REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 12

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI

          Art. 4                                                                
Offerta al pubblico delle quote                                                 
1. L'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del              
fondo e' effettuata dalla societa' di gestione del fondo.                       
2. Le quote non collocate sono restituite alla Regione.                         

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina