REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 10

ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO PER IL LAVORO"

          Art. 4                                                                
Modalita' d'azione                                                              
1. Nell'esercizio delle proprie attivita', la Fondazione collabora              
attivamente e si raccorda con gli enti e le istituzioni pubbliche               
operanti in regione in materia di mercato del lavoro e formazione               
professionale.                                                                  
2. La Fondazione opera anche attraverso accordi di collaborazione con           
istituti nazionali e regionali, italiani o esteri, che perseguano               
analoghe finalita'.                                                             
3. Nelle attivita' che la Fondazione svolge all'interno di aziende,             
singole o associate, essa opera esclusivamente sulla base di intese             
congiuntamente sottoscritte dagli enti o imprese e dalle                        
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno di            
essi.                                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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