LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 11
RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI
Art. 3
1. Gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti sono
classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 36
della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, come modificato ed integrato.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a concessione e
comportano la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione. In
luogo della cessione delle aree per opere di urbanizzazione e'
ammessa la monetizzazione delle stesse.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono subordinati al reperimento
degli spazi per parcheggi pertinenziali, di cui all'art. 41 sexies
della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed
integrazioni, salvo quanto disposto dall'art. 4.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'art. 36 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47
concernente Tutela e uso del territorio, e' il seguente:
"Art. 36 - Zone culturali ambientali - Zone territoriali omogenee A
Sono considerate zone omogenee A le parti del territorio di cui
all'art. 13, quarto comma, zona A, della presente legge.
Vanno comunque compresi nelle zone culturali ambientali:
1) gli insediamenti storici uniti senza soluzione di continuita' con
l'espansione urbana; essi riguardano, oltre al nucleo originario, gli
organici ampliamenti ad esso storicamente connessi anche se non
contigui;
2) gli insediamenti storici isolati ovvero iscritti in perimetri
murati o comunque definiti.
La disciplina particolareggiata del Piano regolatore generale per le
zone omogenee A e' articolata per unita' minime di intervento, unita'
edilizie e categorie o sottocategorie di massima articolate secondo
le indicazioni del presente articolo e individuate graficamente.
I piani di attuazione del Piano regolatore generale di cui ai punti
1), 2), 4) e 5) dell'art. 18 recepiscono e specificano tale
disciplina particolareggiata.
Le unita' minime di intervento possono comprendere, in ragione della
loro complessita' tipologica, una o piu' unita' edilizie.
Per le unita' minime di intervento e' prescritta la presentazione di
un progetto unitario, a cui di norma fara' riferimento un'unica
concessione.
Con l'approvazione del progetto unitario puo' essere consentita
l'approvazione di un programma di intervento articolato in fasi
ciascuna soggetta a specifica concessione.
Entro il perimetro dell'unita' minima di intervento possono
coesistere una o piu' categorie di intervento di cui ai successivi
commi.
Di norma i perimetri delle unita' minime di intervento debbono essere
contigui e le unita' disposte senza soluzione di continuita' entro il
perimetro della zona territoriale omogenea A.
Per ogni unita' di intervento va prevista la destinazione d'uso
tenendo conto del piano dei servizi di cui all'art. 13 - punto 5 -
della presente legge e del piano di sviluppo e adeguamento della rete
distributiva di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426. Le
destinazioni d'uso compatibili possono essere specificate per il
piano-terra e gli altri piani, compresi nelle unita' minime di
intervento.
Ogni unita' edilizia comprendente edifici e aree scoperte di
pertinenza, viene individuata attraverso la classificazione
tipologica e attuata secondo le seguenti categorie di intervento.
A1) - Restauro scientifico
Gli interventi di restauro scientifico riguardano le unita' edilizie
che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano
territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o
artistici.
Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione
valorizzandone i caratteri, e rendendone possibile un uso adeguato
alle intrinseche caratteristiche.
Il tipo di intervento prevede:
a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle
parti alterate, e cioe':
- il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni;
- il restauro o il ripristino degli ambienti interni;
- la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente
crollate o demolite;
- la conservazione o il ripristino dell'impianto
distributivo-organizzativo regionale;
- la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli
altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i
chiostri;
b) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili
senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi
strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
c) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue
all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari
essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.
A2) - Restauro e risanamento conservativo
Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardano
le unita' edilizie in buono o mediocre stato di conservazione che,
pur non presentando particolari pregi architettonici ed artistici,
costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio
dell'insediamento storico, sia in quanto elementi partecipanti alla
formazione dell'ambiente storico antico, sia perche' significativi
dal punto di vista tipologico per la distribuzione interna degli
ambienti, la disposizione degli elementi di collegamento verticale o
per altre caratteristiche morfologiche.
Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli
rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la
funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio.
