LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 10
ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO PER IL LAVORO"
Art. 5
Competenza per l'adozione degli atti di fondazione
1. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli
atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della
Regione alla Fondazione di cui all'art. 1.
2. I diritti inerenti alla qualita' di fondatore della Regione
Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale
ovvero dall'Assessore competente per materia appositamente delegato.