LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 10
ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO PER IL LAVORO"
Art. 8
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione
Emilia-Romagna fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella
parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della
necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge di
bilancio a norma dell'articolo 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
successive modificazioni.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 6 aprile 1998 ANTONIO LA FORGIA
NOTA ALL'ART. 8
Comma 1
Il testo dell'articolo 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 concernente
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1930 del 28 ottobre 1997; oggetto consiliare n. 2909 (VI
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 192 in data 30 ottobre 1997;
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Scuola, Cultura
e Turismo" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni I
"Bilancio e Programmazione" e II "Attivita' produttive".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/II.7 del
23 febbraio 1998, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula della consigliera Bocchini;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 5 marzo 1998,
atto n. 120/98;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 689/4.1.10/C.G. del
3/4/1998.