I tipi di intervento della categoria A2 restauro o risanamento
conservativo sono specificati all'interno di sottocategorie.
1) - Restauro e risanamento conservativo tipo A
Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo tipo A
riguardano le unita' edilizie il cui stato di conservazione consente
di riconoscere la rilevanza tipologica, strutturale e morfologica
dell'edificio e permette il suo completo recupero.
Il tipo di intervento prevede:
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne
il ripristino dei valori originali, mediante:
- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni; su
questi ultimi sono consentite parziali modifiche purche' non venga
alterata l'unitarieta' del prospetto e siano salvaguardati gli
elementi di particolare valore stilistico;
- il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui
vi siano elementi di documentata importanza;
b) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili,
senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
c) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue
all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari
essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.
2) - Restauro e risanamento conservativo di tipo B
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo tipo B
riguardano le unita' edilizie in mediocre stato di conservazione ed
in carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio, che
fanno tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio storico.
Il tipo di intervento prevede:
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:
- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni; sui
questi ultimi sono ammesse nuove aperture purche' non venga alterata
l'unitarieta' del prospetto;
- il restauro degli ambienti interni; su questi sono consentiti
adeguamenti dell'altezza interna degli ambienti rimanendo fisse le
quote delle finestre e della linea di gronda;
b) il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a
larghe parti dell'edificio;
c) l'eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue
dell'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari
essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.
3) - Ripristino tipologico
Gli interventi di ripristino tipologico riguardano le unita' edilizie
fatiscenti o parzialmente demolite che non rientrano nella categoria
A1 di cui e' possibile reperire adeguata documentazione della loro
organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre
unita' edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area
culturale.
Il tipo di intervento prevede:
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:
- il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi
quali androni, blocchi scale, portici;
- il ripristino e il mantenimento della forma, dimensioni e dei
rapporti fra unita' edilizie preesistenti ed aree scoperte quali
corti, chiostri;
- il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio,
quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali
e particolari elementi di finitura.
4) - Demolizione
Gli interventi di demolizione senza ricostruzione riguardano gli
elementi incongrui inseriti nelle unita' edilizie, quali
superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura
dell'insediamento storico. La loro demolizione concorre all'opera di
risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato
ed a verde pubblico di cui al piano dei servizi previsto al punto 5)
dell'art. 13 della presente legge.
Il tipo di intervento prevede:
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:
- la demolizione dei corpi edilizi incongrui e l'esecuzione di opere
esterne.
5) - Recupero e risanamento delle aree libere
Gli interventi di recupero e risanamento delle aree libere riguardano
le aree e gli spazi liberi di pertinenza delle unita' edilizie nel
loro insieme ed esterne ad esse e di rilevante importanza come
documento dei trascorsi storici dell'insediamento.
L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale,
delle aree destinate a verde pubblico di cui al piano dei servizi
previsto al punto 5) dell'art. 13 della presente legge.
Il tipo di intervento prevede:
a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici ed architettonici
mediante:
- l'eliminazione di opere incongrue esistenti e l'esecuzione di opere
capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale formale delle
aree e degli spazi liberi.
A3) - Ristrutturazione edilizia
Gli interventi riguardano le unita' edilizie che non presentano
alcuna caratteristica storico-ambientale ma sono tuttavia compatibili
con l'organizzazione morfologica del tessuto urbanistico.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi e di impianti senza aumento del volume e delle altezze
preesistenti.
I tipi di intervento della categoria A3 Ristrutturazione edilizia
sono specificati all'interno di sottocategorie.
1) Ristrutturazione
Gli interventi di ristrutturazione riguardano le unita' edilizie con
elementi o parti di esse, esterne od interne, ancora conservate nel
loro assetto e nella loro configurazione originaria.
