DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 1998, n. 279
Approvazione Protocollo d'intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna per il coordinamento degli interventi rivolti ai minori imputati di reato e agli adulti sottoposti a misure penali restrittive della liberta'
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la delibera di Consiglio regionale n. 778 del 10 dicembre 1997,
esecutiva ai sensi di legge con la quale veniva approvato il
Protocollo d'intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la
Regione Emilia-Romagna per il coordinamento degli interventi rivolti
ai minori imputati di reato e agli adulti sottoposti a misure penali
restrittive della liberta' (proposta della Giunta regionale in data
14 ottobre 1997, n. 1842);
stabilito che al punto 2 del deliberato del suddetto atto, si da'
mandato alla Giunta regionale a integrare o emendare il testo del
Protocollo qualora all'atto della firma si riscontrasse la necessita'
di apportare integrazioni o emendamenti a condizione che questi
ultimi siano non sostanziali;
considerato che in sede di firma si e' rilevata la necessita' da
parte del Ministero di Grazia e Giustizia di apportare al testo
alcune correzioni non sostanziali;
vista la deliberazione di Giunta 2541/95 e ritenuto che ricorrano gli
elementi di cui all'art. 57, secondo comma della L.R. 31/77 e
successive modifiche e che pertanto, l'impegno di spesa possa essere
assunto con il presente atto;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
"Sanita' e Servizi sociali" dott. Francesco Taroni in merito alla
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, nonche' della
deliberazione di Giunta 2541/95;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio "Politiche per l'Accoglienza e Integrazione sociale" dott.
Celeste Franco Giannotti in merito alla regolarita' tecnica della
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R.
19 novembre 1992, n. 41 nonche' della deliberazione di Giunta
2541/95;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali e familiari -
Scuola - Qualita' urbana,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare per le ragioni specificate in premessa il "Protocollo
d'intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione
Emilia-Romagna per il coordinamento degli interventi rivolti ai
minori imputati di reato e agli adulti sottoposti a misure penali
restrittive della liberta'" cosi' come allegato parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E LA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
per il coordinamento degli interventi rivolti ai minori imputati di
reato e agli adulti sottoposti a misure penali restrittive della
liberta'
Premesso che la protezione e la tutela dell'infanzia e
dell'adolescenza:
- sono un interesse-dovere dello Stato in tutte le sue articolazioni;
che il preminente interesse del minore e la salvaguardia dei suoi
diritti sono criteri guida per l'impostazione di politiche sociali
efficaci a sostenere e favorire i processi di crescita e sviluppo
della persona;
il Ministero di Grazia e Giustizia
la Regione Emilia-Romagna
individuano nella persona umana, nella sua unitarieta' e globalita',
il fulcro dell'intervento e ritengono che gli sforzi delle
istituzioni e dei servizi devono tendere a ricomporre sull'individuo
l'inevitabile frammentazione delle funzioni, delle competenze e delle
responsabilita';
e che pertanto:
per garantire concretamente e per rendere esigibili i diritti sociali
dei minori occorre favorire una politica coordinata che affronti con
una strategia globale la promozione degli stessi attraverso un
intervento specifico e differenziato per i minori imputati di reato,
perche' anche la vicenda penale sia occasione di recupero sociale del
minore prima ancora che di pretesa punitiva dello Stato;
considerando che gli interventi rivolti agli adulti sottoposti a
misure penali restrittive della liberta':
- sono da intendersi attuativi di un sistema di interventi di
politica sociale finalizzato anche alle prescrizioni di cui all'art.
27 della Costituzione secondo cui "le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla
rieducazione del condannato" e che rieducare il condannato significa
aiutarlo a reinserirsi positivamente nella societa', come peraltro
ribadito dagli artt. 81 delle Regole Minime dell'ONU del 1955 e del
Consiglio d'Europa del 1973, nonche' dalla Raccomandazione R (87) del
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987
(artt. 26, 32, 43, 65, 70, 88 e 89);
- devono tener conto di quanto gia' concordato con il protocollo
sottoscritto il 20 febbraio 1987, dell'esperienza compiuta a seguito
di detto accordo, delle evoluzioni avvenute nel frattempo a livello
istituzionale e nella legislazione penale e penitenziaria, dei
cambiamenti registrati per quanto concerne le caratteristiche ed i
bisogni della popolazione detenuta e in misura alternativa (che
attualmente ammonta ad oltre un terzo dell'intera popolazione
ristretta nella nostra regione) nonche' degli sviluppi avvenuti
nell'attivita' di prevenzione, di trattamento e di reinserimento
sociale, anche in collegamento con i programmi di sicurezza nelle
citta';
rilevato che la collaborazione gia' in essere:
- puo' estendersi consentendo idonee interazioni su tutte le materie
sulle quali, sia per ruolo che per competenza, vi sia responsabilita'
da parte delle due Amministrazioni integrandosi su un piano di pari
dignita', nel rispetto delle specifiche finalita' istituzionali e con
particolare riferimento agli strumenti operativi (Sistema
informativo) e partecipativi (Commissioni regionali e Comitati locali
sulla esecuzione penale) che rendano possibile l'attuazione e
verifica in maniera puntuale, decentrata e periodica, dei vari
aspetti contenuti nel presente Protocollo;
- puo' essere efficacemente perseguita e potenziata con la stipula di
un nuovo accordo generale, articolato in due parti distinte riferite
rispettivamente ai minori e gli adulti, come previsto dalla
Dichiarazione d'Intenti sottoscritta il 2 dicembre 1996 dal Ministro
di Grazia e Giustizia e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna;
tutto cio' premesso si conviene quanto segue:
PARTE PRIMA - INTERVENTI RIVOLTI AI MINORI IMPUTATI DI REATO
Dato atto che il DPR 448/88 e il DLgs 272/89 sul processo penale
minorile e relative norme di attuazione, la Legge 176/91 di
recepimento della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, le
sentenze della Corte Costituzionale in materia penale minorile,
nonche' le norme relative al decentramento amministrativo ed alla
riforma delle autonomie locali (Legge 698/75, DPR 616/77 e Legge
142/90) sanciscono:
- il diritto, per ogni fanciullo soggetto a procedura penale, ad un
trattamento rispettoso della sua dignita', della sua eta' e della
necessita' di facilitare il suo reinserimento e l'assunzione di un
ruolo positivo nella societa';
- la territorializzazione degli interventi perche' assicura una piu'
completa e penetrante realizzazione delle funzioni di tutela dei
minori;
- la valenza educativa che anche un evento penale deve garantire,
favorendo la continuita' dei percorsi di crescita, di maturazione
individuale e di socializzazione della persona in eta' minore;
- la residualita' del ricorso alla detenzione, l'applicazione di
misure cautelari non detentive, la chiusura anticipata del processo
nei casi piu' lievi per permettere una uscita dal penale attraverso
interventi precoci di sostegno e di messa alla prova;
- la necessaria complementarieta' tra gli Enti e Servizi interessati
ed il coordinamento delle reciproche attivita';
- la qualificazione e la specializzazione degli organi e degli
operatori di tutti i Servizi che operano con e per i minori;
- la partecipazione e la valorizzazione delle energie e delle
competenze presenti nella comunita' locale attraverso la messa in
rete delle risorse pubbliche e private del territorio.
Visto che:
- la Commissione nazionale consultiva e di coordinamento per i
rapporti tra Ministero di Grazia e Giustizia e Regioni, costituita
dal 1978, ha approvato indirizzi in materia di esecuzione penale, di
Commissioni regionali per i problemi della devianza e della
criminalita', di volontariato, di formazione congiunta;
- la Regione Emilia-Romagna ha regolamentato l'esercizio delle
funzioni ex art. 23 del DPR 616/77, l'autorizzazione al funzionamento
delle comunita' e della funzione di vigilanza sugli interventi per
minori, nonche' il riordino delle funzioni di assistenza sociale con
la L.R. 2/85;
- dal 1996 il Ministero di Grazia e Giustizia ha costituito il Centro
per la Giustizia minorile per la Regione Emilia-Romagna, composto
dall'Istituto Penale minorile, dal Centro prima accoglienza e
Comunita', dal Servizio Sociale minorile, dal Servizio Tecnico
distrettuale, con sede nel Comune di Bologna;
considerato che:
- essere Servizi diversi di uno stesso territorio implica l'obiettivo
comune di mettersi in rete per costruire percorsi di crescita che
sappiano supportare i ragazzi durante le vicende che attraversano la
loro vita, siano esse di carattere familiare, scolastico, lavorativo,
giudiziario o quant'altro, per favorire la costruzione di una
speranza e di un disegno di vita anche laddove il rapporto sociale
risulta interrotto;
- che le dimensioni del fenomeno, lette attraverso le osservazioni
incrociate dei Servizi dell'Amministrazione della giustizia e dei
Servizi degli Enti locali indicano:
- una percezione diffusa dell'aumento e della diversificazione delle
situazioni di disagio giovanile;
- la modifica nel tempo delle caratteristiche e della tipologia
dell'utenza che transita nei servizi della Giustizia minorile
presenti nel territorio regionale che vede attualmente un
considerevole aumento della fascia dei minori stranieri a fronte di
una flessione evidente di quella italiana;
- lo sviluppo nella regione di una consistente rete di servizi
educativi, di aggregazione ed ospitalita', istituiti dagli Enti
locali e dalle Aziende Unita' sanitarie locali, che consentono di
dare risposte integrate sulla persona, nel territorio di
appartenenza, ai bisogni espressi dall'utenza che transita nei
Servizi del Centro per la Giustizia minorile;
- la necessita' di assumere iniziative che qualifichino il ruolo del
Comune di Bologna quale sede dell'Istituto Penale minorile, del
Tribunale e della Pretura minorile;
- che risulta di primaria importanza pervenire ad un sistema di
accesso e scambio di informazioni utili e necessarie ai fini di una
corretta programmazione degli interventi comuni fra le diverse
istituzioni;
- che fondamentale appare alla luce delle diverse esperienze,
concordare percorsi, modi e strumenti di sperimentazione e attuazione
di progetti di intervento che vedano convergere risorse umane ed
economiche e competenze professionali e funzionali su tutti gli
adolescenti, con un'attenzione particolare e mirata alle situazioni
di difficolta', disagio e devianza;
- che e' dovere delle diverse istituzioni garantire che gli operatori
che si occupano di minori abbiano una specifica competenza e
preparazione;
- che le risorse presenti all'interno della societa' civile assumono
una particolare rilevanza se opportunamente valorizzate e
partecipate, non solo per affrontare e superare particolari problemi
ma anche come strumento di crescita dell'individuo e della societa'
stessa;
- che gli Enti locali valuteranno, nella loro autonomia e per
valorizzare le loro specifiche competenze, l'opportunita' di
sottoscrivere apposite convenzioni con il Ministero di Grazia e
Giustizia anche per specificare ulteriormente gli impegni assunti col
presente Protocollo;
convengono di assumere gli elementi indicati di seguito quali
riferimenti fondamentali per la realizzazione di azioni e interventi
relativi ai minori imputati di reato.
