REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 10

ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO PER IL LAVORO"

          Art. 8                                                                
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione                         
Emilia-Romagna fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella           
parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della                   
necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge di                
bilancio a norma dell'articolo 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e             
successive modificazioni.                                                       
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 6 aprile 1998  ANTONIO LA FORGIA                                       
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'articolo 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 concernente           
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione                        
Emilia-Romagna e' il seguente:                                                  
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere             
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da            
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di                  
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.                   
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le                  
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti            
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla                   
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere           
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia             
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1930 del 28 ottobre 1997; oggetto consiliare n. 2909 (VI                     
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 192 in data 30 ottobre 1997;                                         
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Scuola, Cultura           
e Turismo" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni I            
"Bilancio e Programmazione" e II "Attivita' produttive".                        
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/II.7 del             
23 febbraio 1998, con preannuncio di richiesta di relazione orale in            
aula della consigliera Bocchini;                                                
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 5 marzo 1998,              
atto n. 120/98;                                                                 
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 689/4.1.10/C.G. del           
3/4/1998.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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