno accertare in sede di               
sopralluogo che le stesse non alterino la validita' delle iniziative            
ammesse a contributo ed indicarlo nell'atto di concessione ed                   
approvazione della documentazione consuntiva.                                   
Le modifiche dovranno comunque essere conformi ai criteri regionali e           
provinciali e, se comporteranno un aumento dell'importo ammissibile,            
dovra' essere confermato ai beneficiari lo stesso contributo a suo              
tempo stabilito nel programma provinciale.                                      
Nel caso di diminuzione dell'importo ammesso ed indicato nel                    
programma provinciale, il contributo dovra' essere ridotto                      
proporzionalmente.                                                              
I contributi saranno concessi anche quando le opere, le iniziative e            
le relative forniture siano iniziative, ma non oltre i sei mesi                 
antecedenti la data di presentazione della domanda (art. 5 della L.R.           
3/93 sostituito dall'art. 2 della L.R. 19/97).                                  
Le Province competenti provvederanno inoltre:                                   
- ad acquisire agli atti la documentazione antimafia;                           
- ad inviare alle banche convenzionate il nulla osta alla stipula del           
mutuo (le banche, indicate dagli operatori tra quelle convenzionate,            
dovranno esprimere ed inviare alle Province, nei termini indicati               
dalle convenzioni e comunque dopo l'approvazione dei Programmi                  
provinciali, un assenso di massima alla stipula del mutuo);                     
- ad inviare l'atto formale o la comunicazione di avvenuta                      
concessione dei contributi ai beneficiari ed alle banche.                       
Liquidazione ed erogazione dei contributi in conto interessi                    
attualizzati                                                                    
La liquidazione ed erogazione dei contributi dovra' comunque essere             
disposta dalle Province alle banche convenzionate con la Regione                
Emilia-Romagna, prescelte dai soggetti attuatori degli interventi.              
Le convenzioni gia' sottoscritte tra la Regione e le banche prevedono           
al loro interno, la possibilita' di sottoscrivere tra Province e                
banche convenzionate una lettera d'impegno per ogni intervento da               
attivare con le relative obbligazioni.                                          
Le banche convenzionate a seguito del nulla osta, invieranno alle               
Province, per ogni operazione attivata, una copia del contratto di              
mutuo accompagnato dal conteggio analitico del calcolo effettuato per           
determinare l'importo del contributo attualizzato, insieme ad una               
copia del vincolo di destinazione sottoscritto dal proprietario                 
dell'immobile.                                                                  
La liquidazione dei contributi attualizzati verra' disposta da parte            
delle Province alle banche convenzionate, in concomitanza con la                
scadenza della prima rata di ammortamento del mutuo ed alle                     
condizioni stabilite al punto 3) delle convenzioni.                             
Le Province, entro 12 mesi dalla verifica regionale dei Programmi               
provinciali (punto 2) dovranno attivare con i fondi che si renderanno           
disponibili la graduatoria degli interventi ammissibili a seguito di:           
- rinunce da parte dei beneficiari dei contributi;                              
- minori importi liquidati in sede di attualizzazione dei contributi            
alle banche convenzionate;                                                      
- revoca per mancato rispetto dei criteri normativi ed operativi.               
Proroghe e revoche                                                              
Per gli istituti della proroga e revoca dei contributi le Province              
provvederanno direttamente, ai sensi della L.R. 3/93 e successive               
modificazioni.                                                                  
Iter procedurale per l'assegnazione ed il trasferimento dei fondi               
regionali alle Province                                                         
La Giunta della Regione Emilia-Romagna, prima dell'inizio                       
dell'istruttoria delle domande da parte delle Province competenti e             
ad avvenuta approvazione della legge regionale di Bilancio di                   
previsione 1998 provvedera', con propria deliberazione ad approvare             
il riparto dei fondi 1998, come indicato al punto B7 della delibera             
del Consiglio regionale 584/97.                                                 
Ad avvenuta esecutivita', sara' cura del Servizio competente                    
trasmettere tale deliberazione alle Province competenti.                        
I programmi provinciali verranno approvati dalle Province stesse                
entro il 30/9/1998 e se, inviati alla Regione Emilia-Romagna entro il           
15/10/1998, la Giunta regionale con proprio atto verifichera' i                 
programmi e contestualmente provvedera' ad impegnare i fondi                    
assegnati e comunicati alle Province competenti per il 1998.                    
I fondi verranno liquidati alle Province come segue:                            
- 30% ad esecutivita' della delibera della Giunta regionale di                  
verifica dei programmi provinciali ed impegno dei fondi, con atti del           
competente Responsabile del Servizio;                                           
- ulteriore 50% con atti del Responsabile del Servizio ed a seguito             
della dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente,                        
controfirmata dal Responsabile della Ragioneria, di aver utilizzato             
il 20% dei fondi assegnati;                                                     
- il saldo del 20%, con atti del Responsabile del Servizio ed a                 
conclusione dei programmi provinciali a seguito della rendicontazione           
finale degli stessi. Il saldo sara' dimensionato alla effettiva                 
realizzazione dei programmi.                                                    
La rendicontazione da parte delle Province, dovra' prevedere una                
relazione consuntiva con l'indicazione:                                         
- dell'esatto importo finale realizzato a consuntivo, per ogni                  
operazione attivata;                                                            
- della dichiarazione che le opere oggetto del contributo sono state            
realizzate in conformita' ai progetti approvati ed ai relativi                  
computi metrici;                                                                
- delle spese sostenute dai beneficiari dei contributi che dovranno             
riguardare esclusivamente le opere finanziate; in caso di minori                
importi rispetto a quelli concessi, le Province dovranno dichiarare             
che non e' stata alterata la validita' turistica delle iniziative.              
Gli eventuali acconti erogati alle Province in misura maggiore                  
rispetto al consuntivo saranno recuperati dalla Regione                         
Emilia-Romagna con atti del Dirigente competente.                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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