REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 12
INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI
Art. 3 Individuazione dei beni e dei diritti 1. La Giunta regionale individua i beni immobili e i diritti reali su immobili da apportare.