REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 1998, n. 279

Approvazione Protocollo d'intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna per il coordinamento degli interventi rivolti ai minori imputati di reato e agli adulti sottoposti a misure penali restrittive della liberta'

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la delibera di Consiglio regionale n. 778 del 10 dicembre 1997,           
esecutiva ai sensi di legge con la quale veniva approvato il                    
Protocollo d'intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la                 
Regione Emilia-Romagna per il coordinamento degli interventi rivolti            
ai minori imputati di reato e agli adulti sottoposti a misure penali            
restrittive della liberta' (proposta della Giunta regionale in data             
14 ottobre 1997, n. 1842);                                                      
stabilito che al punto 2 del deliberato del suddetto atto, si da'               
mandato alla Giunta regionale a integrare o emendare il testo del               
Protocollo qualora all'atto della firma si riscontrasse la necessita'           
di apportare integrazioni o emendamenti a condizione che questi                 
ultimi siano non sostanziali;                                                   
considerato che in sede di firma si e' rilevata la necessita' da                
parte del Ministero di Grazia e Giustizia di apportare al testo                 
alcune correzioni non sostanziali;                                              
vista la deliberazione di Giunta 2541/95 e ritenuto che ricorrano gli           
elementi di cui all'art. 57, secondo comma della L.R. 31/77 e                   
successive modifiche e che pertanto, l'impegno di spesa possa essere            
assunto con il presente atto;                                                   
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
"Sanita' e Servizi sociali" dott. Francesco Taroni in merito alla               
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,                
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, nonche' della                  
deliberazione di Giunta 2541/95;                                                
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio "Politiche per l'Accoglienza e Integrazione sociale" dott.             
Celeste Franco Giannotti in merito alla regolarita' tecnica della               
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R.           
19 novembre 1992, n. 41 nonche' della deliberazione di Giunta                   
2541/95;                                                                        
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali e familiari -                 
Scuola - Qualita' urbana,                                                       
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare per le ragioni specificate in premessa il "Protocollo           
d'intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione                    
Emilia-Romagna per il coordinamento degli interventi rivolti ai                 
minori imputati di reato e agli adulti sottoposti a misure penali               
restrittive della liberta'" cosi' come allegato parte integrante e              
sostanziale del presente atto;                                                  
2) di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della            
Regione Emilia-Romagna.                                                         
PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E LA                 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                                          
per il coordinamento degli interventi rivolti ai minori imputati di             
reato e agli adulti sottoposti a misure penali restrittive della                
liberta'                                                                        
Premesso che la protezione e la tutela dell'infanzia e                          
dell'adolescenza:                                                               
- sono un interesse-dovere dello Stato in tutte le sue articolazioni;           
che il preminente interesse del minore e la salvaguardia dei suoi               
diritti sono criteri guida per l'impostazione di politiche sociali              
efficaci a sostenere e favorire i processi di crescita e sviluppo               
della persona;                                                                  
il Ministero di Grazia e Giustizia                                              
la Regione Emilia-Romagna                                                       
individuano nella persona umana, nella sua unitarieta' e globalita',            
il fulcro dell'intervento e ritengono che gli sforzi delle                      
istituzioni e dei servizi devono tendere a ricomporre sull'individuo            
l'inevitabile frammentazione delle funzioni, delle competenze e delle           
responsabilita';                                                                
e che pertanto:                                                                 
per garantire concretamente e per rendere esigibili i diritti sociali           
dei minori occorre favorire una politica coordinata che affronti con            
una strategia globale la promozione degli stessi attraverso un                  
intervento specifico e differenziato per i minori imputati di reato,            
perche' anche la vicenda penale sia occasione di recupero sociale del           
minore prima ancora che di pretesa punitiva dello Stato;                        
considerando che gli interventi rivolti agli adulti sottoposti a                
misure penali restrittive della liberta':                                       
- sono da intendersi attuativi di un sistema di interventi di                   
politica sociale finalizzato anche alle prescrizioni di cui all'art.            
27 della Costituzione secondo cui "le pene non possono consistere in            
trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla                 
rieducazione del condannato" e che rieducare il condannato significa            
aiutarlo a reinserirsi positivamente nella societa', come peraltro              
ribadito dagli artt. 81 delle Regole Minime dell'ONU del 1955 e del             
Consiglio d'Europa del 1973, nonche' dalla Raccomandazione R (87) del           
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987               
(artt. 26, 32, 43, 65, 70, 88 e 89);                                            
- devono tener conto di quanto gia' concordato con il protocollo                
sottoscritto il 20 febbraio 1987, dell'esperienza compiuta a seguito            
di detto accordo, delle evoluzioni avvenute nel frattempo a livello             
istituzionale e nella legislazione penale e penitenziaria, dei                  
cambiamenti registrati per quanto concerne le caratteristiche ed i              
bisogni della popolazione detenuta e in misura alternativa (che                 
attualmente ammonta ad oltre un terzo dell'intera popolazione                   
ristretta nella nostra regione) nonche' degli sviluppi avvenuti                 
nell'attivita' di prevenzione, di trattamento e di reinserimento                
sociale, anche in collegamento con i programmi di sicurezza nelle               
citta';                                                                         
rilevato che la collaborazione gia' in essere:                                  
- puo' estendersi consentendo idonee interazioni su tutte le materie            
sulle quali, sia per ruolo che per competenza, vi sia responsabilita'           
da parte delle due Amministrazioni integrandosi su un piano di pari             
dignita', nel rispetto delle specifiche finalita' istituzionali e con           
particolare riferimento agli strumenti operativi (Sistema                       
informativo) e partecipativi (Commissioni regionali e Comitati locali           
sulla esecuzione penale) che rendano possibile l'attuazione e                   
verifica in maniera puntuale, decentrata e periodica, dei vari                  
aspetti contenuti nel presente Protocollo;                                      
- puo' essere efficacemente perseguita e potenziata con la stipula di           
un nuovo accordo generale, articolato in due parti distinte riferite            
rispettivamente ai minori e gli adulti, come previsto dalla                     
Dichiarazione d'Intenti sottoscritta il 2 dicembre 1996 dal Ministro            
di Grazia e Giustizia e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna;            
tutto cio' premesso si conviene quanto segue:                                   
PARTE PRIMA - INTERVENTI RIVOLTI AI MINORI IMPUTATI DI REATO                    
Dato atto che il DPR 448/88 e il DLgs 272/89 sul processo penale                
minorile e relative norme di attuazione, la Legge 176/91 di                     
recepimento della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, le            
sentenze della Corte Costituzionale in materia penale minorile,                 
nonche' le norme relative al decentramento amministrativo ed alla               
riforma delle autonomie locali (Legge 698/75, DPR 616/77 e Legge                
142/90) sanciscono:                                                             
- il diritto, per ogni fanciullo soggetto a procedura penale, ad un             
trattamento rispettoso della sua dignita', della sua eta' e della               
necessita' di facilitare il suo reinserimento e l'assunzione di un              
ruolo positivo nella societa';                                                  
- la territorializzazione degli interventi perche' assicura una piu'            
completa e penetrante realizzazione delle funzioni di tutela dei                
minori;                                                                         
- la valenza educativa che anche un evento penale deve garantire,               
favorendo la continuita' dei percorsi di crescita, di maturazione               
individuale e di socializzazione della persona in eta' minore;                  
- la residualita' del ricorso alla detenzione, l'applicazione di                
misure cautelari non detentive, la chiusura anticipata del processo             
nei casi piu' lievi per permettere una uscita dal penale attraverso             
interventi precoci di sostegno e di messa alla prova;                           
- la necessaria complementarieta' tra gli Enti e Servizi interessati            
ed il coordinamento delle reciproche attivita';                                 
- la qualificazione e la specializzazione degli organi e degli                  
operatori di tutti i Servizi che operano con e per i minori;                    
- la partecipazione e la valorizzazione delle energie e delle                   
competenze presenti nella comunita' locale attraverso la messa in               
rete delle risorse pubbliche e private del territorio.                          
Visto che:                                                                      
- la Commissione nazionale consultiva e di coordinamento per i                  
rapporti tra Ministero di Grazia e Giustizia e Regioni, costituita              
dal 1978, ha approvato indirizzi in materia di esecuzione penale, di            
Commissioni regionali per i problemi della devianza e della                     
criminalita', di volontariato, di formazione congiunta;                         
- la Regione Emilia-Romagna ha regolamentato l'esercizio delle                  
funzioni ex art. 23 del DPR 616/77, l'autorizzazione al funzionamento           
delle comunita' e della funzione di vigilanza sugli interventi per              
minori, nonche' il riordino delle funzioni di assistenza sociale con            
la L.R. 2/85;                                                                   
- dal 1996 il Ministero di Grazia e Giustizia ha costituito il Centro           
per la Giustizia minorile per la Regione Emilia-Romagna, composto               
dall'Istituto Penale minorile, dal Centro prima accoglienza e                   
Comunita', dal Servizio Sociale minorile, dal Servizio Tecnico                  
distrettuale, con sede nel Comune di Bologna;                                   
considerato che:                                                                
- essere Servizi diversi di uno stesso territorio implica l'obiettivo           
comune di mettersi in rete per costruire percorsi di crescita che               
sappiano supportare i ragazzi durante le vicende che attraversano la            
loro vita, siano esse di carattere familiare, scolastico, lavorativo,           
giudiziario o quant'altro, per favorire la costruzione di una                   
speranza e di un disegno di vita anche laddove il rapporto sociale              
risulta interrotto;                                                             
- che le dimensioni del fenomeno, lette attraverso le osservazioni              
incrociate dei Servizi dell'Amministrazione della giustizia e dei               
Servizi degli Enti locali indicano:                                             
- una percezione diffusa dell'aumento e della diversificazione delle            
situazioni di disagio giovanile;                                                
- la modifica nel tempo delle caratteristiche e della tipologia                 
dell'utenza che transita nei servizi della Giustizia minorile                   
presenti nel territorio regionale che vede attualmente un                       
considerevole aumento della fascia dei minori stranieri a fronte di             
una flessione evidente di quella italiana;                                      
- lo sviluppo nella regione di una consistente rete di servizi                  
educativi, di aggregazione ed ospitalita', istituiti dagli Enti                 
locali e dalle Aziende Unita' sanitarie locali, che consentono di               
dare risposte integrate sulla persona, nel territorio di                        
appartenenza, ai bisogni espressi dall'utenza che transita nei                  
Servizi del Centro per la Giustizia minorile;                                   
- la necessita' di assumere iniziative che qualifichino il ruolo del            
Comune di Bologna quale sede dell'Istituto Penale minorile, del                 
Tribunale e della Pretura minorile;                                             
- che risulta di primaria importanza pervenire ad un sistema di                 
accesso e scambio di informazioni utili e necessarie ai fini di una             
corretta programmazione degli interventi comuni fra le diverse                  
istituzioni;                                                                    
- che fondamentale appare alla luce delle diverse esperienze,                   
concordare percorsi, modi e strumenti di sperimentazione e attuazione           
di progetti di intervento che vedano convergere risorse umane ed                
economiche e competenze professionali e funzionali su tutti gli                 
adolescenti, con un'attenzione particolare e mirata alle situazioni             
di difficolta', disagio e devianza;                                             
- che e' dovere delle diverse istituzioni garantire che gli operatori           
che si occupano di minori abbiano una specifica competenza e                    
preparazione;                                                                   
- che le risorse presenti all'interno della societa' civile assumono            
una particolare rilevanza se opportunamente valorizzate e                       
partecipate, non solo per affrontare e superare particolari problemi            
ma anche come strumento di crescita dell'individuo e della societa'             
stessa;                                                                         
- che gli Enti locali valuteranno, nella loro autonomia e per                   
valorizzare le loro specifiche competenze, l'opportunita' di                    
sottoscrivere apposite convenzioni con il Ministero di Grazia e                 
Giustizia anche per specificare ulteriormente gli impegni assunti col           
presente Protocollo;                                                            
convengono di assumere gli elementi indicati di seguito quali                   
riferimenti fondamentali per la realizzazione di azioni e interventi            
relativi ai minori imputati di reato.                                           
A. Territorializzazione degli interventi                                        
Poiche' la misura detentiva rappresenta nei confronti del minore                
sottoposto a procedimento penale una scelta residuale rispetto alle             
misure penali esistenti, il principio generale di                               
territorializzazione dell'intervento si deve realizzare attraverso              
l'attivazione di risorse territoriali che forniscano al minore ed al            
suo nucleo familiare il necessario sostegno al processo evolutivo               
della sua personalita' e alla presa di coscienza del reato.                     
