LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 12
INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI
Art. 5
Emissione di titoli speciali convertibili in quote
1. In alternativa alla procedura prevista all'art. 4, per le quote di
propria pertinenza, la Giunta regionale e' autorizzata ad emettere
titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote di
fondi istituiti o da istituirsi ai sensi dell'art. 2, secondo le
modalita' di cui all'art. 14 bis, comma 15, della Legge n. 86 del
1994.
2. L'autorizzazione prevista al comma 1 vale anche per le quote di
propria pertinenza non collocate con l'offerta al pubblico.
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
Il testo del comma 15 dell'art. 14 bis della Legge 25 gennaio 1994,
n. 86 e' riportato alla nota all'art. 2.