Il tipo di intervento prevede:
a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici architettonici
mediante:
- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni per le
parti originarie ancora conservate e per gli elementi di particolare
valore stilistico; mentre in generale deve essere salvaguardata
l'unitarieta' dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi;
- il restauro e il ripristino degli ambienti interni per le parti
originarie ancora consistenti e per gli elementi di particolare
valore stilistico;
- il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il
riordino dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi nonche'
dei servizi;
- l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Il Piano regolatore
generale puo' altresi' prevedere la quota di parcheggi fissata
dall'art. 18 della Legge 6 agosto 1967, n. 765.
2) Ripristino edilizio
Gli interventi di ripristino edilizio riguardano gli spazi gia'
edificati e ora completamente demoliti dei quali non e' possibile
reperire adeguata documentazione della loro organizzazione e per i
quali e' necessario ricostituire la compagine edilizia originaria.
Il tipo di intervento prevede:
a) la ricostruzione di un nuovo intervento nel rispetto degli
allineamenti orizzontali e verticali, prevalenti nell'isolato 1,
prevedendo la quota di parcheggi fissata dall'art. 18 della Legge 6
agosto 1967, n. 765 e la cessione o monetizzazione di uno standard di
parcheggio pubblico non inferiore a mq 3 ogni 30 mq di superficie
utile.
A4) - Ristrutturazione urbanistica
Gli interventi riguardano le unita' minime di intervento, contenenti
unita' edilizie incongrue all'organizzazione morfologica e tipologica
del tessuto urbanistico.
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a
sostituire l'esistente tessuto urbanistico con altro diverso mediante
un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete
stradale ognuno risultante in contrasto con le caratteristiche
dell'impianto urbano ed edilizio originario.
Il tipo di intervento prevede:
a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici ed architettonici
mediante:
- la demolizione e costruzione, sulla base di parametri
planivolumetrici specificati nelle planimetrie di piano, ricavati
dall'organizzazione morfologica e tipologica originaria e con una
densita' fondiaria in ogni caso non superiore a 5 mc/mq e comunque
non superiore al 50% della densita' fondiaria media nella zona;
- il rispetto dell'art. 18 della Legge 6 agosto 1967, n. 765 e la
cessione gratuita di uno standard di parcheggio pubblico non
inferiore a mq 3 ogni 30 mq di superficie utile all'atto della
concessione.
I medesimi criteri si applicano agli interventi per l'edilizia
economica e popolare, di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167, sulle
aree libere di cui al secondo comma del precedente articolo 35 nel
caso in cui non si applichi il ripristino tipologico e rinnovo di cui
al punto A2) del presente articolo.
Il Piano regolatore generale puo', in ogni altra parte del territorio
estranea alla zona omogenea A, individuare gli edifici e i complessi
edilizi di interesse culturale, storico-artistico ambientale,
dettando la relativa disciplina particolareggiata secondo le
categorie di intervento A1 e A2 del presente articolo, delimitando le
eventuali aree verdi di pertinenza o comunque gli spazi liberi
circostanti di rispetto non edificabili e definendo le destinazioni
d'uso.
Negli strumenti urbanistici vigenti, non adeguati alle disposizioni
del presente articolo, sono ammessi gli interventi di cui ai
precedenti punti A1) e A2) nonche' di cui agli articoli 42 e 43 della
presente legge; interventi diversi sono ammessi solo mediante Piani
di recupero, Piani particolareggiati pubblici e Piani per l'edilizia
economica e popolare di cui alla presente legge che dettino la
disciplina particolareggiata di cui ai commi precedenti.
Le norme del presente articolo costituiscono i criteri metodologici
di cui all'articolo 2 - comma primo - della L.R. 7 gennaio 1974, n.
2.
Il Consiglio regionale potra' modificare ed integrare i suddetti
criteri con gli atti normativi in cui al precedente articolo 4, punto
3, della presente legge.".
Comma 3
2) Il testo dell'art. 41 sexies della Legge 17 agosto 1942, n. 1150
concernente Legge urbanistica, e' il seguente:
"Art. 41 sexies
Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle
costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per
parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10
metri cubi di costruzione.".