Questo comporta un impegno a:                                                   
- favorire, ogni qualvolta cio' non contrasti con l'interesse del/la            
ragazzo/a, il rientro nel territorio di appartenenza dei minori                 
collocati in istituti o servizi di altre regioni;                               
- programmare percorsi e predisporre progetti di reinserimento con la           
partecipazione e collaborazione delle diverse agenzie del territorio;           
- limitare il ricorso a misure penali restrittive della liberta'                
sviluppando, nei reciproci servizi, la sensibilita' e le competenze             
necessarie per predisporre i progetti ed i percorsi indispensabili              
per rendere effettivo tale principio, cosi' come enunciato nel DPR              
448/88.                                                                         
Per quanto riguarda i minori stranieri, la cui presenza nelle                   
strutture penali non e' piu' da considerarsi un fatto marginale ed              
occasionale ma strutturale, occorre affrontare le problematiche                 
legate alla loro condizione antropologico-culturale con preparazione            
tecnica e strumenti d'intervento adeguati.                                      
Gli elementi di problematicita' dell'immigrato rispetto alla                    
giustizia del Paese ospite sono caratterizzati quasi sempre dalla               
scarsa conoscenza della lingua, delle norme e delle consuetudini del            
Paese ospite. Cio' di conseguenza non consente l'esatta conoscenza              
del senso del reato commesso, nonche' delle reali conseguenze che lo            
stesso puo' determinare.                                                        
La condizione di clandestino, l'assenza di una famiglia, l'essere               
senza fissa dimora, il vivere in un Paese che non conosce la cultura            
di appartenenza, comportano un utilizzo sempre piu' frequente e                 
supplente della pena detentiva.                                                 
Appare pertanto necessario concorrere a realizzare canali di                    
comunicazione capaci di stabilire relazioni adeguate e di progettare            
interventi che tengano conto della cultura di origine oltre che delle           
esigenze di accoglienza e di inserimento.                                       
B. Utilizzo delle strutture e degli spazi                                       
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna,                 
d'intesa con gli Enti locali, concorderanno un programma di                     
adeguamento degli spazi e dei requisiti strutturali delle comunita'             
che ospitano i minori e la possibilita' di adeguare ed utilizzare gli           
spazi attuali per la creazione di servizi a disposizione del                    
territorio e fortemente integrati in esso, nel rispetto della                   
normativa nazionale e regionale vigente in materia di vigilanza, di             
requisiti e di finalita' d'uso delle strutture per i minori (Legge              
698/75, DLgs 272/89, Legge 216/91).                                             
La Regione Emilia-Romagna si impegna in un'azione di ulteriore                  
qualificazione della rete delle offerte residenziali e                          
semi-residenziali per i minori.                                                 
C. Assistenza sanitaria                                                         
Acquisito che il diritto alla salute va garantito ad ogni minore che            
transita nei servizi di tipo penale, si concorda sulla necessita' di            
assicurare una adeguata copertura medico-sanitaria e la continuita'             
delle prestazioni, anche in regime penitenziario.                               
A questo scopo ci si impegna ad attuare un programma di prevenzione e           
cura integrato tra il Servizio sanitario penitenziario e il Servizio            
sanitario nazionale.                                                            
In particolare:                                                                 
- la medicina di base e' affidata al Sistema sanitario penitenziario;           
- per la medicina specialistica il Ministero di Grazia e Giustizia si           
impegna ad aggiornare il proprio nomenclatore tariffario con                    
riferimento a quello del Servizio sanitario nazionale;                          
- la Regione si impegna a garantire, attraverso le Aziende Unita'               
sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere, l'assistenza specialistica           
inframuraria per tutte le specialita', secondo i criteri di                     
continuita' e tempestivita' previsti dalla normativa vigente.                   
Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie a favore di minori                 
immigrati irregolari il Ministero di Grazia e Giustizia si impegna a            
negoziare con il Ministero degli Interni ed il Ministero della                  
Sanita' l'integrazione relativa alle quote capitarie corrispondenti,            
laddove esse non siano ricuperabili facento riferimento alla                    
residenza anagrafica.                                                           
Sino alla definizione di detto accordo, sono da ritenersi confermate            
le indicazioni contenute nella parte seconda, punto 7 del DPR 24                
dicembre 1992 "Definizione dei livelli uniformi di assistenza                   
sanitaria", secondo cui le prestazioni che non possono essere                   
assicurate dal Servizio sanitario penitenziario sono a carico del               
Servizio sanitario nazionale, come indicato al punto B.6.16 della               
circolare n. 9 del 22 aprile 1997 dell'Assessorato alla Sanita' della           
Regione Emilia-Romagna.                                                         
D. Scolarizzazione, alfabetizzazione e mediazione culturale                     
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si               
impegnano a favorire al massimo grado, sia per i minori soggetti a              
misure cautelari che detentive, l'accesso ai percorsi di                        
scolarizzazione ed alfabetizzazione presenti nel territorio con la              
prospettiva della continuita', anche oltre il periodo del                       
procedimento penale.                                                            
Poiche' la fruibilita' dei corsi e' caratterizzata da una tipologia             
diversificata dell'utenza dei Servizi minorili della Giustizia, (il             
corso elementare e' frequentato unicamente da ragazzi stranieri e               
solo raramente da nomadi italiani, la scuola media e' frequentata, di           
regola, da quei minori che non hanno conseguito la licenza                      
dell'obbligo e da ragazzi che necessitano di un recupero scolastico;            
anche qui la gran parte dell'utenza e' straniera) i corsi scolastici            
vanno modulati attraverso unita' didattiche che devono tener conto di           
tempi e necessita' fortemente articolati, nonche' delle diverse                 
lingue e culture di appartenenza dei ragazzi.Le barriere di lingua,             
di cultura, di solitudine, costituiscono una forte limitazione al               
processo di intervento e di recupero del ragazzo straniero,                     
soprattutto se perseguito penalmente.                                           
Per favorire comunicazione ed apprendimento e' stata di recente                 
sperimentata, pur con una disponibilita' limitata di tempo, la figura           
del mediatore culturale durante le ore di lezione.                              
L'attivita' dei mediatori culturali si e' rilevata molto utile allo             
scopo, ed anzi ha favorito i rapporti interni, l'acquisizione di                
notizie importanti sui minori, la decodifica di modelli culturali di            
atteggiamento e comportamento nonche' di espressioni linguistiche,              
facilitando la predisposizione di programmi di intervento piu'                  
adeguati al singolo, sia in vista di un possibile rientro nel Paese             
di origine che di inserimento.                                                  
Ci si impegna, pertanto, in accordo con gli Enti locali ed il                   
Provveditorato agli Studi, ad approfondire e consolidare                        
l'esperienza.                                                                   
E. Formazione professionale e avviamento al lavoro                              
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si               
impegnano a sostenere l'attivita' di formazione professionale interna           
all'Istituto Penale minorile tenendo conto:                                     
- del carattere modulare di questi corsi, con un primo e secondo                
livello consequenziali, finalizzati a dare continuita' all'attivita'            
didattica;                                                                      
- di una forte flessibilita' per numero e durata di partecipazione              
dei ragazzi;                                                                    
- delle effettive esigenze del mercato del lavoro e del livello di              
adesione degli utenti.                                                          
Per dare continuita' alla formazione interna attraverso percorsi di             
inserimento lavorativo esterno, ci si impegna a potenziare e                    
qualificare l'utilizzo dello strumento borsa-lavoro, in stretto                 
raccordo con gli Enti interessati, anche attraverso gli appositi                
raccordi con le cooperative sociali.                                            
F. Interventi nei settori educativo, culturale, ricreativo e sportivo           
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna                  
promuovono le condizioni che consentono la partecipazione degli Enti            
locali e il coinvolgimento degli organismi pubblici, privati,                   
dell'associazionismo e del volontariato per iniziative educative,               
culturali, ricreative e sportive nei Servizi dell'Amministrazione               
della giustizia.                                                                
Inoltre, ovunque le condizioni giuridiche lo consentano, si impegnano           
a favorire la partecipazione dei giovani ristretti alle iniziative              
offerte dal territorio.                                                         
G. Formazione comune degli operatori                                            
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna                  
riconoscono l'esigenza di percorsi di formazione congiunta dei propri           
operatori, ai diversi livelli funzionali ed istituzionali, al fine di           
creare una continuita' sostanziale tra i momenti della prevenzione,             
del trattamento e del recupero dei soggetti per i quali si opera,               
come peraltro previsto dalle norme nazionali e dalle convenzioni                
internazionali recepite dallo Stato Italiano.                                   
