LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 12
INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI E MERCATI MOBILIARI REGOLAMENTATI
Art. 2
Sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi
1. La Giunta regionale e' autorizzata a sottoscrivere quote di fondi
immobiliari chiusi istituiti con apporto di beni immobili di cui
all'art. 14 bis della Legge 25 gennaio 1994, n. 86, introdotto dal DL
26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla Legge
29 novembre 1995, n. 503 e sostituito dall'art. 3, comma 111, della
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. La Giunta regionale e' tenuta, nel caso in cui sussistano le
condizioni, a preferire la sottoscrizione di quote i cui certificati
sono ammessi alla negoziazione nei mercati mobiliari regolamentati.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo dell'art. 14 bis della Legge 25 gennaio 1994, n. 86
concernente Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento
immobiliare chiusi, introdotto dal DLgs 26 settembre 1995, n. 406,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 1995, n. 503 e
sostituito dall'art. 3, comma 111, della Legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' il seguente:
"Art. 14 bis - Fondi istituiti con apporto di beni immobili
1. In alternativa alle modalita' operative indicate negli articoli
12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte, entro un
anno dalla sua costituzione, con apporto di beni immobili o di
diritti reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre
il 51 per cento da beni e diritti apportati esclusivamente dallo
Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e
loro consorzi, nonche' da societa' interamente possedute, anche
indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con
apporto in natura si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere a),
d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'articolo 14, commi 7 e
8. Si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 12, commi 4 e 5.
2. Ai fini del presente articolo la societa' di gestione non deve
essere controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
neanche indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono
all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione,
nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene conto
delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura
dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui all'articolo
13, comma 8, e' determinata dal Ministro del tesoro nel limite
massimo dell'uno per cento dell'ammontare del fondo.
3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo, per i soggetti
che effettuano conferimenti in natura, di integrare gli stessi con un
apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore del fondo.
Detto obbligo non sussiste qualora partecipino al fondo,
esclusivamente con apporti in denaro, anche soggetti diversi da
quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e
sempreche' il relativo apporto in denaro non sia inferiore al 10 per
cento del valore del fondo. La liquidita' derivata dagli apporti in
denaro non puo' essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili o
diritti reali immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni
immobili e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad
integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai sensi
del comma 1 e sempreche' detti acquisti comportino un investimento
non superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in denaro.
4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono
sottoposti alle procedure di stima previste dall'articolo 8 anche al
momento dell'apporto; la relazione deve essere redatta e depositata
al momento dell'apporto con le modalita' e le forme indicate
nell'articolo 2343 del codice civile e deve contenere i dati e le
notizie richiesti dai commi 1 e 4 dell'articolo 8.
5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli
indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
14, commi 6 e 6 ter.
6. Con modalita' analoghe a quelle previste dall'articolo 12, comma
3, la societa' di gestione procede all'offerta al pubblico delle
quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal
fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca depositaria.
L'offerta al pubblico deve essere corredata dalla relazione dei
periti di cui al comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante
l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei
diritti da parte della conferenza di servizi di cui al comma 12.
L'offerta al pubblico deve concludersi entro diciotto mesi dalla data
dell'ultimo apporto in natura e comportare collocamento di quote per
un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario
presso investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento
del fondo prevede le modalita' di esecuzione del collocamento, il
termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti
delle quote, le modalita' con cui la societa' di gestione procede
alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi
ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non
collocate.
7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del
comma 6 sono tenuti a fornire alla societa' di gestione, su richiesta
della medesima, garanzia per il buon esito dell'impegno di
sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate
nel regolamento del fondo.
8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la
societa' di gestione richiede alla CONSOB l'ammissione dei relativi
certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo il
caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori
istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a).
9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla data
dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un numero di quote
inferiore a quello indicato nel comma 6, la societa' di gestione
dichiara il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di
collocamento, dichiara caducate le prenotazioni ricevute per
l'acquisto delle quote e delibera la liquidazione del fondo, che
viene effettuata da un commissario nominato dal Ministro del tesoro e
operante secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il
quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti reali
immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1 non danno
luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per
l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio
dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini
delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente
riconosciuto anteriormente all'apporto. La cessione di quote da parte
di organi dello Stato per importi superiori ovvero anche inferiori a
quelli attribuiti agli immobili o ai diritti reali immobiliari al
momento del conferimento ai sensi del comma 4 comporta una
corrispondente proporzionale rettifica del valore fiscalmente
riconosciuto dei beni e dei diritti medesimi rilevante ai fini
dell'articolo 15.
11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e delle eventuali
successive retrocessioni di cui al comma 9, e' dovuto in luogo delle
ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta
sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio del
registro a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve
essere presentata dalla societa' di gestione entro sei mesi dalla
data in cui l'apporto stesso e' stato effettuato.
12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati a
norma del comma 1 di importo complessivo superiore a 2 miliardi di
lire, risultante dalla relazione di cui al comma 4, sono sottoposti
all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai
sensi dell'articolo 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 1993, n.
537, le determinazioni concordate nelle conferenze di servizi
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta
e gli assensi comunque denominati. Qualora nelle conferenze non si
pervenga alle determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla
convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita', anche in
conseguenza della mancata partecipazione ovvero della mancata
comunicazione entro venti giorni delle valutazioni delle
amministrazioni e dei soggetti regolarmente convocati, le relative
determinazioni sono assunte ad ogni effetto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri; il suddetto termine puo' essere prorogato una sola volta
per non piu' di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre
disposizioni di legge e regolamentari per la formazione degli atti
facenti capo alle amministrazioni e soggetti chiamati a determinarsi
nelle conferenze di servizi, ove non risultino compatibili con il
termine di cui al precedente periodo, possono essere ridotti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per poter
consentire di assumere le determinazioni delle conferenze di servizi
nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente. Eventuali
carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel
procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla
societa' di gestione, al fondo, ne' ai soggetti cui sono stati
trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti.
13. Il Ministro del tesoro puo' emettere titoli speciali che
prevedono diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai
sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali emissioni
sono fissate con decreto dello stesso Ministro. In alternativa alla
procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, il
Ministro del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano
diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del
comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali emissioni sono fissate
con decreto dello stesso Ministro.
14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi
del comma 13 o dalla cessione delle quote nonche' dai proventi
distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma 1 affluiscono al
fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla Legge 27
ottobre 1993, n. 432.
15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza
del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari
convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1,
secondo le modalita' di cui all'articolo 35 della Legge 23 dicembre
1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per
le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali possono
emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in
quote di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi del comma 1,
secondo le modalita' di cui all'articolo 35 della predetta Legge n.
724 del 1994.
16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi
del comma 15 o dalla cessione delle quote nonche' dai proventi
distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli
investimenti secondo le norme previste dal DLgs 25 febbraio 1995, n.
77, nonche' alla riduzione del debito complessivo.
17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e dei
diritti da conferire ai sensi del comma 1 da parte degli enti locali
territoriali sia prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione di
lavori su beni immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti
locali territoriali conferenti dovranno effettuare anche i
conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti previsti al
comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono autorizzati ad emettere
prestiti obbligazionari convertibili in quote del fondo fino a
concorrenza dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo
spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei conferimenti in
denaro saranno tenute in deposito presso la banca depositaria fino
alla conversione.".