LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 10
ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO PER IL LAVORO"
Art. 7
Fondo di dotazione e contributi annuali
1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla costituzione del fondo di
dotazione della Fondazione "Istituto per il lavoro".
2. La Regione puo', inoltre, attribuire annualmente alla Fondazione
un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento
delle attivita' di ricerca e sperimentazione. L'importo del
contributo annuale e' determinato nell'ambito delle disponibilita'
annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.