REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 1998, n. 463

Approvazione dei criteri e delle modalita' di concessione dei contributi per l'anno 1998 agli Enti locali dell'Emilia-Romagna per gemellaggi. Artt. 3 e 5, L.R. 18/97

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti gli articoli 3, 4 e 5 della L.R. 27 giugno 1997, n. 18                    
"Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e la                    
collaborazione fra i popoli di tutti i continenti" che prevedono la             
concessione di benefici regionali agli Enti locali                              
dell'Emilia-Romagna che intendono gemellarsi con altri Enti locali o            
abbiano gia' in corso rapporti di gemellaggio;                                  
vista la Legge 241/90 concernente nuove norme in materia di                     
procedimento amministrativo che, all'art. 12, prevede la                        
predeterminazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di           
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;                          
vista la deliberazione di Giunta n. 166 del 24/2/1998 "Approvazione             
del Programma regionale interventi ed iniziative nell'ambito delle              
relazioni internazionali per il 1998", che, ai sensi dell'art. 6                
della sopracitata legge regionale, individua le priorita'                       
dell'intervento regionale in ambito internazionale per il 1998;                 
ritenuto opportuno provvedere alla determinazione dei criteri e delle           
modalita' delle richieste di contributo regionale per il 1998 da                
parte di Enti locali dell'Emilia-Romagna secondo i criteri e le                 
modalita' indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del           
presente atto deliberativo;                                                     
ritenuto opportuno, altresi', individuare, all'interno dei Protocolli           
d'intesa e delle Azioni di cooperazione previsti nel Programma                  
regionale di interventi ed iniziative nell'ambito delle relazioni               
internazionali per il 1998, quelle aree prioritarie sulla base delle            
rilevanti iniziative attivate congiuntamente alla Regione                       
Emilia-Romagna e agli Enti locali secondo le priorita' indicate                 
nell'allegato che costituisce parte integrante del presente atto                
deliberativo;                                                                   
ritenuto che l'onere finanziario afferente la realizzazione delle               
iniziative di cui alla L.R. 27 giugno 1997, n. 18 trova copertura sul           
Capitolo 02665 "Iniziative per la promozione dell'integrazione                  
europea e la collaborazione tra i popoli di tutti i Continenti (L.R.            
27 giugno 1997, n. 18)" (CNI) del Bilancio per l'esercizio                      
finanziario 1998 approvato dal Consiglio regionale nella seduta                 
pomeridiana del 19 marzo 1998;                                                  
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Politiche europee e Relazioni internazionali Marco                     
Capodaglio in merito alla regolarita' tecnica della presente                    
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19                 
novembre 1992, n. 41 e della delibera di Giunta 2541/95;                        
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla            
Presidenza Bruno Molinari in merito alla legittimita' del presente              
atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992,           
n. 41 e della delibera di Giunta 2541/95;                                       
dato atto altresi' del parere favorevole di regolarita' contabile               
espresso sul presente atto dal Responsabile del Servizio Ragioneria e           
Credito dott. Gianni Mantovani, ai sensi della predetta legge e della           
sopracitata deliberazione;                                                      
su proposta del Vicepresidente della Giunta regionale                           
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare per le ragioni espresse in premessa i criteri e le              
modalita' per la concessione di contributi regionali per iniziative             
di gemellaggio da parte di Enti locali dell'Emilia-Romagna per l'anno           
1998 indicati nell'Allegato A che, insieme all'Allegato B, forma                
parte integrante della presente deliberazione;                                  
b) di approvare, con successivo provvedimento della Giunta di                   
proposta al Consiglio, sulle risultanze di una istruttoria formulata            
dai propri uffici sulla base dei criteri di priorita' stabiliti                 
nell'Allegato A, l'elenco delle iniziative ammesse a contributo,                
l'importo considerato ammissibile per ogni iniziativa, l'elenco dei             
contributi concessi, nonche' l'elenco delle iniziative non                      
ammissibili;                                                                    
c) di disporre che tali criteri e modalita' siano pubblicati nel                
Bollettino Ufficiale della Regione, ad intervenuta esecutivita' della           
presente deliberazione;                                                         
d) di dare atto che le risorse finanziarie afferenti alla                       
realizzazione delle iniziative di gemellaggio trovano allocazione al            
Capitolo 02665 "Iniziative per la promozione dell'integrazione                  
europea e la collaborazione tra i popoli di tutti i continenti (L.R.            
27 giugno 1997, n. 18)" (CNI) del Bilancio di previsione della                  
Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1998 e Bilancio                   
pluriennale 1998/2000 approvato dal Consiglio regionale nella seduta            
pomeridiana del 19 marzo 1998.                                                  
ALLEGATO A                                                                      
Contributi agli Enti locali dell'Emilia-Romagna per gemellaggi, artt.           