A. Territorializzazione degli interventi
Poiche' la misura detentiva rappresenta nei confronti del minore
sottoposto a procedimento penale una scelta residuale rispetto alle
misure penali esistenti, il principio generale di
territorializzazione dell'intervento si deve realizzare attraverso
l'attivazione di risorse territoriali che forniscano al minore ed al
suo nucleo familiare il necessario sostegno al processo evolutivo
della sua personalita' e alla presa di coscienza del reato.
Questo comporta un impegno a:
- favorire, ogni qualvolta cio' non contrasti con l'interesse del/la
ragazzo/a, il rientro nel territorio di appartenenza dei minori
collocati in istituti o servizi di altre regioni;
- programmare percorsi e predisporre progetti di reinserimento con la
partecipazione e collaborazione delle diverse agenzie del territorio;
- limitare il ricorso a misure penali restrittive della liberta'
sviluppando, nei reciproci servizi, la sensibilita' e le competenze
necessarie per predisporre i progetti ed i percorsi indispensabili
per rendere effettivo tale principio, cosi' come enunciato nel DPR
448/88.
Per quanto riguarda i minori stranieri, la cui presenza nelle
strutture penali non e' piu' da considerarsi un fatto marginale ed
occasionale ma strutturale, occorre affrontare le problematiche
legate alla loro condizione antropologico-culturale con preparazione
tecnica e strumenti d'intervento adeguati.
Gli elementi di problematicita' dell'immigrato rispetto alla
giustizia del Paese ospite sono caratterizzati quasi sempre dalla
scarsa conoscenza della lingua, delle norme e delle consuetudini del
Paese ospite. Cio' di conseguenza non consente l'esatta conoscenza
del senso del reato commesso, nonche' delle reali conseguenze che lo
stesso puo' determinare.
La condizione di clandestino, l'assenza di una famiglia, l'essere
senza fissa dimora, il vivere in un Paese che non conosce la cultura
di appartenenza, comportano un utilizzo sempre piu' frequente e
supplente della pena detentiva.
Appare pertanto necessario concorrere a realizzare canali di
comunicazione capaci di stabilire relazioni adeguate e di progettare
interventi che tengano conto della cultura di origine oltre che delle
esigenze di accoglienza e di inserimento.
B. Utilizzo delle strutture e degli spazi
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna,
d'intesa con gli Enti locali, concorderanno un programma di
adeguamento degli spazi e dei requisiti strutturali delle comunita'
che ospitano i minori e la possibilita' di adeguare ed utilizzare gli
spazi attuali per la creazione di servizi a disposizione del
territorio e fortemente integrati in esso, nel rispetto della
normativa nazionale e regionale vigente in materia di vigilanza, di
requisiti e di finalita' d'uso delle strutture per i minori (Legge
698/75, DLgs 272/89, Legge 216/91).
La Regione Emilia-Romagna si impegna in un'azione di ulteriore
qualificazione della rete delle offerte residenziali e
semi-residenziali per i minori.
C. Assistenza sanitaria
Acquisito che il diritto alla salute va garantito ad ogni minore che
transita nei servizi di tipo penale, si concorda sulla necessita' di
assicurare una adeguata copertura medico-sanitaria e la continuita'
delle prestazioni, anche in regime penitenziario.
A questo scopo ci si impegna ad attuare un programma di prevenzione e
cura integrato tra il Servizio sanitario penitenziario e il Servizio
sanitario nazionale.
In particolare:
- la medicina di base e' affidata al Sistema sanitario penitenziario;
- per la medicina specialistica il Ministero di Grazia e Giustizia si
impegna ad aggiornare il proprio nomenclatore tariffario con
riferimento a quello del Servizio sanitario nazionale;
- la Regione si impegna a garantire, attraverso le Aziende Unita'
sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere, l'assistenza specialistica
inframuraria per tutte le specialita', secondo i criteri di
continuita' e tempestivita' previsti dalla normativa vigente.
Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie a favore di minori
immigrati irregolari il Ministero di Grazia e Giustizia si impegna a
negoziare con il Ministero degli Interni ed il Ministero della
Sanita' l'integrazione relativa alle quote capitarie corrispondenti,
laddove esse non siano ricuperabili facento riferimento alla
residenza anagrafica.
Sino alla definizione di detto accordo, sono da ritenersi confermate
le indicazioni contenute nella parte seconda, punto 7 del DPR 24
dicembre 1992 "Definizione dei livelli uniformi di assistenza
sanitaria", secondo cui le prestazioni che non possono essere
assicurate dal Servizio sanitario penitenziario sono a carico del
Servizio sanitario nazionale, come indicato al punto B.6.16 della
circolare n. 9 del 22 aprile 1997 dell'Assessorato alla Sanita' della
Regione Emilia-Romagna.
D. Scolarizzazione, alfabetizzazione e mediazione culturale
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si
impegnano a favorire al massimo grado, sia per i minori soggetti a
misure cautelari che detentive, l'accesso ai percorsi di
scolarizzazione ed alfabetizzazione presenti nel territorio con la
prospettiva della continuita', anche oltre il periodo del
procedimento penale.
Poiche' la fruibilita' dei corsi e' caratterizzata da una tipologia
diversificata dell'utenza dei Servizi minorili della Giustizia, (il
corso elementare e' frequentato unicamente da ragazzi stranieri e
solo raramente da nomadi italiani, la scuola media e' frequentata, di
regola, da quei minori che non hanno conseguito la licenza
dell'obbligo e da ragazzi che necessitano di un recupero scolastico;
anche qui la gran parte dell'utenza e' straniera) i corsi scolastici
vanno modulati attraverso unita' didattiche che devono tener conto di
tempi e necessita' fortemente articolati, nonche' delle diverse
lingue e culture di appartenenza dei ragazzi.Le barriere di lingua,
di cultura, di solitudine, costituiscono una forte limitazione al
processo di intervento e di recupero del ragazzo straniero,
soprattutto se perseguito penalmente.
Per favorire comunicazione ed apprendimento e' stata di recente
sperimentata, pur con una disponibilita' limitata di tempo, la figura
del mediatore culturale durante le ore di lezione.
L'attivita' dei mediatori culturali si e' rilevata molto utile allo
scopo, ed anzi ha favorito i rapporti interni, l'acquisizione di
notizie importanti sui minori, la decodifica di modelli culturali di
atteggiamento e comportamento nonche' di espressioni linguistiche,
facilitando la predisposizione di programmi di intervento piu'
adeguati al singolo, sia in vista di un possibile rientro nel Paese
di origine che di inserimento.
Ci si impegna, pertanto, in accordo con gli Enti locali ed il
Provveditorato agli Studi, ad approfondire e consolidare
l'esperienza.
E. Formazione professionale e avviamento al lavoro
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si
impegnano a sostenere l'attivita' di formazione professionale interna
all'Istituto Penale minorile tenendo conto:
- del carattere modulare di questi corsi, con un primo e secondo
livello consequenziali, finalizzati a dare continuita' all'attivita'
didattica;
- di una forte flessibilita' per numero e durata di partecipazione
dei ragazzi;
- delle effettive esigenze del mercato del lavoro e del livello di
adesione degli utenti.
Per dare continuita' alla formazione interna attraverso percorsi di
inserimento lavorativo esterno, ci si impegna a potenziare e
qualificare l'utilizzo dello strumento borsa-lavoro, in stretto
raccordo con gli Enti interessati, anche attraverso gli appositi
raccordi con le cooperative sociali.
F. Interventi nei settori educativo, culturale, ricreativo e sportivo
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna
promuovono le condizioni che consentono la partecipazione degli Enti
locali e il coinvolgimento degli organismi pubblici, privati,
dell'associazionismo e del volontariato per iniziative educative,
culturali, ricreative e sportive nei Servizi dell'Amministrazione
della giustizia.
Inoltre, ovunque le condizioni giuridiche lo consentano, si impegnano
a favorire la partecipazione dei giovani ristretti alle iniziative
offerte dal territorio.
