REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 12
INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI
Art. 4 Offerta al pubblico delle quote 1. L'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo e' effettuata dalla societa' di gestione del fondo. 2. Le quote non collocate sono restituite alla Regione.