3 e 5, L.R. 18/97 - Criteri e modalita' per la concessione di                   
contributi per l'anno 1998                                                      
a) Criteri generali/obiettivi                                                   
Con la recente adozione della L.R. 18/97 la Regione Emilia-Romagna ha           
inteso valorizzare l'attivita' svolta sotto il profilo delle                    
relazioni internazionali a vario titolo da numerosi settori                     
dell'Amministrazione regionale, ponendo al servizio delle autonomie             
locali della regione il proprio sistema di relazioni in ambito                  
europeo ed internazionale nell'ottica di favorire e promuovere anche            
a livello locale l'ulteriore sviluppo di azioni ed iniziative di                
collaborazione internazionale. A tal fine la Giunta regionale ha                
recentemente approvato, ai sensi dell'art. 6 della citata legge, con            
delibera n. 166 del 24/2/1998 il Programma regionale di interventi ed           
iniziative nell'ambito delle relazioni internazionali che individua             
le priorita' territoriali e gli ambiti di collaborazione e                      
cooperazione internazionale dell'azione regionale per il 1998.                  
Il Programma costituisce lo strumento di riferimento per ampliare               
tali collaborazioni ai numerosi settori della societa' regionale che            
da tempo hanno attivato collaborazioni europee ed internazionali sia            
nell'ambito di programmi di cooperazione interregionale finanziati              
dalla Commissione europea sia nell'ambito di rapporto di cooperazione           
e solidarieta' internazionale. In tale ottica si colloca la                     
destinazione di una quota di risorse regionali al fine di promuovere            
ed incentivare l'attivazione di nuovi rapporti di gemellaggio e lo              
sviluppo di rapporti di gemellaggio gia' esistenti tra Enti locali              
dell'Emilia-Romagna ed Enti locali europei ed extra-europei. A tal              
fine la Regione stabilisce annualmente modalita' e procedure per la             
presentazione di richieste di contributo da parte di Enti locali                
della regione, ai sensi degli artt. 3 e 5 della citata legge.                   
b) Destinatari dei contributi                                                   
I contributi sono riservati agli Enti locali della regione                      
Emilia-Romagna.                                                                 
c) Modalita' di presentazione delle richieste                                   
Le richieste dovranno pervenire in duplice copia sulla base del                 
fac-simile di cui all'Allegato B), facente parte integrante della               
presente deliberazione, al Servizio Politiche europee e Relazioni               
internazionali della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro n. 52 -            
40127 Bologna in busta chiusa e dovranno recare la firma del legale             
rappresentante dell'Ente, entro il 15/7/1998.                                   
Entro tale termine il Servizio Politiche europee e Relazioni                    
internazionali fornira' la propria assistenza, se richiesta, nella              
ricerca e selezione del partner per gli Enti locali                             
dell'Emilia-Romagna interessati ad attivare nuovi gemellaggi con                
realta' omologhe dei territori partner della Regione Emilia-Romagna             
ritenuti prioritari ai sensi dei successivi punti e) ed f).                     
La richiesta dovra' essere corredata da:                                        
I una copia della deliberazione del Consiglio dell'Ente locale nella            
quale deve risultare l'Ente locale scelto per il gemellaggio, come              
pure l'assenso dell'Ente locale gemellato;                                      
II una relazione contenente il programma delle attivita' previste;              
III il preventivo dettagliato delle spese.                                      
d) Finanziamento                                                                
Il contributo regionale non puo' superare il 25% delle spese o il 50%           
per gli Enti locali con meno di 10.000 abitanti. Le iniziative che              
saranno presentate di cui al punto 3) dei criteri di valutazione                
saranno finanziate solo nel caso in cui residueranno delle risorse              
finanziarie sul Cap. 2665 "Iniziative per la promozione                         
dell'integrazione europea e la collaborazione tra i popoli di tutti i           
Continenti (L.R. 27 giugno 1997, n. 18)" del Bilancio per l'esercizio           
finanziario 1998.                                                               
e) Aree prioritarie                                                             
Per il 1998 saranno considerate prioritarie le seguenti aree                    
geografiche:                                                                    
- Prefettura di Elbasan (Albania)                                               
- Territori dell'Autonomia Palestinese                                          
- Cook County (Illinois - U.S.A.)                                               
- Pays de la Loire (Francia)                                                    
- Land Hessen (Repubblica Federale Tedesca)                                     
- Provincia di Buenos Aires (Argentina).                                        
f) Criteri di valutazione                                                       
Per il 1998 verranno prese in considerazione le iniziative di                   
particolare valore e significato relative alle sottoelencate                    
tipologie d'intervento e sara' data priorita' a quelle redatte sulla            
base del seguente ordine decrescente dei criteri di valutazione:                
1) assistenza e cooperazione istituzionale (iniziative di formazione            
e assistenza tecnica agli Enti locali gemellati, scambi di                      
esperienze) e cooperazione allo sviluppo, nelle zone prioritarie di             
cui al precedente punto e);                                                     
2) assistenza e cooperazione istituzionale (iniziative di formazione            
e assistenza tecnica degli Enti locali gemellati, scambi di                     
esperienze) e cooperazione allo sviluppo nelle aree per le quali                
sussistono i protocolli di collaborazione istituzionale di cui al               
Programma regionale di interventi e d'iniziative nell'ambito delle              
relazioni internazionali approvato dalla Giunta regionale con                   
deliberazione n. 166 del 24 febbraio 1998, che si svolga all'interno            
di una pluriennale e continuativa attivita' di collaborazione fra               
l'ente locale richiedente e l'ente locale estero interessato;                   
3) iniziative nelle zone prioritarie di cui al precedente punto e),             
coinvolgenti un insieme integrato di attivita' (economiche,                     
culturali, sociali..) atte a favorire in misura determinante la                 
collaborazione fra importanti settori delle rispettive realta'                  
sociali ed economiche.                                                          
Non saranno considerate ammissibili spese per la realizzazione di               
missioni di dipendenti ed amministratori degli Enti locali italiani.            