G. Formazione comune degli operatori
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna
riconoscono l'esigenza di percorsi di formazione congiunta dei propri
operatori, ai diversi livelli funzionali ed istituzionali, al fine di
creare una continuita' sostanziale tra i momenti della prevenzione,
del trattamento e del recupero dei soggetti per i quali si opera,
come peraltro previsto dalle norme nazionali e dalle convenzioni
internazionali recepite dallo Stato Italiano.
L'art. 14 del DLgs 272/89, nonche' le deleghe alle Regioni ed agli
Enti locali di cui al DPR 616/77, comportano la realizzazione di
programmi congiunti di formazione e di aggiornamento per gli
operatori minorili dell'Amministrazione della giustizia, degli Enti
locali, delle Aziende Unita' sanitarie locali, ma anche per gli
operatori del privato sociale, dell'associazionismo e del
volontariato, con gli obiettivi di:
- produrre cultura e cambiamento nei reciproci Enti di appartenenza e
nei singoli operatori;
- promuovere il diritto-dovere di formazione ed autoformazione;
- sviluppare la capacita' di lavorare insieme e programmare
interventi integrati;
- definire e valutare reciproci spazi di operativita', opportunita',
livelli di autonomia, ambiti e limiti di azione e acquisire la
capacita' di interpretare i differenti linguaggi attraverso la
condivisione di corrette chiavi di lettura;
- sviluppare la capacita' di gestire interventi coordinati e che
rispettino una corretta progressione tra i seguenti momenti:
1) analisi dei bisogni e dei problemi;
2) individuazione e valutazione delle risorse;
3) progettazione dell'intervento;
4) realizzazione dell'intervento;
5) monitoraggio;
6) verifica dei risultati.
H. Promozione culturale e comunicazione
Affinche' la conoscenza dei principi, dei valori, dei criteri, delle
metodologie di lavoro e degli obiettivi che determinano le scelte
politiche ed operative che vengono quotidianamente adottate in
materia, diventi patrimonio comune e non solo degli addetti ai
lavori, e' piu' che mai attuale, per i suoi evidenti risvolti
sociali, il tema delle capacita' e degli stili di comunicazione tra
Enti, tra operatori, con gli utenti dei servizi, con i cittadini.
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si
impegnano, pertanto, ad avviare percorsi di valutazione,
approfondimento e formazione sui temi della comunicazione verbale e
scritta, in particolare per quanto riguarda:
- il rapporto con gli utenti, per sostenere la capacita' degli
operatori che lavorano a contatto con questi minori a decodificare e
gestire situazioni umane difficili e complesse;
- il rapporto tra istituzioni e tra operatori di istituzioni diverse,
in particolare per quanto riguarda gli stili di comunicazione tra
Magistratura e Servizi;
- il rapporto con i mezzi di comunicazione, perche' sia possibile
trasmettere, rendere consapevole e partecipe la cittadinanza dei
principi che improntano l'operato dei Servizi pubblici.
I. Attivita' di sperimentazione
Le due Amministrazioni si impegnano ad attuare congiuntamente
sperimentazioni su terreni di particolare rilevanza - quali, ad
esempio, quelli della mediazione penale minorile tra vittima ed
autore del reato, della ricomposizione del conflitto, del servizio di
tutoring a favore dei minori dell'area penale e con modalita' di
intervento innovative e condivise, ovvero:
- in base ad una preventiva analisi del bisogno;
- d'intesa tra le due istituzioni;
- con la partecipazione degli altri soggetti pubblici interessati;
- concordando obiettivi, contenuti e strumenti di intervento e di
verifica;
- attraverso una valutazione delle reciproche risorse e di un loro
produttivo utilizzo;
- con i percorsi formativi comuni.
PARTE SECONDA - INTERVENTI RIVOLTI AGLI ADULTI SOTTOPOSTI A MISURE
PENALI RESTRITTIVE DELLA LIBERTA'
Dato atto che l'assetto istituzionale conseguente alla normativa
vigente, in particolare: alla Legge 26 luglio 1975, n.354,
aggiornata con Legge 10 ottobre 1986, n. 663 - recanti norme in
materia di ordinamento penitenziario - al DPR 24 luglio 1977, n. 616
- disciplinante il trasferimento e le deleghe delle funzioni
amministrative dello Stato e alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 -
ordinamento delle autonomie locali - individua, nel rispetto delle
diverse competenze e della normativa nazionale e regionale di
riferimento, settori di intervento congiunto sui quali il Ministero
di Grazia e Giustizia e la Regione, anche quale coordinatrice e
promotrice delle attivita' degli Enti locali, devono collaborare per
il raggiungimento degli obiettivi previsti dal legislatore;
convengono di assumere gli elementi indicati di seguito quali
riferimenti fondamentali per la realizzazione di azioni e interventi
relativi agli adulti sottoposti a misure penali restrittive della
liberta'.
A. Territorializzazione degli interventi
Il Ministero di Grazia e Giustizia, nell'attuazione del principio
generale di territorializzazione dell'esecuzione penale, atteso il
rilievo che questa assume per il recupero e la reintegrazione sociale
del cittadino sottoposto a misura penale, tendera', per quanto
possibile, a destinare negli Istituti penitenziari della regione
Emilia-Romagna i detenuti di residenza e/o provenienza
emiliano-romagnola nonche' a favorire il rientro degli stessi da
istituti di altre regioni e di quanti intendano motivatamente
stabilire la loro residenza nella regione.
L'Amministrazione penitenziaria s'impegna inoltre a favorire la
reintegrazione sociale delle persone residenti in Emilia-Romagna,
ristrette negli Istituti penitenziari o in esecuzione penale esterna
in ambito regionale, per le quali sia gia' in corso un programma
trattamentale interno o sia in via di definizione un progetto di
reinserimento elaborato d'intesa con i servizi territoriali
competenti.
Parimenti l'Amministrazione penitenziaria, per quanto possibile e
sempreche' non sussistano indicazioni contrarie di ordine giudiziario
o di prevenzione, tendera' ad assegnare nell'ambito delle strutture
penitenziarie della regione le persone detenute, tenendo conto della
residenza del nucleo familiare, onde favorire o ricostruire il
rapporto diretto con la famiglia e con il tessuto sociale di
appartenenza.
B. Edilizia penitenziaria
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna
procederanno, nell'ambito degli spazi consentiti dai contratti gia'
stipulati, alla rilettura congiunta dell'attuale piano di edilizia
penitenziaria ed al suo conseguente aggiornamento, sulla base dei
criteri stabiliti dalla legge (territorializzazione e
diversificazione della pena).
Il Ministero provvedera' inoltre, per il tramite dell'Amministrazione
penitenziaria ad apportare alla struttura dell'Ospedale Psichiatrico
giudiziario di Reggio Emilia le modifiche necessarie per renderla
piu' adeguata alle sue funzioni terapeutiche, oppure, se possibile,
ad individuare, anche con il concorso degli Enti locali, una
collocazione piu' idonea.
Le parti si impegnano, parimenti, a concertare programmi d'intervento
edilizio sulla scorta dei suggerimenti forniti dagli Uffici di Igiene
pubblica delle Aziende Unita' sanitarie locali in base al
questionario-verbale di sopralluogo elaborato di concerto dalle due
Amministrazioni e allegato al presente Protocollo (Allegato 1).
Ulteriori interventi saranno finalizzati a quelle modifiche
strutturali capaci di migliorare la qualita' della vita interna o
comunque dirette ad adeguare le strutture a nuove esigenze, in
particolare per la creazione di appositi Istituti a custodia
attenuata o per il regime di semiliberta'. Anche nell'ambito
dell'esecuzione penale esterna, considerando il costante aumento dei
soggetti in misura alternativa, la Regione sensibilizzera' gli Enti
locali perche' contribuiscano alla individuazione di strutture idonee
per gli uffici deputati alla gestione delle misure alternative
(CSSA), sia per quanto concerne le sedi dei centri attualmente
esistenti che una loro futura articolazione territoriale.
In questo contesto l'allestimento di strutture diversificate adeguate
all'accoglienza dei nuovi giunti e a modalita' di custodia attenutata
e' obiettivo prioritario. A tal fine l'Amministrazione penitenziaria
e la Regione Emilia-Romagna concordano di elaborare, entro un anno
dalla firma del presente Protocollo attraverso un apposito gruppo di
lavoro congiunto, uno studio di fattibilita' per la realizzazione di
strutture diversificate per donne, giovani, adulti, nuovi giunti,
incontri con i familiari e custodia attenuata.
In fase di ideazione e di programmazione di eventuali nuovi progetti
di edilizia penitenziaria, ferme restando le procedure previste dalla
legislazione attuale per la realizzazione dei singoli istituti e
servizi (CSSA), il Ministero di Grazia e Giustizia richiedera' il
parere della Regione (da questa espresso in accordo con gli Enti
locali) anche per quanto riguarda un'idonea distribuzione delle
diverse tipologie di istituti e servizi (case di reclusione, case di
lavoro, colonie agricole, case circondariali, case mandamentali,
ospedali psichiatrici giudiziari, case di semiliberta' e di
semidetenzione, strutture a sicurezza attenuata e centri di servizio
sociale).L'Amministrazione penitenziaria favorira' progetti
d'integrazione rivolti al proprio personale con il tessuto sociale
circostante, in un rapporto diretto con le realta' locali,
promuovendo iniziative di cooperazione su temi particolarmente
importanti quali la casa, il tempo libero e su altre tematiche da
concordare con la Regione e gli Enti locali.