L'art. 14 del DLgs 272/89, nonche' le deleghe alle Regioni ed agli              
Enti locali di cui al DPR 616/77, comportano la realizzazione di                
programmi congiunti di formazione e di aggiornamento per gli                    
operatori minorili dell'Amministrazione della giustizia, degli Enti             
locali, delle Aziende Unita' sanitarie locali, ma anche per gli                 
operatori del privato sociale, dell'associazionismo e del                       
volontariato, con gli obiettivi di:                                             
- produrre cultura e cambiamento nei reciproci Enti di appartenenza e           
nei singoli operatori;                                                          
- promuovere il diritto-dovere di formazione ed autoformazione;                 
- sviluppare la capacita' di lavorare insieme e programmare                     
interventi integrati;                                                           
- definire e valutare reciproci spazi di operativita', opportunita',            
livelli di autonomia, ambiti e limiti di azione e acquisire la                  
capacita' di interpretare i differenti linguaggi attraverso la                  
condivisione di corrette chiavi di lettura;                                     
- sviluppare la capacita' di gestire interventi coordinati e che                
rispettino una corretta progressione tra i seguenti momenti:                    
1) analisi dei bisogni e dei problemi;                                          
2) individuazione e valutazione delle risorse;                                  
3) progettazione dell'intervento;                                               
4) realizzazione dell'intervento;                                               
5) monitoraggio;                                                                
6) verifica dei risultati.                                                      
H. Promozione culturale e comunicazione                                         
Affinche' la conoscenza dei principi, dei valori, dei criteri, delle            
metodologie di lavoro e degli obiettivi che determinano le scelte               
politiche ed operative che vengono quotidianamente adottate in                  
materia, diventi patrimonio comune e non solo degli addetti ai                  
lavori, e' piu' che mai attuale, per i suoi evidenti risvolti                   
sociali, il tema delle capacita' e degli stili di comunicazione tra             
Enti, tra operatori, con gli utenti dei servizi, con i cittadini.               
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si               
impegnano, pertanto, ad avviare percorsi di valutazione,                        
approfondimento e formazione sui temi della comunicazione verbale e             
scritta, in particolare per quanto riguarda:                                    
- il rapporto con gli utenti, per sostenere la capacita' degli                  
operatori che lavorano a contatto con questi minori a decodificare e            
gestire situazioni umane difficili e complesse;                                 
- il rapporto tra istituzioni e tra operatori di istituzioni diverse,           
in particolare per quanto riguarda gli stili di comunicazione tra               
Magistratura e Servizi;                                                         
- il rapporto con i mezzi di comunicazione, perche' sia possibile               
trasmettere, rendere consapevole e partecipe la cittadinanza dei                
principi che improntano l'operato dei Servizi pubblici.                         
I. Attivita' di sperimentazione                                                 
Le due Amministrazioni si impegnano ad attuare congiuntamente                   
sperimentazioni su terreni di particolare rilevanza - quali, ad                 
esempio, quelli della mediazione penale minorile tra vittima ed                 
autore del reato, della ricomposizione del conflitto, del servizio di           
tutoring a favore dei minori dell'area penale e con modalita' di                
intervento innovative e condivise, ovvero:                                      
- in base ad una preventiva analisi del bisogno;                                
- d'intesa tra le due istituzioni;                                              
- con la partecipazione degli altri soggetti pubblici interessati;              
- concordando obiettivi, contenuti e strumenti di intervento e di               
verifica;                                                                       
- attraverso una valutazione delle reciproche risorse e di un loro              
produttivo utilizzo;                                                            
- con i percorsi formativi comuni.                                              
PARTE SECONDA - INTERVENTI RIVOLTI AGLI ADULTI SOTTOPOSTI A MISURE              
PENALI RESTRITTIVE DELLA LIBERTA'                                               
Dato atto che l'assetto istituzionale conseguente alla normativa                
vigente, in particolare: alla Legge 26 luglio 1975,  n.354,                     
aggiornata con Legge 10 ottobre 1986, n. 663 - recanti norme in                 
materia di ordinamento penitenziario - al DPR 24 luglio 1977, n. 616            
- disciplinante il trasferimento e le deleghe delle funzioni                    
amministrative dello Stato e alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 -                 
ordinamento delle autonomie locali - individua, nel rispetto delle              
diverse competenze e della normativa nazionale e regionale di                   
riferimento, settori di intervento congiunto sui quali il Ministero             
di Grazia e Giustizia e la Regione, anche quale coordinatrice e                 
promotrice delle attivita' degli Enti locali, devono collaborare per            
il raggiungimento degli obiettivi previsti dal legislatore;                     
convengono di assumere gli elementi indicati di seguito quali                   
riferimenti fondamentali per la realizzazione di azioni e interventi            
relativi agli adulti sottoposti a misure penali restrittive della               
liberta'.                                                                       
A. Territorializzazione degli interventi                                        
Il Ministero di Grazia e Giustizia, nell'attuazione del principio               
generale di territorializzazione dell'esecuzione penale, atteso il              
rilievo che questa assume per il recupero e la reintegrazione sociale           
del cittadino sottoposto a misura penale, tendera', per quanto                  
possibile, a destinare negli Istituti penitenziari della regione                
Emilia-Romagna i detenuti di residenza e/o provenienza                          
emiliano-romagnola nonche' a favorire il rientro degli stessi da                
istituti di altre regioni e di quanti intendano motivatamente                   
stabilire la loro residenza nella regione.                                      
L'Amministrazione penitenziaria s'impegna inoltre a favorire la                 
reintegrazione sociale delle persone residenti in Emilia-Romagna,               
ristrette negli Istituti penitenziari o in esecuzione penale esterna            
in ambito regionale, per le quali sia gia' in corso un programma                
trattamentale interno o sia in via di definizione un progetto di                
reinserimento elaborato d'intesa con i servizi territoriali                     
competenti.                                                                     
Parimenti l'Amministrazione penitenziaria, per quanto possibile e               
sempreche' non sussistano indicazioni contrarie di ordine giudiziario           
o di prevenzione, tendera' ad assegnare nell'ambito delle strutture             
penitenziarie della regione le persone detenute, tenendo conto della            
residenza del nucleo familiare, onde favorire o ricostruire il                  
rapporto diretto con la famiglia e con il tessuto sociale di                    
appartenenza.                                                                   
B. Edilizia penitenziaria                                                       
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna                  
procederanno, nell'ambito degli spazi consentiti dai contratti gia'             
stipulati, alla rilettura congiunta dell'attuale piano di edilizia              
penitenziaria ed al suo conseguente aggiornamento, sulla base dei               
criteri stabiliti dalla legge (territorializzazione e                           
diversificazione della pena).                                                   
Il Ministero provvedera' inoltre, per il tramite dell'Amministrazione           
penitenziaria ad apportare alla struttura dell'Ospedale Psichiatrico            
giudiziario di Reggio Emilia le modifiche necessarie per renderla               
piu' adeguata alle sue funzioni terapeutiche, oppure, se possibile,             
ad individuare, anche con il concorso degli Enti locali, una                    
collocazione piu' idonea.                                                       
Le parti si impegnano, parimenti, a concertare programmi d'intervento           
edilizio sulla scorta dei suggerimenti forniti dagli Uffici di Igiene           
pubblica delle Aziende Unita' sanitarie locali in base al                       
questionario-verbale di sopralluogo elaborato di concerto dalle due             
Amministrazioni e allegato al presente Protocollo (Allegato 1).                 
Ulteriori interventi saranno finalizzati a quelle modifiche                     
strutturali capaci di migliorare la qualita' della vita interna o               
comunque dirette ad adeguare le strutture a nuove esigenze, in                  
particolare per la creazione di appositi Istituti a custodia                    
attenuata o per il regime di semiliberta'. Anche nell'ambito                    
dell'esecuzione penale esterna, considerando il costante aumento dei            
soggetti in misura alternativa, la Regione sensibilizzera' gli Enti             
locali perche' contribuiscano alla individuazione di strutture idonee           
per gli uffici deputati alla gestione delle misure alternative                  
(CSSA), sia per quanto concerne le sedi dei centri attualmente                  
esistenti che una loro futura articolazione territoriale.                       
In questo contesto l'allestimento di strutture diversificate adeguate           
all'accoglienza dei nuovi giunti e a modalita' di custodia attenutata           
e' obiettivo prioritario. A tal fine l'Amministrazione penitenziaria            
e la Regione Emilia-Romagna concordano di elaborare, entro un anno              
dalla firma del presente Protocollo attraverso un apposito gruppo di            
lavoro congiunto, uno studio di fattibilita' per la realizzazione di            
strutture diversificate per donne, giovani, adulti, nuovi giunti,               
incontri con i familiari e custodia attenuata.                                  
In fase di ideazione e di programmazione di eventuali nuovi progetti            
di edilizia penitenziaria, ferme restando le procedure previste dalla           
legislazione attuale per la realizzazione dei singoli istituti e                
servizi (CSSA), il Ministero di Grazia e Giustizia richiedera' il               
parere della Regione (da questa espresso in accordo con gli Enti                
locali) anche per quanto riguarda un'idonea distribuzione delle                 
diverse tipologie di istituti e servizi (case di reclusione, case di            
lavoro, colonie agricole, case circondariali, case mandamentali,                
ospedali psichiatrici giudiziari, case di semiliberta' e di                     
semidetenzione, strutture a sicurezza attenuata e centri di servizio            
sociale).L'Amministrazione penitenziaria favorira' progetti                     
d'integrazione rivolti al proprio personale con il tessuto sociale              
circostante, in un rapporto diretto con le realta' locali,                      
promuovendo iniziative di cooperazione su temi particolarmente                  
importanti quali la casa, il tempo libero e su altre tematiche da               
concordare con la Regione e gli Enti locali.                                    