La Regione, con atto della Giunta di proposta al Consiglio,                     
definisce, sulle risultanze di una istruttoria formulata dai propri             
uffici sulla base dei criteri di priorita' stabiliti con il presente            
provvedimento, l'elenco delle iniziative ammesse a contributo,                  
l'importo considerato ammissibile per ogni iniziativa, l'elenco dei             
contributi concessi, nonche' le iniziative non ammissibili.                     
I contributi verranno determinati in relazione alle disponibilita' di           
cui al Capitolo 02665 "Iniziative per la promozione dell'integrazione           
europea e la collaborazione tra i popoli di tutti i Continenti (L.R.            
27 giugno 1997, n. 18)", alla dimensione demografica dell'Ente,                 
nonche' del piano economico-finanziario dell'iniziativa fino ad un              
massimo del 25% delle spese o del 50% per gli Enti locali con meno di           
10.000 abitanti. In ogni caso non potranno essere ammessi a                     
contributo progetti di entita' di spesa inferiore a Lire 10.000.000 e           
superiore a Lire 20.000.000 e quelli che determinino un valore del              
contributo regionale inferiore a Lire 2.000.000.                                
La rendicontazione formale economico-finanziaria da produrre alla               
Regione per la liquidazione delle somme concesse dovra' elencare                
eventuali altri contributi ottenuti.                                            
Saranno effettuate riduzioni dei contributi concessi qualora,                   
realizzata l'iniziativa, le spese sostenute risultassero inferiori              
all'importo preventivato e saranno ricalcolati sul costo effettivo in           
base alla stessa percentuale utilizzata per il calcolo del contributo           
sul costo ammissibile, tenuto conto dell'intero piano finanziario               
dell'iniziativa.                                                                
I contributi concessi saranno revocati, oltre che su richiesta del              
beneficiario, qualora si verifichi che l'iniziativa non sia stata               
realizzata o abbia comportato un contributo inferiore a Lire                    
2.000.000 nei casi in cui non esista corrispondenza con il progetto             
presentato ed ammesso ai finanziamenti regionali ed ogni volta che              
tra spese preventivate e costi di realizzazione esista un divario               
superiore al 50%.                                                               
ALLEGATO B                                                                      
Fac-simile da compilare in doppia copia ed inviare con le modalita'             
previste al punto c) dell'Allegato A alla Regione Emilia-Romagna                
raccomandata postale o a mano                                                   
  data,                                                                         
  Servizio Politiche europee                                                    
  e Relazioni internazionali                                                    
  Regione Emilia-Romagna                                                        
  Viale A. Moro n. 52                                                           
  40127 Bologna                                                                 
Richieste di contributo L.R. 18/97, artt. 3 e 5 - anno 1998                     
"Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e la                    
collaborazione tra i popoli di tutti i continenti"                              
(Denominazione dell'Ente)                                                       
(indirizzo) Via/Piazza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . n.                                                                    
cap. . . . . . . . localita' . . . . . . . . . . . . . . . . Prov.              
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . fax                                        
Partita IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           
Nome della persona che segue la pratica                                         
e suo recapito telefonico . . . . . . . . . . . . . . . . .                     
Il sottoscritto                                                                 
in qualita' di                                                                  
vista la L.R. 27 giugno 1997, n. 18, artt. 3 e 5                                
chiede                                                                          
un contributo regionale per:                                                    
a) la realizzazione di un gemellaggio con (denominazione dell'Ente              
locale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Paese) . . . . . . . .           
. ;                                                                             
b) la prosecuzione dei rapporti di gemellaggio gia' in corso con                
(denominazione dell'Ente locale) . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
(Paese).                                                                        
A tal fine dichiara che per la medesima iniziativa, non e' stata                
presentata domanda di contributo ad altri Enti oppure, in caso                  
affermativo, indicare quali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . .                                                                           
A tal fine allega:                                                              
a) una copia della deliberazione del Consiglio dell'Ente locale nella           
quale deve risultare l'ente locale scelto per il gemellaggio, come              
pure l'assenso dell'Ente locale gemellato;                                      
b) una relazione contenente il programma delle attivita' previste;              
c) il preventivo dettagliato delle spese, con l'indicazione dei                 
soggetti pubblici o privati coinvolti nelle iniziative.                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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