LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 10
ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO PER IL LAVORO"
Art. 4
Modalita' d'azione
1. Nell'esercizio delle proprie attivita', la Fondazione collabora
attivamente e si raccorda con gli enti e le istituzioni pubbliche
operanti in regione in materia di mercato del lavoro e formazione
professionale.
2. La Fondazione opera anche attraverso accordi di collaborazione con
istituti nazionali e regionali, italiani o esteri, che perseguano
analoghe finalita'.
3. Nelle attivita' che la Fondazione svolge all'interno di aziende,
singole o associate, essa opera esclusivamente sulla base di intese
congiuntamente sottoscritte dagli enti o imprese e dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno di
essi.