A sua volta la Regione sensibilizzera' gli Enti locali per una                  
funzionale individuazione delle aree su cui realizzare eventuali                
strutture, nel senso di assicurare l'inserimento delle stesse nel               
tessuto territoriale, di garantire i servizi necessari (strade,                 
illuminazione, fognature, collegamenti nei trasporti), di favorire              
l'inserimento sociale del personale (alloggi, asili-nido, accesso a             
centri sportivi e culturali ecc), in collaborazione con                         
l'Amministrazione penitenziaria (attraverso gli strumenti indicati              
nella parte terza). Analoghi interventi verranno effettuati anche per           
gli istituti e centri di servizio sociale gia' esistenti.                       
C. Assistenza sanitaria e salute in carcere                                     
Considerato che il diritto alla salute e' un diritto fondamentale               
dell'individuo e della collettivita' garantito dal dettato                      
costituzionale e che tale diritto va ancor piu' garantito a coloro              
che vivono in condizioni di restrizione, il Ministero di Grazia e               
Giustizia e la Regione Emilia-Romagna concordano:                               
- sulla necessita' di garantire la salute alla popolazione detenuta             
ed internata, con particolare riferimento alle patologie infettive e            
alla salute mentale, favorendo l'integrazione delle competenze                  
proprie del Sistema sanitario penitenziario e delle prestazioni del             
Servizio sanitario nazionale;                                                   
- sulla prioritaria esigenza di garantire la continuita' delle                  
prestazioni intramurarie con quelle extramurarie ai fini della                  
salvaguardia della salute e quindi sulla necessita' di attuare una              
programmazione di prevenzione e cura integrata tra il Servizio                  
sanitario penitenziario e il Servizio sanitario nazionale;                      
- sulla necessita' di perseguire la suddetta integrazione allo scopo            
di garantire dal punto di vista della prevenzione sanitaria la                  
popolazione in generale.                                                        
Partendo da queste premesse e preso atto che, nella situazione                  
attuale, la medicina di base e' affidata al Servizio sanitario                  
penitenziario, si concorda sull'esistenza delle seguenti aree                   
problematiche:                                                                  
1) per quanto riguarda la medicina specialistica, il nomenclatore               
tariffario del Ministero di Grazia e Giustizia non e' equiparato ai             
prezzi del Sistema sanitario nazionale, il che rende attualmente                
particolarmente difficoltoso, se non impossibile, al Servizio                   
sanitario regionale, garantire l'assistenza specialistica                       
inframuraria;                                                                   
2) gli immigrati irregolari presenti all'interno degli Istituti                 
penitenziari costituiscono un nucleo di persone la cui spesa                    
sanitaria non e' di competenza ne' del Ministero di Grazia e                    
Giustizia, ne' del Servizio sanitario regionale;                                
3) l'incertezza attualmente esistente sul luogo di residenza di molti           
detenuti non consente di attivare le compensazioni interregionali               
relative alle spese sanitarie.                                                  
Per quanto riguarda la problematica di cui al punto 3), nella fase              
attuale, al fine di consentire alla Regione di attivare le                      
compensazioni interregionali, stante l'incertezza sul luogo di                  
residenza dei detenuti, il Ministero di Grazia e Giustizia si impegna           
a garantire con tempestivita' e con continuita' informazioni precise            
riferite alla residenza anagrafica dei detenuti.                                
Per quanto riguarda i punti 1) e 2), le possibili soluzioni a tali              
problematiche esulano dalla potesta' dei due contraenti questo                  
Protocollo, investendo la competenza del Ministero della Sanita' e              
del Ministero degli Interni. Il Ministero di Grazia e Giustizia e la            
Regione Emilia-Romagna, si impegnano pertanto, per quanto rientra               
nelle rispettive competenze, affinche' si raggiungano con la massima            
tempestivita' accordi con quelle Amministrazioni, titolari delle                
suddette problematiche, affinche' possano essere tempestivamente                
risolte.                                                                        
A soluzione avvenuta delle problematiche, la Regione si impegna a               
garantire, attraverso le Aziende Unita' sanitarie locali e le Aziende           
Ospedaliere, l'assistenza specialistica inframuraria per tutte le               
specialita', secondo i criteri di continuita' e tempestivita'                   
previsti dalla normativa vigente.                                               
La Regione Emilia-Romagna, sulla base di quanto sopra, si impegna a             
risolvere tutti i problemi restanti legati ai senza fissa dimora                
italiani, alle anomalie riguardanti la compensazione dei ticket, ad             
altri eventuali problemi, all'interno del piano socio-sanitario e con           
riferimento alla predisposizione di uno schema-tipo di convenzione              
fra Istituti penitenziari e Aziende Unita' sanitarie locali.                    
Le parti concordano infine che il passaggio dall'attuale alla nuova             
organizzazione dovra' avvenire in maniera graduale e nel rispetto dei           
diritti stabiliti nelle convenzioni attualmente in vigore.                      
Qualora insorgessero difficolta' applicative riferite a questa parte            
del Protocollo, rimane l'obbligo da parte dell'Amministrazione                  
penitenziaria di garantire la tutela della salute dei detenuti anche            
con il ricorso a convenzioni libero-professionali.                              
C.1 Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia                          
Le riforme dell'ordinamento psichiatrico del 1978 hanno permesso la             
realizzazione nell'arco di circa quindici anni di un passaggio da un            
sistema assistenziale centrato sul manicomio ad un sistema centrato             
sul territorio. Col termine di quest'anno dovrebbe concludersi questo           
processo con la chiusura dei residui ospedali psichiatrici, mentre              
gli Ospedali Psichiatrici giudiziari rimangono a rappresentare, in              
Italia, una realta' rimasta fuori dai processi di cambiamento                   
positivamente innescati dalla riforma penitenziaria e da quella                 
sanitaria (con particolare riferimento all'assistenza psichiatrica).            
Il fatto che un'area cruciale dell'assistenza psichiatrica sia                  
rimasta esclusa da questo processo non puo' non suscitare                       
preoccupazioni: infatti, essendo il trattamento psichiatrico                    
oggiogiorno costituito da un insieme di misure mediche, psicologiche            
e sociali praticamente non disponibili per gli internati in OPG, si             
viene a mantenere una disparita' di trattamento tra cittadini che               
possono usufruire di cure piu' moderne ed efficaci e cittadini che in           
ragione del regime in cui vengono trattati non possono usufruire                
della piena efficacia dei mezzi terapeutici oggi disponibili.                   
Le funzioni svolte dagli OPG, pur considerando "i miglioramenti" piu'           
recenti apportati in alcune realta', sono ancora sostanzialmente:               
- quella di cronicari per malati psichici da lungo tempo internati e            
piu' o meno regrediti e distrutti a causa della stessa pesante                  
istituzionalizzazione,                                                          
- quella di terminali dove si raccolgono e si depositano persone che            
hanno vissuto i fallimenti sia della psichiatria che dell'istituzione           
carceraria.                                                                     
La Regione Emilia-Romagna, insieme alla Regione Toscana, hanno messo            
a punto un progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi                  
dell'art. 121 della Costituzione, d'iniziativa delle Giunte                     
regionali: "Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG).           
Nuova disciplina dell'imputabilita', del difetto della stessa, della            
sentenza di assoluzione per tale causa e delle misure conseguenti,              
della perizia psichiatrica e della ammissibilita' della revisione               
della sentenza di assoluzione indicata".                                        
Contestualmente a questa iniziativa legislativa, la Regione                     
Emilia-Romagna ha promosso un progetto integrato denominato "Malattia           
mentale e tutela sociale", all'interno del quale e' stato attivato il           
progetto di ricerca "Monitoraggio dimissioni dall'OPG", utile alla              
creazione di un quadro conoscitivo sullo stato psichico e                       
psicosociale degli attuali degenti negli Ospedali Psichiatrici                  
giudiziari residenti in Emilia-Romagna e successivamente di tutti gli           
attuali degenti, con valutazione anche dell'andamento del programma             
successivo al riassetto del settore, qualora questo dovesse avvenire.           
Nello stesso tempo la Regione Emilia-Romagna, in accordo con il                 
Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria                               
dell'Emilia-Romagna, con la Direzione dell'OPG di Reggio Emilia, con            
l'Azienda Unita' sanitaria locale, con gli Enti territoriali e con              
un'associazione di volontariato di Reggio Emilia, si e' fatta                   
promotrice, cofinanziandolo, di un progetto sperimentale che si                 
inquadra nella prospettiva delineata, al fine di supportare l'azione            
sul piano legislativo con la verifica di soluzioni praticabili.                 
Il progetto si rivolge ad internati dell'OPG di Reggio Emilia, per i            
quali sia stata fatta una valutazione clinica sulla possibilita' di             
avviare un percorso di riabilitazione e di dimissione nel proprio               
ambiente di vita e per i quali sia stato preventivamente definito un            
progetto con i Servizi socio-sanitari di competenza e prevede la                
creazione di strutture intermedie residenziali per persone internate            
nell'OPG, in grado di consentire programmi a breve e media scadenza             
con finalita' articolate, per una graduale riacquisizione di abilita'           
e autonomia.                                                                    
La Regione Emilia-Romagna e l'Amministrazione penitenziaria                     
concordano sull'utilita' di:                                                    
- proseguire questa iniziativa e svilupparla in altre situazioni del            
territorio regionale,                                                           
- proseguire nella collaborazione in atto per la realizzazione del              
Progetto integrato "Malattia mentale e tutela sociale" e della                  
ricerca "Monitoraggio dimissioni dall'Ospedale Psichiatrico                     
giudiziario" come da Allegato (Allegato 2).                                     
C.2 Competenza degli uffici di Igiene pubblica delle Aziende Unita'             
sanitarie locali dell'Emilia-Romagna                                            
Preso atto:                                                                     
- che la Legge 26 luglio 1975, n. 354 definisce le caratteristiche              
generali dei locali di soggiorno e pernottamento e le esigenze di               
igiene personale negli Istituti penitenziari;                                   
- che il DPR 431/76 - Regolamento di esecuzione della Legge 354/75 e'           
la principale norma di riferimento sulle condizioni igieniche e                 
l'assistenza sanitaria ai detenuti e che tuttavia esso non definisce            
specifici requisiti di riferimento;                                             
- che il medico provinciale, oggi "Servizio di Igiene pubblica"                 
accerta, a norma dell'art. 11 della Legge 354/75, almeno due volte              
all'anno, "lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di           
profilassi contro le malattie infettive disposte dal Servizio                   
sanitario penitenziario e le condizioni igienico-sanitarie dei                  
ristretti negli istituti";                                                      
- i Servizi di Igiene pubblica esercitano la sorveglianza all'interno           
degli Istituti penitenziari, tramite un verbale-questionario per il             
sopralluogo (Allegato 1) e con riferimento a tre ambiti di verifica:            
a) dei requisiti strutturali e funzionali dei vari locali, compresi             
quelli per attivita' sanitaria, della sorveglianza                              
radioprotezionistica; b) dell'igiene degli alimenti e                           
dell'alimentazione; c) della profilassi delle malattie infettive.               
