LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 12
INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI
Art. 14
Relazione sulle partecipazioni
1. Nella relazione al bilancio di previsione, la Giunta individua le
partecipazioni che, in relazione alle esigenze della programmazione
economica, la Regione intende assumere o modificare nel periodo di
vigenza del bilancio pluriennale.
2. Nella relazione al rendiconto consuntivo, la Giunta presenta una
analisi sulle diverse tipologie di partecipazione, riferendo in
particolare sui risultati conseguiti dalle partecipazioni stesse e
formulando valutazioni e proposte sull'opportunita' di mantenerle o
modificarle.