REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 10

ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO PER IL LAVORO"

          Art. 6                                                                
Rappresentanti della Regione nella Fondazione                                   
1. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti della            
Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto stabilito dallo           
statuto della stessa.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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