Preso inoltre atto che i verbali sono inviati: al Ministero della               
Sanita' e al Ministero di Grazia e Giustizia (Dipartimento                      
Amministrazione penitenziaria); al Magistrato di sorveglianza                   
competente; alla Regione Emilia-Romagna, Assessorato alle Politiche             
sociali e, per conoscenza, all'Assessorato alla Sanita'; al direttore           
dell'Istituto di pena; all'Assessorato ai Servizi sociali del Comune            
di competenza,                                                                  
- la Regione Emilia-Romagna si impegna ad attivare tutte quelle                 
iniziative che mettano i Servizi medesimi in grado di svolgere con              
regolarita' i propri compiti;                                                   
- il Ministero di Grazia e Giustizia si impegna, per quanto di                  
propria competenza, a porre in essere gli interventi richiesti nei              
tempi amministrativi strettamente necessari.                                    
C.3 Assistenza sanitaria e socio-riabilitativa dei tossicodipendenti            
in esecuzione di pena e prevenzione dell'HIV                                    
Premesso:                                                                       
- che tutti i Servizi per le tossicodipendenze della regione nel cui            
ambito e' situato un Istituto di pena hanno effettuato interventi in            
carcere in base ad accordi precedenti alla Legge 162/90;                        
- che successivamente a tale data, presso tutte le sedi e' stata                
inviata la scheda predisposta che definisce i rapporti tra Ministero            
di Grazia e Giustizia ed Aziende Unita' sanitarie locali della                  
regione Emilia-Romagna, in merito agli interventi di cura e                     
riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti e/o alcoolisti                    
coinvolti nell'area penale interna;                                             
- che parallelamente, nell'area penale esterna, si e' avviata e ormai           
consolidata un'integrazione operativa fra CSSA e SERT che attua in              
gran parte le indicazioni della convenzione e del Protocollo                    
operativo;                                                                      
- che il diritto alle cure mediche e all'assistenza psicosociale dei            
tossicodipendenti in esecuzione di pena viene ad essere il punto di             
riferimento di una integrazione operativa fra i diversi soggetti                
istituzionali: Istituti di pena, CSSA e Aziende Unita' sanitarie                
locali, e non istituzionali (Enti ausiliari di volontariato), secondo           
quanto previsto dalle norme di riferimento;                                     
- che la scelta di affidare la cura e la promozione sociale dei                 
condannati tossicodipendenti ai SERT, in collaborazione con gli                 
operatori della Sanita' e dei Presidi del trattamento degli Istituti            
penitenziari, e' stata determinata dalla consapevolezza che l'uscita            
dalla condizione tossicomanica e' un processo perseguibile solo                 
attraverso un lavoro complesso e congiunto da parte di molteplici               
agenzie;                                                                        
- che questo percorso va ben oltre il confine spazio-temporale della            
detenzione in carcere e che quindi deve essere necessariamente                  
definito e svolto in collaborazione fra servizi interni ed esterni al           
carcere anche con il supporto di risorse presenti e attive nella                
societa' civile;                                                                
- che al servizio pubblico spetta il compito di definire e di                   
accompagnare il tossicodipendente nel percorso terapeutico                      
riabilitativo e, nello stesso tempo, di costituire una cerniera nel             
rapporto con le risorse sociali esterne;                                        
- che l'avvio del programma puo' essere efficace solo se avviene in             
continua interazione con l'Amministrazione penitenziaria nelle sue              
varie espressioni decentrate (CSSA e Istituti penitenziari) e con gli           
organi giudiziari che sovrintendono all'esecuzione della pena;                  
- che ad integrazione della convenzione delibera di Giunta regionale            
n. 4043 del 21 novembre 1995 si allega (Allegato 3) il protocollo               
operativo per la definizione dei compiti, delle competenze e delle              
funzioni delle rispettive strutture;                                            
- che per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e                              
socio-riabilitativa per i tossicodipendenti sia detenuti che in                 
esecuzione penale esterna, si recepiscono le indicazioni della bozza            
di convenzione approvata dalla Commissione Nazionale Consultiva per i           
rapporti tra Ministero di Grazia e Giustizia e Regioni e la                     
convenzione che la Giunta regionale ha recepito con proprio atto                
deliberativo n. 4043 del 21 novembre 1995;                                      
tutto cio' premesso si conviene quanto segue:                                   
1. La Regione Emilia-Romagna si impegna: - ad intervenire presso le             
Aziende Unita' sanitarie locali competenti affinche' si pervenga alla           
stipula delle convenzioni, ove ancora mancanti, sia con le Direzioni            
degli Istituti penitenziari che con quelle dei due Centri di Servizio           
sociale della regione, mentre per le convenzioni gia' stipulate le              
parti si impegnano a renderle operanti nei modi concordati; - ad                
emanare opportune direttive affinche' si realizzi la necessaria                 
integrazione tra Servizi sanitari e sociali la' dove la competenza              
relativa agli interventi socio-assistenziali e' attribuita ai Comuni;           
- a favorire il collegamento operativo tra le proprie strutture                 
socio-assistenziali e quelle del privato-sociale al fine di poter               
utilizzare una piu' ampia rete di risorse in campo riabilitativo.               
2. L'Amministrazione penitenziaria, per gli imputati agli arresti               
domiciliari in comunita' terapeutica, si impegna a portare a termine            
entro sei mesi la verifica dell'adeguatezza delle rette.                        
3. Preso atto che sul territorio regionale operano gia' da anni due             
strutture penitenziarie a custodia attenuata per la definizione e               
l'avvio di programmi socio-riabilitativi sulla base delle adesioni              
volontarie dei detenuti e che le caratteristiche attuali delle due              
strutture sono nettamente diverse, il Ministero di Grazia e Giustizia           
e la Regione Emilia-Romagna indicano come riferimento l'esperienza              
della SEATT di Rimini, la cui organizzazione e' dettagliata nella               
convenzione concordata fra la Direzione dell'Istituto penitenziario e           
l'Azienda Unita' sanitaria locale di Rimini, che si allega al                   
Protocollo (Allegato 4), che si intende recepita a tutti gli effetti.           
Considerando l'alto numero di tossicodipendenti presenti negli                  
Istituti penitenziari, le due Amministrazioni si impegnano a portare            
avanti il progetto per l'Istituto a custodia attenutata per                     
tossicodipendenti da realizzarsi nell'attuale casa di lavoro di                 
Castelfranco Emilia, con apposita convenzione, sulla base                       
dell'allegata ipotesi (Allegato 5).                                             
4. Preso atto che negli Istituti penitenziari della regione e'                  
presente un numero elevato di soggetti sieropositivi all'HIV o                  
affetti da AIDS per i quali e' necessario prevedere percorsi e                  
trattamenti sanitari differenziati, si conviene di attenersi                    
orientativamente come segue: a) qualora, senza gravi compromissioni e           
in condizione di detenzione, siano prescritti trattamenti                       
farmacologici personalizzati e complessi (quali le terapie con gli              
inibitori delle proteasi), la valutazione clinica e l'esecuzione                
delle terapie deve essere effettuata da un Servizio specialistico del           
Servizio sanitario nazionale in collaborazione con il Servizio                  
sanitario penitenziario; b) qualora si presentino invece gravi                  
compromissioni fisiche, acute o permanenti, per AIDS o per patologie            
correlate all'uso di sostanze stupefacenti, e' necessario prevedere             
un'adeguata disponibilita' di posti-letto nelle strutture-alloggio              
esistenti nel territorio.                                                       
5. Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna,              
per contrastare il diffondersi dell'HIV all'interno degli Istituti di           
pena, assumono le "Linee guida per la prevenzione dell'infezione da             
HIV e dell'AIDS nelle strutture penitenziarie dell'Emilia-Romagna"              
definite congiuntamente fra Provveditorato regionale                            
all'Amministrazione penitenziaria e Regione come parte integrante del           
presente protocollo (Allegato 6) e con l'impegno a definire                     
localmente specifici protocolli operativi.                                      
D. Formazione professionale e inserimento nel mondo lavorativo                  
Premesso che:                                                                   
- la formazione professionale e il lavoro si pongono come parte                 
integrante del trattamento penitenziario e ne costituiscono una                 
rilevante componente;                                                           
- gli interventi relativi alla formazione e al lavoro coinvolgono in            
uguale misura sia l'Amministrazione penitenziaria che gli Enti locali           
su un piano di pari dignita' ed in modo integrato e coordinato;                 
- gli interventi in tale area non comportano, di norma, per gli Enti            
locali, la creazione di servizi aggiuntivi o l'ampliamento di quelli            
esistenti.                                                                      
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si               
impegnano ad attivare tutte le iniziative possibili in attuazione               
della Legge 296/93; in particolare concordano sulle valutazioni e               
impegni che seguono:                                                            
1. Sono ammessi e sostenuti, ove se ne ravvisi la necessita',                   
"progetti individuali" per detenuti ammessi al lavoro interno, al               
lavoro esterno e/o a percorsi di orientamento e/o formazione                    
professionale. I "progetti individuali" dovranno essere parte                   
integrante del programma di trattamento e comprendere ipotesi di                
percorso formativo e/o inserimento lavorativo. I progetti individuali           
saranno elaborati attraverso il lavoro congiunto degli educatori,               
degli assistenti sociali del CSSA e dei progettisti di formazione. E'           
previsto inoltre il coinvolgimento sistematico degli Assessorati alla           
Formazione professionale, degli Uffici del Lavoro e dell'Agenzia per            
l'Impiego affinche' i detenuti possano usufruire degli strumenti                
ordinari di inserimento lavorativo. Ogni Comitato locale, di cui alla           
parte terza del Protocollo, individuera' metodi, gruppi di lavoro e             
sedi adeguate a raggiungere questo obiettivo.                                   