A sua volta la Regione sensibilizzera' gli Enti locali per una
funzionale individuazione delle aree su cui realizzare eventuali
strutture, nel senso di assicurare l'inserimento delle stesse nel
tessuto territoriale, di garantire i servizi necessari (strade,
illuminazione, fognature, collegamenti nei trasporti), di favorire
l'inserimento sociale del personale (alloggi, asili-nido, accesso a
centri sportivi e culturali ecc), in collaborazione con
l'Amministrazione penitenziaria (attraverso gli strumenti indicati
nella parte terza). Analoghi interventi verranno effettuati anche per
gli istituti e centri di servizio sociale gia' esistenti.
C. Assistenza sanitaria e salute in carcere
Considerato che il diritto alla salute e' un diritto fondamentale
dell'individuo e della collettivita' garantito dal dettato
costituzionale e che tale diritto va ancor piu' garantito a coloro
che vivono in condizioni di restrizione, il Ministero di Grazia e
Giustizia e la Regione Emilia-Romagna concordano:
- sulla necessita' di garantire la salute alla popolazione detenuta
ed internata, con particolare riferimento alle patologie infettive e
alla salute mentale, favorendo l'integrazione delle competenze
proprie del Sistema sanitario penitenziario e delle prestazioni del
Servizio sanitario nazionale;
- sulla prioritaria esigenza di garantire la continuita' delle
prestazioni intramurarie con quelle extramurarie ai fini della
salvaguardia della salute e quindi sulla necessita' di attuare una
programmazione di prevenzione e cura integrata tra il Servizio
sanitario penitenziario e il Servizio sanitario nazionale;
- sulla necessita' di perseguire la suddetta integrazione allo scopo
di garantire dal punto di vista della prevenzione sanitaria la
popolazione in generale.
Partendo da queste premesse e preso atto che, nella situazione
attuale, la medicina di base e' affidata al Servizio sanitario
penitenziario, si concorda sull'esistenza delle seguenti aree
problematiche:
1) per quanto riguarda la medicina specialistica, il nomenclatore
tariffario del Ministero di Grazia e Giustizia non e' equiparato ai
prezzi del Sistema sanitario nazionale, il che rende attualmente
particolarmente difficoltoso, se non impossibile, al Servizio
sanitario regionale, garantire l'assistenza specialistica
inframuraria;
2) gli immigrati irregolari presenti all'interno degli Istituti
penitenziari costituiscono un nucleo di persone la cui spesa
sanitaria non e' di competenza ne' del Ministero di Grazia e
Giustizia, ne' del Servizio sanitario regionale;
3) l'incertezza attualmente esistente sul luogo di residenza di molti
detenuti non consente di attivare le compensazioni interregionali
relative alle spese sanitarie.
Per quanto riguarda la problematica di cui al punto 3), nella fase
attuale, al fine di consentire alla Regione di attivare le
compensazioni interregionali, stante l'incertezza sul luogo di
residenza dei detenuti, il Ministero di Grazia e Giustizia si impegna
a garantire con tempestivita' e con continuita' informazioni precise
riferite alla residenza anagrafica dei detenuti.
Per quanto riguarda i punti 1) e 2), le possibili soluzioni a tali
problematiche esulano dalla potesta' dei due contraenti questo
Protocollo, investendo la competenza del Ministero della Sanita' e
del Ministero degli Interni. Il Ministero di Grazia e Giustizia e la
Regione Emilia-Romagna, si impegnano pertanto, per quanto rientra
nelle rispettive competenze, affinche' si raggiungano con la massima
tempestivita' accordi con quelle Amministrazioni, titolari delle
suddette problematiche, affinche' possano essere tempestivamente
risolte.
A soluzione avvenuta delle problematiche, la Regione si impegna a
garantire, attraverso le Aziende Unita' sanitarie locali e le Aziende
Ospedaliere, l'assistenza specialistica inframuraria per tutte le
specialita', secondo i criteri di continuita' e tempestivita'
previsti dalla normativa vigente.
La Regione Emilia-Romagna, sulla base di quanto sopra, si impegna a
risolvere tutti i problemi restanti legati ai senza fissa dimora
italiani, alle anomalie riguardanti la compensazione dei ticket, ad
altri eventuali problemi, all'interno del piano socio-sanitario e con
riferimento alla predisposizione di uno schema-tipo di convenzione
fra Istituti penitenziari e Aziende Unita' sanitarie locali.
Le parti concordano infine che il passaggio dall'attuale alla nuova
organizzazione dovra' avvenire in maniera graduale e nel rispetto dei
diritti stabiliti nelle convenzioni attualmente in vigore.
Qualora insorgessero difficolta' applicative riferite a questa parte
del Protocollo, rimane l'obbligo da parte dell'Amministrazione
penitenziaria di garantire la tutela della salute dei detenuti anche
con il ricorso a convenzioni libero-professionali.
C.1 Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia
Le riforme dell'ordinamento psichiatrico del 1978 hanno permesso la
realizzazione nell'arco di circa quindici anni di un passaggio da un
sistema assistenziale centrato sul manicomio ad un sistema centrato
sul territorio. Col termine di quest'anno dovrebbe concludersi questo
processo con la chiusura dei residui ospedali psichiatrici, mentre
gli Ospedali Psichiatrici giudiziari rimangono a rappresentare, in
Italia, una realta' rimasta fuori dai processi di cambiamento
positivamente innescati dalla riforma penitenziaria e da quella
sanitaria (con particolare riferimento all'assistenza psichiatrica).
Il fatto che un'area cruciale dell'assistenza psichiatrica sia
rimasta esclusa da questo processo non puo' non suscitare
preoccupazioni: infatti, essendo il trattamento psichiatrico
oggiogiorno costituito da un insieme di misure mediche, psicologiche
e sociali praticamente non disponibili per gli internati in OPG, si
viene a mantenere una disparita' di trattamento tra cittadini che
possono usufruire di cure piu' moderne ed efficaci e cittadini che in
ragione del regime in cui vengono trattati non possono usufruire
della piena efficacia dei mezzi terapeutici oggi disponibili.
Le funzioni svolte dagli OPG, pur considerando "i miglioramenti" piu'
recenti apportati in alcune realta', sono ancora sostanzialmente:
- quella di cronicari per malati psichici da lungo tempo internati e
piu' o meno regrediti e distrutti a causa della stessa pesante
istituzionalizzazione,
- quella di terminali dove si raccolgono e si depositano persone che
hanno vissuto i fallimenti sia della psichiatria che dell'istituzione
carceraria.
La Regione Emilia-Romagna, insieme alla Regione Toscana, hanno messo
a punto un progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi
dell'art. 121 della Costituzione, d'iniziativa delle Giunte
regionali: "Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG).
Nuova disciplina dell'imputabilita', del difetto della stessa, della
sentenza di assoluzione per tale causa e delle misure conseguenti,
della perizia psichiatrica e della ammissibilita' della revisione
della sentenza di assoluzione indicata".
Contestualmente a questa iniziativa legislativa, la Regione
Emilia-Romagna ha promosso un progetto integrato denominato "Malattia
mentale e tutela sociale", all'interno del quale e' stato attivato il
progetto di ricerca "Monitoraggio dimissioni dall'OPG", utile alla
creazione di un quadro conoscitivo sullo stato psichico e
psicosociale degli attuali degenti negli Ospedali Psichiatrici
giudiziari residenti in Emilia-Romagna e successivamente di tutti gli
attuali degenti, con valutazione anche dell'andamento del programma
successivo al riassetto del settore, qualora questo dovesse avvenire.
Nello stesso tempo la Regione Emilia-Romagna, in accordo con il
Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria
dell'Emilia-Romagna, con la Direzione dell'OPG di Reggio Emilia, con
l'Azienda Unita' sanitaria locale, con gli Enti territoriali e con
un'associazione di volontariato di Reggio Emilia, si e' fatta
promotrice, cofinanziandolo, di un progetto sperimentale che si
inquadra nella prospettiva delineata, al fine di supportare l'azione
sul piano legislativo con la verifica di soluzioni praticabili.
Il progetto si rivolge ad internati dell'OPG di Reggio Emilia, per i
quali sia stata fatta una valutazione clinica sulla possibilita' di
avviare un percorso di riabilitazione e di dimissione nel proprio
ambiente di vita e per i quali sia stato preventivamente definito un
progetto con i Servizi socio-sanitari di competenza e prevede la
creazione di strutture intermedie residenziali per persone internate
nell'OPG, in grado di consentire programmi a breve e media scadenza
con finalita' articolate, per una graduale riacquisizione di abilita'
e autonomia.
La Regione Emilia-Romagna e l'Amministrazione penitenziaria
concordano sull'utilita' di:
- proseguire questa iniziativa e svilupparla in altre situazioni del
territorio regionale,
- proseguire nella collaborazione in atto per la realizzazione del
Progetto integrato "Malattia mentale e tutela sociale" e della
ricerca "Monitoraggio dimissioni dall'Ospedale Psichiatrico
giudiziario" come da Allegato (Allegato 2).
C.2 Competenza degli uffici di Igiene pubblica delle Aziende Unita'
sanitarie locali dell'Emilia-Romagna
Preso atto:
- che la Legge 26 luglio 1975, n. 354 definisce le caratteristiche
generali dei locali di soggiorno e pernottamento e le esigenze di
igiene personale negli Istituti penitenziari;
- che il DPR 431/76 - Regolamento di esecuzione della Legge 354/75 e'
la principale norma di riferimento sulle condizioni igieniche e
l'assistenza sanitaria ai detenuti e che tuttavia esso non definisce
specifici requisiti di riferimento;
- che il medico provinciale, oggi "Servizio di Igiene pubblica"
accerta, a norma dell'art. 11 della Legge 354/75, almeno due volte
all'anno, "lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di
profilassi contro le malattie infettive disposte dal Servizio
sanitario penitenziario e le condizioni igienico-sanitarie dei
ristretti negli istituti";
- i Servizi di Igiene pubblica esercitano la sorveglianza all'interno
degli Istituti penitenziari, tramite un verbale-questionario per il
sopralluogo (Allegato 1) e con riferimento a tre ambiti di verifica:
a) dei requisiti strutturali e funzionali dei vari locali, compresi
quelli per attivita' sanitaria, della sorveglianza
radioprotezionistica; b) dell'igiene degli alimenti e
dell'alimentazione; c) della profilassi delle malattie infettive.
