LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 11
RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI
Art. 4
1. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, puo' disporre
l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della
presente legge nonche' individuare ambiti nei quali, in assenza del
reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, l'intervento e'
consentito previo pagamento di una somma equivalente alla
monetizzazione delle aree per parcheggi di cui all'art. 3, comma 2.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 6 aprile 1998 ANTONIO LA FORGIA
LAVORI PREPARATORI
Progetti di legge d'iniziativa:
- dei consiglieri Giovanelli, Lombardi, Bertelli e Lorenzi,
presentato in data 14 ottobre 1996; oggetto consiliare n. 1528 (VI
legislatura);
- dei consiglieri Leoni, Ridolfi, Dragotto, Bertolini e Agogliati,
presentato in data 24 ottobre 1997; oggetto consiliare n. 2892 (VI
legislatura); con richiesta di dichiarazione dell'urgenza, approvata
dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 1997;
- pubblicati sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione rispettivamente, nel n. 136 in data 28 ottobre 1996 e nel n.
194 in data 11 novembre 1997;
- assegnati alla III Commissione consiliare permanente "Territorio e
Ambiente" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/98 del 24
febbraio 1998, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
Aula del consigliere Bertelli;
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4
marzo 1998, atto n. 118/98;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 715/4.1.13/C.G. del
3 aprile 1998.