REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 10

ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO PER IL LAVORO"

          Art. 5                                                                
Competenza per l'adozione degli atti di fondazione                              
1. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli              
atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della                  
Regione alla Fondazione di cui all'art. 1.                                      
2. I diritti inerenti alla qualita' di fondatore della Regione                  
Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale            
ovvero dall'Assessore competente per materia appositamente delegato.            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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