Preso inoltre atto che i verbali sono inviati: al Ministero della
Sanita' e al Ministero di Grazia e Giustizia (Dipartimento
Amministrazione penitenziaria); al Magistrato di sorveglianza
competente; alla Regione Emilia-Romagna, Assessorato alle Politiche
sociali e, per conoscenza, all'Assessorato alla Sanita'; al direttore
dell'Istituto di pena; all'Assessorato ai Servizi sociali del Comune
di competenza,
- la Regione Emilia-Romagna si impegna ad attivare tutte quelle
iniziative che mettano i Servizi medesimi in grado di svolgere con
regolarita' i propri compiti;
- il Ministero di Grazia e Giustizia si impegna, per quanto di
propria competenza, a porre in essere gli interventi richiesti nei
tempi amministrativi strettamente necessari.
C.3 Assistenza sanitaria e socio-riabilitativa dei tossicodipendenti
in esecuzione di pena e prevenzione dell'HIV
Premesso:
- che tutti i Servizi per le tossicodipendenze della regione nel cui
ambito e' situato un Istituto di pena hanno effettuato interventi in
carcere in base ad accordi precedenti alla Legge 162/90;
- che successivamente a tale data, presso tutte le sedi e' stata
inviata la scheda predisposta che definisce i rapporti tra Ministero
di Grazia e Giustizia ed Aziende Unita' sanitarie locali della
regione Emilia-Romagna, in merito agli interventi di cura e
riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti e/o alcoolisti
coinvolti nell'area penale interna;
- che parallelamente, nell'area penale esterna, si e' avviata e ormai
consolidata un'integrazione operativa fra CSSA e SERT che attua in
gran parte le indicazioni della convenzione e del Protocollo
operativo;
- che il diritto alle cure mediche e all'assistenza psicosociale dei
tossicodipendenti in esecuzione di pena viene ad essere il punto di
riferimento di una integrazione operativa fra i diversi soggetti
istituzionali: Istituti di pena, CSSA e Aziende Unita' sanitarie
locali, e non istituzionali (Enti ausiliari di volontariato), secondo
quanto previsto dalle norme di riferimento;
- che la scelta di affidare la cura e la promozione sociale dei
condannati tossicodipendenti ai SERT, in collaborazione con gli
operatori della Sanita' e dei Presidi del trattamento degli Istituti
penitenziari, e' stata determinata dalla consapevolezza che l'uscita
dalla condizione tossicomanica e' un processo perseguibile solo
attraverso un lavoro complesso e congiunto da parte di molteplici
agenzie;
- che questo percorso va ben oltre il confine spazio-temporale della
detenzione in carcere e che quindi deve essere necessariamente
definito e svolto in collaborazione fra servizi interni ed esterni al
carcere anche con il supporto di risorse presenti e attive nella
societa' civile;
- che al servizio pubblico spetta il compito di definire e di
accompagnare il tossicodipendente nel percorso terapeutico
riabilitativo e, nello stesso tempo, di costituire una cerniera nel
rapporto con le risorse sociali esterne;
- che l'avvio del programma puo' essere efficace solo se avviene in
continua interazione con l'Amministrazione penitenziaria nelle sue
varie espressioni decentrate (CSSA e Istituti penitenziari) e con gli
organi giudiziari che sovrintendono all'esecuzione della pena;
- che ad integrazione della convenzione delibera di Giunta regionale
n. 4043 del 21 novembre 1995 si allega (Allegato 3) il protocollo
operativo per la definizione dei compiti, delle competenze e delle
funzioni delle rispettive strutture;
- che per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e
socio-riabilitativa per i tossicodipendenti sia detenuti che in
esecuzione penale esterna, si recepiscono le indicazioni della bozza
di convenzione approvata dalla Commissione Nazionale Consultiva per i
rapporti tra Ministero di Grazia e Giustizia e Regioni e la
convenzione che la Giunta regionale ha recepito con proprio atto
deliberativo n. 4043 del 21 novembre 1995;
tutto cio' premesso si conviene quanto segue:
1. La Regione Emilia-Romagna si impegna: - ad intervenire presso le
Aziende Unita' sanitarie locali competenti affinche' si pervenga alla
stipula delle convenzioni, ove ancora mancanti, sia con le Direzioni
degli Istituti penitenziari che con quelle dei due Centri di Servizio
sociale della regione, mentre per le convenzioni gia' stipulate le
parti si impegnano a renderle operanti nei modi concordati; - ad
emanare opportune direttive affinche' si realizzi la necessaria
integrazione tra Servizi sanitari e sociali la' dove la competenza
relativa agli interventi socio-assistenziali e' attribuita ai Comuni;
- a favorire il collegamento operativo tra le proprie strutture
socio-assistenziali e quelle del privato-sociale al fine di poter
utilizzare una piu' ampia rete di risorse in campo riabilitativo.
2. L'Amministrazione penitenziaria, per gli imputati agli arresti
domiciliari in comunita' terapeutica, si impegna a portare a termine
entro sei mesi la verifica dell'adeguatezza delle rette.
3. Preso atto che sul territorio regionale operano gia' da anni due
strutture penitenziarie a custodia attenuata per la definizione e
l'avvio di programmi socio-riabilitativi sulla base delle adesioni
volontarie dei detenuti e che le caratteristiche attuali delle due
strutture sono nettamente diverse, il Ministero di Grazia e Giustizia
e la Regione Emilia-Romagna indicano come riferimento l'esperienza
della SEATT di Rimini, la cui organizzazione e' dettagliata nella
convenzione concordata fra la Direzione dell'Istituto penitenziario e
l'Azienda Unita' sanitaria locale di Rimini, che si allega al
Protocollo (Allegato 4), che si intende recepita a tutti gli effetti.
Considerando l'alto numero di tossicodipendenti presenti negli
Istituti penitenziari, le due Amministrazioni si impegnano a portare
avanti il progetto per l'Istituto a custodia attenutata per
tossicodipendenti da realizzarsi nell'attuale casa di lavoro di
Castelfranco Emilia, con apposita convenzione, sulla base
dell'allegata ipotesi (Allegato 5).
4. Preso atto che negli Istituti penitenziari della regione e'
presente un numero elevato di soggetti sieropositivi all'HIV o
affetti da AIDS per i quali e' necessario prevedere percorsi e
trattamenti sanitari differenziati, si conviene di attenersi
orientativamente come segue: a) qualora, senza gravi compromissioni e
in condizione di detenzione, siano prescritti trattamenti
farmacologici personalizzati e complessi (quali le terapie con gli
inibitori delle proteasi), la valutazione clinica e l'esecuzione
delle terapie deve essere effettuata da un Servizio specialistico del
Servizio sanitario nazionale in collaborazione con il Servizio
sanitario penitenziario; b) qualora si presentino invece gravi
compromissioni fisiche, acute o permanenti, per AIDS o per patologie
correlate all'uso di sostanze stupefacenti, e' necessario prevedere
un'adeguata disponibilita' di posti-letto nelle strutture-alloggio
esistenti nel territorio.
5. Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna,
per contrastare il diffondersi dell'HIV all'interno degli Istituti di
pena, assumono le "Linee guida per la prevenzione dell'infezione da
HIV e dell'AIDS nelle strutture penitenziarie dell'Emilia-Romagna"
definite congiuntamente fra Provveditorato regionale
all'Amministrazione penitenziaria e Regione come parte integrante del
presente protocollo (Allegato 6) e con l'impegno a definire
localmente specifici protocolli operativi.
D. Formazione professionale e inserimento nel mondo lavorativo
Premesso che:
- la formazione professionale e il lavoro si pongono come parte
integrante del trattamento penitenziario e ne costituiscono una
rilevante componente;
- gli interventi relativi alla formazione e al lavoro coinvolgono in
uguale misura sia l'Amministrazione penitenziaria che gli Enti locali
su un piano di pari dignita' ed in modo integrato e coordinato;
- gli interventi in tale area non comportano, di norma, per gli Enti
locali, la creazione di servizi aggiuntivi o l'ampliamento di quelli
esistenti.
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si
impegnano ad attivare tutte le iniziative possibili in attuazione
della Legge 296/93; in particolare concordano sulle valutazioni e
impegni che seguono:
1. Sono ammessi e sostenuti, ove se ne ravvisi la necessita',
"progetti individuali" per detenuti ammessi al lavoro interno, al
lavoro esterno e/o a percorsi di orientamento e/o formazione
professionale. I "progetti individuali" dovranno essere parte
integrante del programma di trattamento e comprendere ipotesi di
percorso formativo e/o inserimento lavorativo. I progetti individuali
saranno elaborati attraverso il lavoro congiunto degli educatori,
degli assistenti sociali del CSSA e dei progettisti di formazione. E'
previsto inoltre il coinvolgimento sistematico degli Assessorati alla
Formazione professionale, degli Uffici del Lavoro e dell'Agenzia per
l'Impiego affinche' i detenuti possano usufruire degli strumenti
ordinari di inserimento lavorativo. Ogni Comitato locale, di cui alla
parte terza del Protocollo, individuera' metodi, gruppi di lavoro e
sedi adeguate a raggiungere questo obiettivo.