2. Occorre valorizzare ed utilizzare tutte le tipologie della                   
formazione professionale e dell'orientamento con particolare                    
riferimento a quelle piu' elastiche o ai percorsi individuali. Se               
necessario, le tipologie previste dalle "Direttive regionali                    
attuative per la formazione professionale e per l'orientamento -                
triennio 1997/1999" possono essere integrate o emendate su proposta             
della Commissione regionale o dei Comitati locali di cui alla parte             
terza del protocollo.                                                           
3. Nell'ambito della "Commissione regionale" di cui alla parte terza            
si provvedera' ad una organica ridefinizione delle borse-lavoro con             
riferimento ai diversi obiettivi a cui sono finalizzate; nello stesso           
contesto si verifichera' la possibilita' di disciplinare la materia             
evidenziandone le finalita' di tipo sociale, pur con riferimento alla           
normativa nazionale e regionale sulla formazione e sul lavoro                   
elaborando di conseguenza le opportune proposte di merito.                      
4. Considerato che l'inserimento lavorativo costituisce uno dei                 
principali obiettivi delle attivita' di formazione professionale e              
lavorativa, specie se con finalita' di produzione di beni per il                
mercato esterno, realizzate all'interno degli Istituti di pena, il              
Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna                     
concordano sull'opportunita' di individuare congiuntamente tali                 
attivita' in base alle effettive possibilita' occupazionali esistenti           
utilizzando gli organismi competenti operanti a livello regionale. In           
tale ambito il Ministero e la Regione si impegnano, secondo le                  
modalita' che saranno opportunamente definite, a promuovere e a                 
stimolare commesse di lavoro per i detenuti da parte degli Enti                 
pubblici territoriali e di privati.                                             
5. La Regione, nel quadro della propria programmazione, promuovera'             
l'attivita' di avviamento al lavoro dei detenuti - con particolare              
riferimento a coloro che sono nelle condizioni di usufruire di misure           
alternative alla detenzione - attraverso progetti sperimentali                  
diretti a verificare nuove professionalita' e nuove forme                       
imprenditoriali, cooperative di lavoro, l'istituzione di borse di               
formazione-lavoro.                                                              
6. Il Ministero di Grazia e Giustizia, nel rispetto delle                       
determinazioni degli organi competenti, favorira' l'ammissione al               
lavoro all'esterno dei detenuti che abbiano maturato specifiche                 
esperienze professionali o di formazione.                                       
7. Le parti concordano sull'opportunita' che alle persone in                    
esecuzione penale, detentiva o esterna, vengano applicati i benefici            
previsti per le altre fasce deboli dalla legislazione nazionale e               
regionale e che alle imprese disposte ad operare all'interno degli              
Istituti penitenziari vengano concessi sgravi contributivi in                   
analogia con le provvidenze previste per le aree di crisi.                      
8. Le parti, coerentemente con quanto esposto, concordano                       
nell'agevolare, attraverso la definizione di intese operative locali,           
progetti di cooperative sociali formate anche da detenuti e ex                  
detenuti che abbiano lo scopo di creare posti di lavoro interni ed              
esterni agli Istituti penitenziari e che siano dotati di garanzie di            
fattibilita' e di continuita' basate anche su commesse pubbliche.               
9. Per quanto riguarda tutti i punti sopraesposti la Regione si                 
impegna a rendere disponibili le risorse anche attraverso l'attivita'           
di indirizzo e coordinamento degli Enti locali; l'Amministrazione               
penitenziaria si impegna affinche' i propri responsabili locali                 
operino in linea con gli obiettivi definiti nel presente Protocollo e           
a rendere compatibili le rispettive dotazioni organiche con gli                 
obiettivi concordati.                                                           
Le parti si impegnano a realizzare le indicazioni sopraesposte                  
attraverso l'attuazione, in via sperimentale, del progetto di cui               
all'Allegato 7. La sperimentazione avverra' secondo le indicazioni              
della Legge 296/93, della normativa vigente sul lavoro, nonche'                 
secondo le linee di indirizzo e le iniziative che saranno elaborate e           
approvate nell'ambito della Commissione consultiva nazionale e di               
coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli Enti locali.                  
E. Attivita' trattamentali nei settori educativo, culturale,                    
ricreativo e sportivo                                                           
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna                  
promuovono, all'interno degli Istituti di pena, opportune iniziative            
educative, culturali, ricreative e sportive, sia nell'ambito del                
trattamento personalizzato di cui all'art. 1 della Legge 354/75, che            
nell'ambito di un possibile trattamento comune in relazione a bisogni           
specifici collettivi di determinate fasce di soggetti, cosi' come               
previsto dall'art. 14 della stessa legge, creando le condizioni che             
consentano la partecipazione degli Enti locali e promuovendo altresi'           
il coinvolgimento degli organismi pubblici, privati e del                       
volontariato che operano all'interno del carcere.                               
Per tali iniziative saranno inoltre favorite, in quanto possibili,              
tutte quelle opportunita' che consentano la partecipazione congiunta            
di detenuti e detenute su progetti specifici di intervento.                     
Saranno valorizzate, agevolando la partecipazione di detenuti e                 
detenute, tutte quelle iniziative che, per le caratteristiche di                
continuita' e quotidianita', si pongano l'obiettivo di contrastare              
gli stati d'animo, le attitudini mentali e i comportamenti                      
antieducativi legati alla forzata mancanza di attivita' che                     
caratterizza larga parte del tempo di vita all'interno delle carceri.           
Saranno inoltre promosse e valorizzate le iniziative indirizzate alla           
diminuzione del disagio all'interno degli istituti di pena, anche               
attraverso attivita' sperimentali mirate a promuovere e diffondere              
metodologie nuove nel contesto nazionale, con la possibilita' di                
convenzioni con istituti universitari.                                          
Nell'incentivare tali iniziative, il Ministero di Grazia e Giustizia            
e la Regione Emilia-Romagna si impegnano ad una programmazione in               
grado di coinvolgere i cittadini in una maggior conoscenza e                    
disponibilita' nei confronti delle problematiche riguardanti gli                
Istituti ed i Servizi penitenziari.                                             
La programmazione e il coordinamento di tali interventi e' svolta dai           
"Comitati locali per l'area penale" di cui alla parte terza del                 
Protocollo.                                                                     
F. Mediazione culturale per immigrati                                           
Considerato:                                                                    
- che la situazione degli stranieri in carcere presenta un quadro di            
netto aggravamento rispetto ai problemi comuni alla generalita' dei             
detenuti in relazione ad alcuni aspetti di tipo sociale e di tipo               
antropologico-culturale, quali: difficolta' di relazioni sia                    
all'interno che all'esterno del carcere; difficolta' economiche e               
affettive per mancanza di supporto familiare; emarginazione                     
all'interno stesso della struttura carceraria; impossibilita' per la            
maggioranza dei casi di fruire delle misure alternative alla                    
detenzione; diverse esigenze alimentari legate a fattori religiosi o            
ad abitudini; un peculiare assetto psicosomatico per il quale                   
problemi psicologici o difficolta' legate all'ambiente esterno                  
vengono "legati" al corpo con conseguente somatizzazione o                      
addirittura agiti autolesionisti;                                               
- che, come per gli italiani, il problema della detenzione per molti            
detenuti immigrati si lega all'uso e/o allo spaccio della droga;                
- che tuttavia i SERT della regione, compresi quelli che entrano in             
contatto con tossicodipendenti detenuti, non segnalano di avere in              
carico o di avere rapporti significativi con immigrati;                         
- che da cio' consegue che gli immigrati non si rivolgono ai Servizi,           
ponendo di fatto in discussione la soglia di accessibilita' dei                 
Servizi stessi da un punto di vista interculturale specie in                    
situazione di particolare "affollamento" di immigrati;                          
le parti concordano nell'opportunita' di valorizzare e agevolare i              
progetti che abbiano gli obiettivi di: a) realizzare un servizio                
interno al carcere di mediazione culturale e supporto giuridico per             
gli immigrati ponendo di fatto in discussione le soglie di                      
accessibilita' dei servizi stessi; b) svolgere un'azione - esterna -            
di consulenza e informazione per i detenuti in relazione ai diritti             
di tutela giuridica e di fruizione di percorsi alternativi alla                 
detenzione; c) supportare i detenuti immigrati nella ricerca di                 
condizioni idonee (lavoro, riferimento domiciliare, documenti, ecc.)            
per l'accesso al lavoro esterno e alle misure alternative, attraverso           
il contatto con la rete di risorse pubbliche e private esistenti.               
Al momento attuale e' gia' in corso di realizzazione il progetto di             
rilievo regionale "Sportello immigrati" (Allegato 8).                           
Con il presente protocollo il progetto viene assunto congiuntamente             
dalle parti.                                                                    
G. Area penale esterna                                                          
Considerato l'attuale volume delle misure alternative nella regione             
Emilia-Romagna (una media di 1.300 casi) e le previsioni di un                  
progressivo aumento delle stesse, la Regione e il Ministero si                  
impegnano a porre in essere tutti gli interventi idonei a garantire             
la rete territoriale di sostegno per i soggetti in misura alternativa           
che necessitino di tale appoggio, qualunque sia il tipo di posizione            
giuridica (affidati in prova, ammessi al lavoro esterno, semiliberi,            
in detenzione domiciliare, liberi controllati, liberi vigilati,                 
minori messi alla prova, ecc.).                                                 
Detti interventi, oltre alle necessarie componenti                              
economico-assistenziali, devono porsi come elementi di un programma             
di sostegno globale, facendo anche attenzione agli aspetti                      
esistenziali di carattere relazionale, sociale e culturale.                     
A tal fine occorre stabilire una stretta integrazione fra i Servizi             
socio-sanitari territoriali e i Servizi sociali del Ministero di                
Grazia e Giustizia, anche mediante la stipula di apposite convenzioni           
e/o protocolli operativi.                                                       
inoltre necessario che i programmi per i detenuti, condotti                     
all'interno degli istituti, in previsione dell'applicazione di misure           
alternative (vedi paragrafi C, D, E, F del presente Protocollo),                
possano essere resi fruibili anche dalle persone condannate che si              
trovano in misura alternativa senza essere state in precedenza                  
detenute (questo gruppo sta diventando maggioranza assoluta tra i               
soggetti condannati in misura alternativa).                                     