2. Occorre valorizzare ed utilizzare tutte le tipologie della
formazione professionale e dell'orientamento con particolare
riferimento a quelle piu' elastiche o ai percorsi individuali. Se
necessario, le tipologie previste dalle "Direttive regionali
attuative per la formazione professionale e per l'orientamento -
triennio 1997/1999" possono essere integrate o emendate su proposta
della Commissione regionale o dei Comitati locali di cui alla parte
terza del protocollo.
3. Nell'ambito della "Commissione regionale" di cui alla parte terza
si provvedera' ad una organica ridefinizione delle borse-lavoro con
riferimento ai diversi obiettivi a cui sono finalizzate; nello stesso
contesto si verifichera' la possibilita' di disciplinare la materia
evidenziandone le finalita' di tipo sociale, pur con riferimento alla
normativa nazionale e regionale sulla formazione e sul lavoro
elaborando di conseguenza le opportune proposte di merito.
4. Considerato che l'inserimento lavorativo costituisce uno dei
principali obiettivi delle attivita' di formazione professionale e
lavorativa, specie se con finalita' di produzione di beni per il
mercato esterno, realizzate all'interno degli Istituti di pena, il
Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna
concordano sull'opportunita' di individuare congiuntamente tali
attivita' in base alle effettive possibilita' occupazionali esistenti
utilizzando gli organismi competenti operanti a livello regionale. In
tale ambito il Ministero e la Regione si impegnano, secondo le
modalita' che saranno opportunamente definite, a promuovere e a
stimolare commesse di lavoro per i detenuti da parte degli Enti
pubblici territoriali e di privati.
5. La Regione, nel quadro della propria programmazione, promuovera'
l'attivita' di avviamento al lavoro dei detenuti - con particolare
riferimento a coloro che sono nelle condizioni di usufruire di misure
alternative alla detenzione - attraverso progetti sperimentali
diretti a verificare nuove professionalita' e nuove forme
imprenditoriali, cooperative di lavoro, l'istituzione di borse di
formazione-lavoro.
6. Il Ministero di Grazia e Giustizia, nel rispetto delle
determinazioni degli organi competenti, favorira' l'ammissione al
lavoro all'esterno dei detenuti che abbiano maturato specifiche
esperienze professionali o di formazione.
7. Le parti concordano sull'opportunita' che alle persone in
esecuzione penale, detentiva o esterna, vengano applicati i benefici
previsti per le altre fasce deboli dalla legislazione nazionale e
regionale e che alle imprese disposte ad operare all'interno degli
Istituti penitenziari vengano concessi sgravi contributivi in
analogia con le provvidenze previste per le aree di crisi.
8. Le parti, coerentemente con quanto esposto, concordano
nell'agevolare, attraverso la definizione di intese operative locali,
progetti di cooperative sociali formate anche da detenuti e ex
detenuti che abbiano lo scopo di creare posti di lavoro interni ed
esterni agli Istituti penitenziari e che siano dotati di garanzie di
fattibilita' e di continuita' basate anche su commesse pubbliche.
9. Per quanto riguarda tutti i punti sopraesposti la Regione si
impegna a rendere disponibili le risorse anche attraverso l'attivita'
di indirizzo e coordinamento degli Enti locali; l'Amministrazione
penitenziaria si impegna affinche' i propri responsabili locali
operino in linea con gli obiettivi definiti nel presente Protocollo e
a rendere compatibili le rispettive dotazioni organiche con gli
obiettivi concordati.
Le parti si impegnano a realizzare le indicazioni sopraesposte
attraverso l'attuazione, in via sperimentale, del progetto di cui
all'Allegato 7. La sperimentazione avverra' secondo le indicazioni
della Legge 296/93, della normativa vigente sul lavoro, nonche'
secondo le linee di indirizzo e le iniziative che saranno elaborate e
approvate nell'ambito della Commissione consultiva nazionale e di
coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli Enti locali.
E. Attivita' trattamentali nei settori educativo, culturale,
ricreativo e sportivo
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna
promuovono, all'interno degli Istituti di pena, opportune iniziative
educative, culturali, ricreative e sportive, sia nell'ambito del
trattamento personalizzato di cui all'art. 1 della Legge 354/75, che
nell'ambito di un possibile trattamento comune in relazione a bisogni
specifici collettivi di determinate fasce di soggetti, cosi' come
previsto dall'art. 14 della stessa legge, creando le condizioni che
consentano la partecipazione degli Enti locali e promuovendo altresi'
il coinvolgimento degli organismi pubblici, privati e del
volontariato che operano all'interno del carcere.
Per tali iniziative saranno inoltre favorite, in quanto possibili,
tutte quelle opportunita' che consentano la partecipazione congiunta
di detenuti e detenute su progetti specifici di intervento.
Saranno valorizzate, agevolando la partecipazione di detenuti e
detenute, tutte quelle iniziative che, per le caratteristiche di
continuita' e quotidianita', si pongano l'obiettivo di contrastare
gli stati d'animo, le attitudini mentali e i comportamenti
antieducativi legati alla forzata mancanza di attivita' che
caratterizza larga parte del tempo di vita all'interno delle carceri.
Saranno inoltre promosse e valorizzate le iniziative indirizzate alla
diminuzione del disagio all'interno degli istituti di pena, anche
attraverso attivita' sperimentali mirate a promuovere e diffondere
metodologie nuove nel contesto nazionale, con la possibilita' di
convenzioni con istituti universitari.
Nell'incentivare tali iniziative, il Ministero di Grazia e Giustizia
e la Regione Emilia-Romagna si impegnano ad una programmazione in
grado di coinvolgere i cittadini in una maggior conoscenza e
disponibilita' nei confronti delle problematiche riguardanti gli
Istituti ed i Servizi penitenziari.
La programmazione e il coordinamento di tali interventi e' svolta dai
"Comitati locali per l'area penale" di cui alla parte terza del
Protocollo.
F. Mediazione culturale per immigrati
Considerato:
- che la situazione degli stranieri in carcere presenta un quadro di
netto aggravamento rispetto ai problemi comuni alla generalita' dei
detenuti in relazione ad alcuni aspetti di tipo sociale e di tipo
antropologico-culturale, quali: difficolta' di relazioni sia
all'interno che all'esterno del carcere; difficolta' economiche e
affettive per mancanza di supporto familiare; emarginazione
all'interno stesso della struttura carceraria; impossibilita' per la
maggioranza dei casi di fruire delle misure alternative alla
detenzione; diverse esigenze alimentari legate a fattori religiosi o
ad abitudini; un peculiare assetto psicosomatico per il quale
problemi psicologici o difficolta' legate all'ambiente esterno
vengono "legati" al corpo con conseguente somatizzazione o
addirittura agiti autolesionisti;
- che, come per gli italiani, il problema della detenzione per molti
detenuti immigrati si lega all'uso e/o allo spaccio della droga;
- che tuttavia i SERT della regione, compresi quelli che entrano in
contatto con tossicodipendenti detenuti, non segnalano di avere in
carico o di avere rapporti significativi con immigrati;
- che da cio' consegue che gli immigrati non si rivolgono ai Servizi,
ponendo di fatto in discussione la soglia di accessibilita' dei
Servizi stessi da un punto di vista interculturale specie in
situazione di particolare "affollamento" di immigrati;
le parti concordano nell'opportunita' di valorizzare e agevolare i
progetti che abbiano gli obiettivi di: a) realizzare un servizio
interno al carcere di mediazione culturale e supporto giuridico per
gli immigrati ponendo di fatto in discussione le soglie di
accessibilita' dei servizi stessi; b) svolgere un'azione - esterna -
di consulenza e informazione per i detenuti in relazione ai diritti
di tutela giuridica e di fruizione di percorsi alternativi alla
detenzione; c) supportare i detenuti immigrati nella ricerca di
condizioni idonee (lavoro, riferimento domiciliare, documenti, ecc.)
per l'accesso al lavoro esterno e alle misure alternative, attraverso
il contatto con la rete di risorse pubbliche e private esistenti.
Al momento attuale e' gia' in corso di realizzazione il progetto di
rilievo regionale "Sportello immigrati" (Allegato 8).
Con il presente protocollo il progetto viene assunto congiuntamente
dalle parti.
G. Area penale esterna
Considerato l'attuale volume delle misure alternative nella regione
Emilia-Romagna (una media di 1.300 casi) e le previsioni di un
progressivo aumento delle stesse, la Regione e il Ministero si
impegnano a porre in essere tutti gli interventi idonei a garantire
la rete territoriale di sostegno per i soggetti in misura alternativa
che necessitino di tale appoggio, qualunque sia il tipo di posizione
giuridica (affidati in prova, ammessi al lavoro esterno, semiliberi,
in detenzione domiciliare, liberi controllati, liberi vigilati,
minori messi alla prova, ecc.).
Detti interventi, oltre alle necessarie componenti
economico-assistenziali, devono porsi come elementi di un programma
di sostegno globale, facendo anche attenzione agli aspetti
esistenziali di carattere relazionale, sociale e culturale.
A tal fine occorre stabilire una stretta integrazione fra i Servizi
socio-sanitari territoriali e i Servizi sociali del Ministero di
Grazia e Giustizia, anche mediante la stipula di apposite convenzioni
e/o protocolli operativi.
inoltre necessario che i programmi per i detenuti, condotti
all'interno degli istituti, in previsione dell'applicazione di misure
alternative (vedi paragrafi C, D, E, F del presente Protocollo),
possano essere resi fruibili anche dalle persone condannate che si
trovano in misura alternativa senza essere state in precedenza
detenute (questo gruppo sta diventando maggioranza assoluta tra i
soggetti condannati in misura alternativa).
La Regione Emilia-Romagna si impegna altresi' a favorire la
formulazione di orientamenti operativi omogenei tra gli Enti locali
per quanto concerne l'assistenza penitenziaria e l'assistenza alle
vittime del delitto, nonche' ad attuare programmi di informazione e
di sensibilizzazione dell'opinione pubblica attraverso azioni mirate
a sostenere l'applicazione delle misure alternative.
H. Formazione del personale
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna
riaffermano il comune impegno nell'organizzazione di iniziative di
formazione congiunta rivolte al personale sia dell'Amministrazione
penitenziaria che degli Enti locali in tutti gli ambiti in cui si
realizza il rapporto di collaborazione.
Il personale partecipante alle iniziative che saranno concordate
verra' considerato a tutti gli effetti in servizio. Gli oneri
relativi saranno assunti dalle rispettive Amministrazioni
interessate.
Iniziative di formazione e aggiornamento verranno organizzate dalla
Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Ministero di Grazia e
Giustizia, anche per chi, volontariamente, presta la sua opera nel
settore secondo quanto espressamente richiesto.
Tutto cio' premesso le due Amministrazioni individueranno un gruppo
misto che avra' l'incarico di elaborare proposte di formazione
congiunta tenendo conto prioritariamente delle osservazioni e
indicazioni che seguono:
1. Per quanto riguarda gli operatori esistono tre tipologie di
bisogno formativo/informativo: a) un bisogno legato alla dimensione
strettamente professionale; b) un bisogno sentito in quanto il
personale vive strettamente a contatto con situazioni umane difficili
ed ha bisogno di strumenti atti a decodificare e gestire situazioni
complesse; c) problemi che acquistano maggiore spessore per il fatto
che il personale e' spesso lontano dai propri punti di riferimento
affettivo-relazionale e puo' avere difficolta' di integrazione nel
nuovo contesto sociale.
2. Gli Istituti penitenziari della regione, come peraltro quelli del
Paese, hanno visto nell'ultimo decennio un imponente processo di
trasformazione qualitativa della popolazione detenuta, per cui oggi
essa e' costituita da un 30% di tossicodipendenti, con diverse
percentuali di affetti da HIV, e da un 25-30% di stranieri, per lo
piu' extracomunitari. Trasformazioni qualitative si sono altresi'
verificate nella popolazione in esecuzione penale esterna, ambito
dove l'eterogeneita' dei soggetti rende altrettanto necessari
interventi formativi mirati.
3. Per quanto riguarda i tossicodipendenti, nel corso degli ultimi
dieci anni sono stati positivamente organizzati corsi formativi
congiunti rivolti a personale dell'Amministrazione penitenziaria e
della Regione: assistenti sociali, educatori, agenti, operatori dei
SERT. Tali corsi sono stati allargati anche agli enti ausiliari,
hanno coinvolto i volontari ed hanno preso in considerazione anche i
temi riguardanti la comunicazione interpersonale.
4. La situazione degli stranieri in carcere presenta un quadro di
netto aggravamento rispetto ai problemi comuni alla generalita' dei
detenuti, come e' stato spiegato sopra, nel punto riguardante la
mediazione culturale, sia in riferimento ai Servizi penitenziari che
ai Servizi per tossicodipendenti. Quanto sopra rimanda anche ad
esigenze formative del personale, peraltro esplicitamente espresse
dai sindacati di categoria.
5. Per quanto riguarda l'Ospedale Psichiatrico giudiziario di Reggio
Emilia si evidenzia come il personale di custodia, destinato a
costante contatto col disagio psichico dei malati, non abbia alcuna
formazione di tipo psichiatrico. Si individua pertanto come
prioritaria la necessita' per tutto il personale (di custodia,
educatori e infermieri di ruolo e non) di una formazione in campo
psichiatrico, di un supporto e di una supervisione psicologica per le
attivita' quotidiane. A questo scopo la Direzione dell'Ospedale ha
attivato un primo corso; si ritiene necessario approfondire questa
esperienza e darle continuita' progettando congiuntamente gli
interventi formativi.
I. Assistenza alle donne detenute e ai loro figli
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna
convengono sulla necessita' di dare risposte maggiormente finalizzate
alle esigenze delle donne detenute e a quelle dei loro figli minori
da 0 a 3 anni che, ai sensi dell'art. 11 della Legge 354/75, possono
essere accolti negli Istituti penitenziari.
Pertanto:
- Il Ministero di Grazia e Giustizia si impegna a garantire adeguata
tutela sanitaria a tutte le donne detenute.
- La Regione Emilia-Romagna si impegna a promuovere i necessari atti
di indirizzo e coordinamento affinche' sia garantito a tutti i minori
l'accesso ai Servizi sanitari e socio-educativi previsti per
l'universalita' della popolazione.
- Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si
impegnano ad attuare iniziative per realizzare pari opportunita'. La
mancanza di un sistema di supporto esterno o di una residenza
accessibile implica spesso, per le donne ancor piu' che per gli
uomini, l'impossibilita' di beneficiare di misure alternative alla
detenzione, anche laddove le caratteristiche della pena le
renderebbero possibili. Per questo motivo la Commissione pari
opportunita' della Regione Emilia-Romagna sollecita iniziative per
l'avviamento lavorativo e l'accoglienza esterna per donne detenute
anche con figli. L'Amministrazione penitenziaria e la Regione
Emilia-Romagna si impegnano ad elaborare su questa base un progetto
di fattibilita' attraverso la costituzione di un apposito gruppo di
lavoro.
PARTE TERZA - STRUMENTI DI COLLABORAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA
A. Sistema informativo
Si concorda di realizzare un Sistema informativo quale strumento di
supporto agli obiettivi di territorializzazione e di integrazione
degli interventi.
Le parti si impegnano pertanto ad attivare un confronto permanente
sulle reciproche esigenze e modalita' di raccolta, elaborazione ed
analisi dei dati, nonche' a curare la necessaria interconnessione con
le altre possibili fonti istituzionali, associative o di
volontariato, allo scopo di costruire una rete informativa comune,
rispettosa della riservatezza dei dati e della relativa normativa di
tutela, valida sia per l'interpretazione dei fenomeni sociali, sia
come base per la programmazione di iniziative integrate tra i diversi
soggetti sociali.
Tale sistema informativo si avvarra', per l'area minori, degli
strumenti predisposti dal progetto del Sistema Informativo
socio-assistenziale minori elaborato dalla Regione Emilia-Romagna con
l'obiettivo di mantenere una lettura globale ed integrata del
fenomeno del disagio in area minorile in tutti i suoi aspetti, ivi
compreso quello relativo alla devianza e alle procedure penali.
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si
impegnano, altresi', a curare la necessaria connessione con gli altri
enti che, per compito istituzionale, operano con i minori (Procura e
Tribunale per i minorenni, Provveditorato agli studi, Uffici del
Lavoro, etc...) per agevolare la conoscenza della realta'
territoriale ed una piu' efficace programmazione degli interventi e
delle attivita' di prevenzione.
Il progressivo diversificarsi degli interventi penali, di trattamento
e di custodia, nonche' dei soggetti ad essi interessati determina
l'improrogabile necessita' di una conoscenza attendibile e
continuamente aggiornata dei dati riguardanti gli adulti sottoposti a
misure restrittive della liberta'.
Il sistema informativo riguardante gli adulti comprendera' almeno i
seguenti ambiti:
- i dati individuali suscettibili di essere elaborati per fornire un
profilo articolato e continuamente aggiornato delle caratteristiche
dei diversi gruppi;
- una banca dati periodicamente aggiornata delle risorse rese
disponibili per i diversi interventi da parte dell'Amministrazione
penitenziaria, del sistema degli Enti locali, del volontariato e
dell'associazionismo;
- i flussi comunicativi fra i singoli, la comunita' e i servizi
esterni di riferimento.
Il documento allegato (Allegato 9) in tema di sistema informativo
"adulti" si intende approvato.
B. Ruolo del volontariato e dell'associazionismo
Le Amministrazioni firmatarie riconoscono l'importanza del ruolo che
il volontariato e l'associazionismo possono esercitare nelle
attivita' di prevenzione generale, nonche' nel corso del trattamento
e del reinserimento sociale degli adulti e dei minori sottoposti a
provvedimenti penali.
Tale ruolo si realizza sia attraverso i contatti personali, sia
attraverso la programmazione di attivita' e l'integrazione delle
risorse in forma associata fra volontariato, associazionismo,
Amministrazione penitenziaria, Centro per la Giustizia minorile, Enti
locali.
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si
impegnano a stabilire forme organiche di collaborazione con le
assciazioni di volontariato presenti nel territorio, in favore, in
particolare, dei
- ragazzi ospiti delle strutture dell'Amministrazione della
giustizia;
- ragazzi che devono reinserirsi nel loro territorio di origine.
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna
ritengono percio' importante stabilire forme di collaborazione
stabili e organiche con le associazioni di volontariato e con
l'associazionismo, sia con quelle attive specificatamente nel
penitenziario (ex artt. 17 e 78 dell'Ordinamento penitenziario), sia
con quelle operanti sul territorio.
obiettivo di tale collaborazione promuovere una cultura
dell'intervento del volontariato e dell'associazionismo non piu'
sporadica ed occasionale, ma come riconoscimento di spazi operativi e
per la realizzazione di progetti e azioni in stretta integrazione e
collaborazione con gli interventi degli operatori delle istituzioni
pubbliche.
obiettivo comune alle due Amministrazioni realizzare moduli
informativi, di formazione congiunta e di aggiornamento, propedeutici
alla progettazione ed esecuzione di interventi comuni o distinti, ma
coordinati. Tali moduli vanno progettati congiuntamente ai soggetti
destinatari dell'intervento.