La Regione Emilia-Romagna si impegna altresi' a favorire la                     
formulazione di orientamenti operativi omogenei tra gli Enti locali             
per quanto concerne l'assistenza penitenziaria e l'assistenza alle              
vittime del delitto, nonche' ad attuare programmi di informazione e             
di sensibilizzazione dell'opinione pubblica attraverso azioni mirate            
a sostenere l'applicazione delle misure alternative.                            
H. Formazione del personale                                                     
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna                  
riaffermano il comune impegno nell'organizzazione di iniziative di              
formazione congiunta rivolte al personale sia dell'Amministrazione              
penitenziaria che degli Enti locali in tutti gli ambiti in cui si               
realizza il rapporto di collaborazione.                                         
Il personale partecipante alle iniziative che saranno concordate                
verra' considerato a tutti gli effetti in servizio. Gli oneri                   
relativi saranno assunti dalle rispettive Amministrazioni                       
interessate.                                                                    
Iniziative di formazione e aggiornamento verranno organizzate dalla             
Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Ministero di Grazia e           
Giustizia, anche per chi, volontariamente, presta la sua opera nel              
settore secondo quanto espressamente richiesto.                                 
Tutto cio' premesso le due Amministrazioni individueranno un gruppo             
misto che avra' l'incarico di elaborare proposte di formazione                  
congiunta tenendo conto prioritariamente delle osservazioni e                   
indicazioni che seguono:                                                        
1. Per quanto riguarda gli operatori esistono tre tipologie di                  
bisogno formativo/informativo: a) un bisogno legato alla dimensione             
strettamente professionale; b) un bisogno sentito in quanto il                  
personale vive strettamente a contatto con situazioni umane difficili           
ed ha bisogno di strumenti atti a decodificare e gestire situazioni             
complesse; c) problemi che acquistano maggiore spessore per il fatto            
che il personale e' spesso lontano dai propri punti di riferimento              
affettivo-relazionale e puo' avere difficolta' di integrazione nel              
nuovo contesto sociale.                                                         
2. Gli Istituti penitenziari della regione, come peraltro quelli del            
Paese, hanno visto nell'ultimo decennio un imponente processo di                
trasformazione qualitativa della popolazione detenuta, per cui oggi             
essa e' costituita da un 30% di tossicodipendenti, con diverse                  
percentuali di affetti da HIV, e da un 25-30% di stranieri, per lo              
piu' extracomunitari. Trasformazioni qualitative si sono altresi'               
verificate nella popolazione in esecuzione penale esterna, ambito               
dove l'eterogeneita' dei soggetti rende altrettanto necessari                   
interventi formativi mirati.                                                    
3. Per quanto riguarda i tossicodipendenti, nel corso degli ultimi              
dieci anni sono stati positivamente organizzati corsi formativi                 
congiunti rivolti a personale dell'Amministrazione penitenziaria e              
della Regione: assistenti sociali, educatori, agenti, operatori dei             
SERT. Tali corsi sono stati allargati anche agli enti ausiliari,                
hanno coinvolto i volontari ed hanno preso in considerazione anche i            
temi riguardanti la comunicazione interpersonale.                               
4. La situazione degli stranieri in carcere presenta un quadro di               
netto aggravamento rispetto ai problemi comuni alla generalita' dei             
detenuti, come e' stato spiegato sopra, nel punto riguardante la                
mediazione culturale, sia in riferimento ai Servizi penitenziari che            
ai Servizi per tossicodipendenti. Quanto sopra rimanda anche ad                 
esigenze formative del personale, peraltro esplicitamente espresse              
dai sindacati di categoria.                                                     
5. Per quanto riguarda l'Ospedale Psichiatrico giudiziario di Reggio            
Emilia si evidenzia come il personale di custodia, destinato a                  
costante contatto col disagio psichico dei malati, non abbia alcuna             
formazione di tipo psichiatrico. Si individua pertanto come                     
prioritaria la necessita' per tutto il personale (di custodia,                  
educatori e infermieri di ruolo e non) di una formazione in campo               
psichiatrico, di un supporto e di una supervisione psicologica per le           
attivita' quotidiane. A questo scopo la Direzione dell'Ospedale ha              
attivato un primo corso; si ritiene necessario approfondire questa              
esperienza e darle continuita' progettando congiuntamente gli                   
interventi formativi.                                                           
I. Assistenza alle donne detenute e ai loro figli                               
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna                  
convengono sulla necessita' di dare risposte maggiormente finalizzate           
alle esigenze delle donne detenute e a quelle dei loro figli minori             
da 0 a 3 anni che, ai sensi dell'art. 11 della Legge 354/75, possono            
essere accolti negli Istituti penitenziari.                                     
Pertanto:                                                                       
- Il Ministero di Grazia e Giustizia si impegna a garantire adeguata            
tutela sanitaria a tutte le donne detenute.                                     
- La Regione Emilia-Romagna si impegna a promuovere i necessari atti            
di indirizzo e coordinamento affinche' sia garantito a tutti i minori           
l'accesso ai Servizi sanitari e socio-educativi previsti per                    
l'universalita' della popolazione.                                              
- Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si             
impegnano ad attuare iniziative per realizzare pari opportunita'. La            
mancanza di un sistema di supporto esterno o di una residenza                   
accessibile implica spesso, per le donne ancor piu' che per gli                 
uomini, l'impossibilita' di beneficiare di misure alternative alla              
detenzione, anche laddove le caratteristiche della pena le                      
renderebbero possibili. Per questo motivo la Commissione pari                   
opportunita' della Regione Emilia-Romagna sollecita iniziative per              
l'avviamento lavorativo e l'accoglienza esterna per donne detenute              
anche con figli. L'Amministrazione penitenziaria e la Regione                   
Emilia-Romagna si impegnano ad elaborare su questa base un progetto             
di fattibilita' attraverso la costituzione di un apposito gruppo di             
lavoro.                                                                         
PARTE TERZA - STRUMENTI DI COLLABORAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA             
A. Sistema informativo                                                          
Si concorda di realizzare un Sistema informativo quale strumento di             
supporto agli obiettivi di territorializzazione e di integrazione               
degli interventi.                                                               
Le parti si impegnano pertanto ad attivare un confronto permanente              
sulle reciproche esigenze e modalita' di raccolta, elaborazione ed              
analisi dei dati, nonche' a curare la necessaria interconnessione con           
le altre possibili fonti istituzionali, associative o di                        
volontariato, allo scopo di costruire una rete informativa comune,              
rispettosa della riservatezza dei dati e della relativa normativa di            
tutela, valida sia per l'interpretazione dei fenomeni sociali, sia              
come base per la programmazione di iniziative integrate tra i diversi           
soggetti sociali.                                                               
Tale sistema informativo si avvarra', per l'area minori, degli                  
strumenti predisposti dal progetto del Sistema Informativo                      
socio-assistenziale minori elaborato dalla Regione Emilia-Romagna con           
l'obiettivo di mantenere una lettura globale ed integrata del                   
fenomeno del disagio in area minorile in tutti i suoi aspetti, ivi              
compreso quello relativo alla devianza e alle procedure penali.                 
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si               
impegnano, altresi', a curare la necessaria connessione con gli altri           
enti che, per compito istituzionale, operano con i minori (Procura e            
Tribunale per i minorenni, Provveditorato agli studi, Uffici del                
Lavoro, etc...) per agevolare la conoscenza della realta'                       
territoriale ed una piu' efficace programmazione degli interventi e             
delle attivita' di prevenzione.                                                 
Il progressivo diversificarsi degli interventi penali, di trattamento           
e di custodia, nonche' dei soggetti ad essi interessati determina               
l'improrogabile necessita' di una conoscenza attendibile e                      
continuamente aggiornata dei dati riguardanti gli adulti sottoposti a           
misure restrittive della liberta'.                                              
Il sistema informativo riguardante gli adulti comprendera' almeno i             
seguenti ambiti:                                                                
- i dati individuali suscettibili di essere elaborati per fornire un            
profilo articolato e continuamente aggiornato delle caratteristiche             
dei diversi gruppi;                                                             
- una banca dati periodicamente aggiornata delle risorse rese                   
disponibili per i diversi interventi da parte dell'Amministrazione              
penitenziaria, del sistema degli Enti locali, del volontariato e                
dell'associazionismo;                                                           
- i flussi comunicativi fra i singoli, la comunita' e i servizi                 
esterni di riferimento.                                                         
Il documento allegato (Allegato 9) in tema di sistema informativo               
"adulti" si intende approvato.                                                  
B. Ruolo del volontariato e dell'associazionismo                                
Le Amministrazioni firmatarie riconoscono l'importanza del ruolo che            
il volontariato e l'associazionismo possono esercitare nelle                    
attivita' di prevenzione generale, nonche' nel corso del trattamento            
e del reinserimento sociale degli adulti e dei minori sottoposti a              
provvedimenti penali.                                                           
Tale ruolo si realizza sia attraverso i contatti personali, sia                 
attraverso la programmazione di attivita' e l'integrazione delle                
risorse in forma associata fra volontariato, associazionismo,                   
Amministrazione penitenziaria, Centro per la Giustizia minorile, Enti           
locali.                                                                         
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si               
impegnano a stabilire forme organiche di collaborazione con le                  
assciazioni di volontariato presenti nel territorio, in favore, in              
particolare, dei                                                                
- ragazzi ospiti delle strutture dell'Amministrazione della                     
giustizia;                                                                      
- ragazzi che devono reinserirsi nel loro territorio di origine.                
Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna                  
ritengono percio' importante stabilire forme di collaborazione                  
stabili e organiche con le associazioni di volontariato e con                   
l'associazionismo, sia con quelle attive specificatamente nel                   
penitenziario (ex artt. 17 e 78 dell'Ordinamento penitenziario), sia            
con quelle operanti sul territorio.                                             
obiettivo di tale collaborazione promuovere una cultura                         
dell'intervento del volontariato e dell'associazionismo non piu'                
sporadica ed occasionale, ma come riconoscimento di spazi operativi e           
per la realizzazione di progetti e azioni in stretta integrazione e             
collaborazione con gli interventi degli operatori delle istituzioni             
pubbliche.                                                                      
obiettivo comune alle due Amministrazioni realizzare moduli                     
informativi, di formazione congiunta e di aggiornamento, propedeutici           
alla progettazione ed esecuzione di interventi comuni o distinti, ma            
coordinati. Tali moduli vanno progettati congiuntamente ai soggetti             
destinatari dell'intervento.                                                    
Si recepiscono integralmente le "Linee di indirizzo in materia di               
volontariato" approvate nel marzo 1994 dalla Commissione nazionale              
consultiva e di coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli               
Enti locali, e si intende lavorare alla loro diffusione e puntuale              
applicazione.                                                                   
C. Organismi permanenti di coordinamento                                        
Le parti convengono, anche in riferimento al documento "Indirizzi per           
la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni regionali per i           
problemi della devianza e della criminalita'" approvato dalla                   
Commissione nazionale l'8 luglio 1993, di istituire o consolidare e             
articolare strumenti permanenti di collaborazione e coordinamento con           
scopi di programmazione e verifica.                                             
Le due Amministrazioni si impegnano inoltre a promuovere                        
l'istituzione dei Comitati locali in materia di esecuzione penale -             
area adulti in ciascuno dei territori sede di Istituti penitenziari e           
CSSA.                                                                           
Tali strumenti sono identificati:                                               
Per il settore minori:                                                          
C.1 a) la Commissione regionale per i minori imputati di reato,                 
C.1 b) la Commissione tecnica di coordinamento delle attivita' dei              
servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi             
di assistenza degli Enti locali.                                                
Per il settore adulti:                                                          
C.2 a) la Commissione regionale per l'area dell'esecuzione penale               
adulti,                                                                         
C.2 b) i Comitati locali per l'area dell'esecuzione penale adulti,              
che sostituiscono, ove fossero stati costituiti, i Comitati                     
Carcere-Citta'.                                                                 
Caratteristiche delle Commissioni di cui ai punti C.1 a), C.1 b), C.2           
a) e C.2 b):                                                                    
- Tali strumenti si intendono articolati su tre livelli: uno                    
istituzionale, uno tecnico-progettuale e uno politico-consultivo:               
- il livello istituzionale ha i compiti previsti dalla normativa                
nazionale e per l'attuazione del presente Protocollo;                           
- il livello progettuale viene attivato attraverso la costituzione,             
per iniziativa del livello istituzionale, di sottocommissioni                   
tematiche con funzioni di analisi, elaborazione di proposte e                   
progetti, in particolare in merito ai temi enunciati nel documento              
sopracitato "Indirizzi per la costituzione ed il funzionamento delle            
Commissioni regionali per i problemi della devianza e della                     
criminalita'" nei capitoli 7 (Compiti della sottocommissione per                
minori) e 9 (Compiti delle sottocommissioni per adulti). Tali                   
sottocomissioni tematiche sono costituite anche con la partecipazione           
diretta di rappresentanti delle parti sociali e di rappresentanti               
dell'associazionismo e del volontariato;                                        
- il livello consultivo ha il compito di associare all'attivita'                
delle Commissioni regionali o dei Comitati locali, nonche' alla                 
verifica circa l'attuazione del presente Protocollo, i rappresentanti           
delle parti sociali e i rappresentanti dell'associazionismo e del               
volontariato.                                                                   
- Tali strumenti sono istituiti con delibera degli Enti competenti,             
previa indicazione dell'Amministrazione di appartenenza, per quanto             
riguarda i componenti, con le modalita' riportate nel punto C.2 b).             
- Le Commissioni regionali partecipano alla Commissione nazionale               
consultiva per i rapporti con le Regioni e gli Enti locali presso il            
Ministero di Grazia e Giustizia.                                                
- Qualora si renda opportuno, le due Commissioni regionali di cui ai            
punti C.1 a) e C.2 a) possono venire convocate in maniera congiunta.            
- Le Commissioni regionali di cui ai punti C.1 a) e C.2 a) e i                  
Comitati locali di cui al punto C.2 b), come primo atto dopo                    
l'istituzione, definiscono il proprio regolamento, mentre la                    
Commissione di cui al punto C.1 b) mantiene l'attuale                           
regolamentazione.                                                               
- I membri effettivi delle Commissioni regionali e dei Comitati                 
locali, in caso di delega, dovranno comunque garantire la continuita'           
rappresentativa.                                                                
- Le Commissioni regionali sono costituite con atto formale della               
Giunta regionale, previa indicazione dei componenti da parte delle              
rispettive Amministrazioni.                                                     
- La Commissione di cui al punto C.1 b) viene istituita con decreto             
del Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio centrale per la                    
Giustizia minorile, d'intesa con la Regione.                                    
Compiti delle Commissioni regionali                                             
Sono compiti delle Commissioni regionali determinare gli                        
orientamenti, programmare le attivita' e coordinare le iniziative per           
l'integrazione degli interventi di rispettiva competenza delle                  
Amministrazioni interessate, anche in base a criteri di                         
partecipazione allargata ai rappresentanti delle parti sociali e ai             
rappresentanti dell'associazionismo e volontariato.                             
La Commissione regionale per l'area dell'esecuzione penale adulti               
indichera' i criteri di massima per i regolamenti dei Comitati                  
locali.                                                                         
Compiti della Commissione tecnica di cui al punto C.1 b) e dei                  
Comitati locali di cui al punto C.2 b)                                          
Sono compiti della Commissione di cui al punto C.1 b) e dei Comitati            
locali di cui al punto C.2 b) la rilevazione dei bisogni e la                   
conoscenza delle dimensioni dei fenomeni, la programmazione e la                
sperimentazione di progetti innovativi, la formulazione di intese               
operative anche col settore privato, la pubblicazione, la diffusione            
e la verifica dei risultati.                                                    
Inoltre provvederanno ad elaborare ed inoltreranno annualmente un               
rapporto sullo stato di attuazione del presente Protocollo alle                 
Commissioni regionali di cui ai punti C.1 a) e C.2 a).                          
C.1 a) La Commissione regionale per i minori imputati di reato                  
La Commissione regionale, con riferimento anche al citato documento             
di indirizzi della Commissione nazionale, e' composta da:                       
Presidente: l'Assessore regionale competente,                                   
Componenti:                                                                     
- il Direttore del Centro di Giustizia minorile,                                
- l'Assessore competente del Comune di Bologna quale rappresentante             
del territorio in cui sono ubicati i servizi del Centro Giustizia               
minorile per l'Emilia-Romagna,                                                  
- due rappresentanti dell'Amministrazione della Giustizia,                      
individuati dal Ministero di Grazia e Giustizia - Ufficio centrale              
per la Giustizia minorile,                                                      
- due Dirigenti di nomina regionale,                                            
- un membro della Commissione tecnica di cui al punto C.1 b).                   
Sono inoltre invitati permanenti:                                               
- un rappresentante della Procura della Repubblica presso il                    
Tribunale per i minorenni,                                                      
- un rappresentante del Tribunale per i minorenni,                              
- un rappresentante del Prefetto di Bologna, componente del Comitato            
provinciale della pubblica Amministrazione di cui alla Legge 216/91 e           
all'art. 3 della Legge 465/95.                                                  
C.1 b) La Commissione tecnica di coordinamento delle attivita' dei              
servizi                                                                         
Quale organo tecnico-operativo, viene individuata la Commissione per            
il coordinamento delle attivita' dei servizi minorili                           
dell'Amministrazione della giustizia e dei Servizi di assistenza                
degli Enti locali di cui all'art. 13 del DLgs 272/89, composta                  
secondo quanto previsto dal decreto legislativo citato e con i                  
compiti previsti dal presente Protocollo e dalla normativa vigente.             
Oltre ai compiti indicati in premessa, e' compito della Commissione             
il monitoraggio dell'attuazione del DPR 448/88.                                 
La Commissione regionale e' composta da:                                        
Presidente: l'Assessore regionale competente,                                   
Componenti:                                                                     
- il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria,                 
- un rappresentante per ciascun Comitato locale,                                
- due Dirigenti di nomina regionale,                                            
- due Direttori dell'Amministrazione penitenziaria (un Direttore                
d'Istituto e un Direttore di CSSA) individuati dal Ministero di                 
Grazia e Giustizia,                                                             
sono inoltre invitati permanenti:                                               
- un rappresentante del Ministero di Grazia e Giustizia (DAP)                   
- un rappresentante del Prefetto di Bologna, per le sue funzioni di             
coordinamento regionale,                                                        
- un rappresentante del Tribunale di sorveglianza.                              
C.2 b) I Comitati locali per l'area dell'esecuzione penale adulti               
I Comitati locali (ex Comitati Carcere-Citta'), non piu' di uno per             
provincia, vengono istituiti dal Comune in cui ha sede l'Istituto di            
maggiore dimensione e/o dove e' in esecuzione il maggior numero di              
misure alternative. La loro composizione e la presidenza vengono                
definite localmente, fermo restando che ne sono componenti di                   
diritto: gli Assessori comunali competenti, i Direttori degli                   
Istituti, (nel caso di piu' istituti in diversi comuni), il Direttore           
del Centro di Servizio sociale adulti (CSSA), l'Assessore provinciale           
competente.                                                                     
D. Applicazione e verifica del Protocollo                                       
- Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna                
provvederanno a formalizzare l'adesione al Protocollo rispettivamente           
con un decreto del Ministro di Grazia e Giustizia e con atto del                
Consiglio regionale.                                                            
- Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna                
individueranno nominativamente i due Dirigenti delle rispettive                 
Amministrazioni quali referenti per l'attuazione del presente                   
Protocollo. E' loro compito risolvere o segnalare tempestivamente i             
problemi applicativi che si possono porre; annualmente invieranno               
congiuntamente un breve rapporto sullo stato di attuazione del                  
Protocollo alle due Amministrazioni.                                            
- Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna si             
impegnano a dare la piu' ampia diffusione al presente Protocollo                
nonche' alle direttive generali per la sua realizzazione.                       
- L'applicazione operativa degli interventi prevista dagli allegati             
costituenti parte del presente Protocollo, ove ritenuto necessario da           
entrambe le parti o da una di esse, potra' essere dettagliata                   
attraverso appositi protocolli operativi.                                       
Il Ministero di Grazia e Giustizia, nella persona del Ministro prof.            
Giovanni Maria Flick e la Regione Emilia-Romagna, nella persona del             
Presidente della Giunta regionale Antonio La Forgia, sottoscrivono il           
presente Protocollo con il quale si impegnano all'esecuzione di tutti           
gli atti consequenziali a quanto in premessa dichiarato.                        
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  REGIONE EMILIA-ROMAGNA                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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