Si recepiscono integralmente le "Linee di indirizzo in materia di
volontariato" approvate nel marzo 1994 dalla Commissione nazionale
consultiva e di coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli
Enti locali, e si intende lavorare alla loro diffusione e puntuale
applicazione.
C. Organismi permanenti di coordinamento
Le parti convengono, anche in riferimento al documento "Indirizzi per
la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni regionali per i
problemi della devianza e della criminalita'" approvato dalla
Commissione nazionale l'8 luglio 1993, di istituire o consolidare e
articolare strumenti permanenti di collaborazione e coordinamento con
scopi di programmazione e verifica.
Le due Amministrazioni si impegnano inoltre a promuovere
l'istituzione dei Comitati locali in materia di esecuzione penale -
area adulti in ciascuno dei territori sede di Istituti penitenziari e
CSSA.
Tali strumenti sono identificati:
Per il settore minori:
C.1 a) la Commissione regionale per i minori imputati di reato,
C.1 b) la Commissione tecnica di coordinamento delle attivita' dei
servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi
di assistenza degli Enti locali.
Per il settore adulti:
C.2 a) la Commissione regionale per l'area dell'esecuzione penale
adulti,
C.2 b) i Comitati locali per l'area dell'esecuzione penale adulti,
che sostituiscono, ove fossero stati costituiti, i Comitati
Carcere-Citta'.
Caratteristiche delle Commissioni di cui ai punti C.1 a), C.1 b), C.2
a) e C.2 b):
- Tali strumenti si intendono articolati su tre livelli: uno
istituzionale, uno tecnico-progettuale e uno politico-consultivo:
- il livello istituzionale ha i compiti previsti dalla normativa
nazionale e per l'attuazione del presente Protocollo;
- il livello progettuale viene attivato attraverso la costituzione,
per iniziativa del livello istituzionale, di sottocommissioni
tematiche con funzioni di analisi, elaborazione di proposte e
progetti, in particolare in merito ai temi enunciati nel documento
sopracitato "Indirizzi per la costituzione ed il funzionamento delle
Commissioni regionali per i problemi della devianza e della
criminalita'" nei capitoli 7 (Compiti della sottocommissione per
minori) e 9 (Compiti delle sottocommissioni per adulti). Tali
sottocomissioni tematiche sono costituite anche con la partecipazione
diretta di rappresentanti delle parti sociali e di rappresentanti
dell'associazionismo e del volontariato;
- il livello consultivo ha il compito di associare all'attivita'
delle Commissioni regionali o dei Comitati locali, nonche' alla
verifica circa l'attuazione del presente Protocollo, i rappresentanti
delle parti sociali e i rappresentanti dell'associazionismo e del
volontariato.
- Tali strumenti sono istituiti con delibera degli Enti competenti,
previa indicazione dell'Amministrazione di appartenenza, per quanto
riguarda i componenti, con le modalita' riportate nel punto C.2 b).
- Le Commissioni regionali partecipano alla Commissione nazionale
consultiva per i rapporti con le Regioni e gli Enti locali presso il
Ministero di Grazia e Giustizia.
- Qualora si renda opportuno, le due Commissioni regionali di cui ai
punti C.1 a) e C.2 a) possono venire convocate in maniera congiunta.
- Le Commissioni regionali di cui ai punti C.1 a) e C.2 a) e i
Comitati locali di cui al punto C.2 b), come primo atto dopo
l'istituzione, definiscono il proprio regolamento, mentre la
Commissione di cui al punto C.1 b) mantiene l'attuale
regolamentazione.
- I membri effettivi delle Commissioni regionali e dei Comitati
locali, in caso di delega, dovranno comunque garantire la continuita'
rappresentativa.
- Le Commissioni regionali sono costituite con atto formale della
Giunta regionale, previa indicazione dei componenti da parte delle
rispettive Amministrazioni.
- La Commissione di cui al punto C.1 b) viene istituita con decreto
del Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio centrale per la
Giustizia minorile, d'intesa con la Regione.
Compiti delle Commissioni regionali
Sono compiti delle Commissioni regionali determinare gli
orientamenti, programmare le attivita' e coordinare le iniziative per
l'integrazione degli interventi di rispettiva competenza delle
Amministrazioni interessate, anche in base a criteri di
partecipazione allargata ai rappresentanti delle parti sociali e ai
rappresentanti dell'associazionismo e volontariato.
La Commissione regionale per l'area dell'esecuzione penale adulti
indichera' i criteri di massima per i regolamenti dei Comitati
locali.
Compiti della Commissione tecnica di cui al punto C.1 b) e dei
Comitati locali di cui al punto C.2 b)
Sono compiti della Commissione di cui al punto C.1 b) e dei Comitati
locali di cui al punto C.2 b) la rilevazione dei bisogni e la
conoscenza delle dimensioni dei fenomeni, la programmazione e la
sperimentazione di progetti innovativi, la formulazione di intese
operative anche col settore privato, la pubblicazione, la diffusione
e la verifica dei risultati.
Inoltre provvederanno ad elaborare ed inoltreranno annualmente un
rapporto sullo stato di attuazione del presente Protocollo alle
Commissioni regionali di cui ai punti C.1 a) e C.2 a).
C.1 a) La Commissione regionale per i minori imputati di reato
La Commissione regionale, con riferimento anche al citato documento
di indirizzi della Commissione nazionale, e' composta da:
Presidente: l'Assessore regionale competente,
Componenti:
- il Direttore del Centro di Giustizia minorile,
- l'Assessore competente del Comune di Bologna quale rappresentante
del territorio in cui sono ubicati i servizi del Centro Giustizia
minorile per l'Emilia-Romagna,
- due rappresentanti dell'Amministrazione della Giustizia,
individuati dal Ministero di Grazia e Giustizia - Ufficio centrale
per la Giustizia minorile,
- due Dirigenti di nomina regionale,
- un membro della Commissione tecnica di cui al punto C.1 b).
Sono inoltre invitati permanenti:
- un rappresentante della Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni,
- un rappresentante del Tribunale per i minorenni,
- un rappresentante del Prefetto di Bologna, componente del Comitato
provinciale della pubblica Amministrazione di cui alla Legge 216/91 e
all'art. 3 della Legge 465/95.
C.1 b) La Commissione tecnica di coordinamento delle attivita' dei
servizi
Quale organo tecnico-operativo, viene individuata la Commissione per
il coordinamento delle attivita' dei servizi minorili
dell'Amministrazione della giustizia e dei Servizi di assistenza
degli Enti locali di cui all'art. 13 del DLgs 272/89, composta
secondo quanto previsto dal decreto legislativo citato e con i
compiti previsti dal presente Protocollo e dalla normativa vigente.
Oltre ai compiti indicati in premessa, e' compito della Commissione
il monitoraggio dell'attuazione del DPR 448/88.
La Commissione regionale e' composta da:
Presidente: l'Assessore regionale competente,
Componenti:
- il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria,
- un rappresentante per ciascun Comitato locale,
- due Dirigenti di nomina regionale,
- due Direttori dell'Amministrazione penitenziaria (un Direttore
d'Istituto e un Direttore di CSSA) individuati dal Ministero di
Grazia e Giustizia,
sono inoltre invitati permanenti:
- un rappresentante del Ministero di Grazia e Giustizia (DAP)
- un rappresentante del Prefetto di Bologna, per le sue funzioni di
coordinamento regionale,
- un rappresentante del Tribunale di sorveglianza.
C.2 b) I Comitati locali per l'area dell'esecuzione penale adulti
I Comitati locali (ex Comitati Carcere-Citta'), non piu' di uno per
provincia, vengono istituiti dal Comune in cui ha sede l'Istituto di
maggiore dimensione e/o dove e' in esecuzione il maggior numero di
misure alternative. La loro composizione e la presidenza vengono
definite localmente, fermo restando che ne sono componenti di
diritto: gli Assessori comunali competenti, i Direttori degli
Istituti, (nel caso di piu' istituti in diversi comuni), il Direttore
del Centro di Servizio sociale adulti (CSSA), l'Assessore provinciale
competente.
D. Applicazione e verifica del Protocollo
- Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna
provvederanno a formalizzare l'adesione al Protocollo rispettivamente
con un decreto del Ministro di Grazia e Giustizia e con atto del
Consiglio regionale.
- Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna
individueranno nominativamente i due Dirigenti delle rispettive
Amministrazioni quali referenti per l'attuazione del presente
Protocollo. E' loro compito risolvere o segnalare tempestivamente i
problemi applicativi che si possono porre; annualmente invieranno
congiuntamente un breve rapporto sullo stato di attuazione del
Protocollo alle due Amministrazioni.
- Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si
impegnano a dare la piu' ampia diffusione al presente Protocollo
nonche' alle direttive generali per la sua realizzazione.
- L'applicazione operativa degli interventi prevista dagli allegati
costituenti parte del presente Protocollo, ove ritenuto necessario da
entrambe le parti o da una di esse, potra' essere dettagliata
attraverso appositi protocolli operativi.
Il Ministero di Grazia e Giustizia, nella persona del Ministro prof.
Giovanni Maria Flick e la Regione Emilia-Romagna, nella persona del
Presidente della Giunta regionale Antonio La Forgia, sottoscrivono il
presente Protocollo con il quale si impegnano all'esecuzione di tutti
gli atti consequenziali a quanto in premessa dichiarato.
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA REGIONE EMILIA-ROMAGNA