DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 4 marzo 1998, n. 1541
DPR 915/82 - Ditte autorizzate ad esercitare le attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi - Decadenza autorizzazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che il DPR 10 settembre 1982, n. 915, recante norme sullo
smaltimento dei rifiuti, all'art. 6, lett. d) attribuisce alla
competenza della Regione il rilascio dell'autorizzazione ad Enti o
imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali
prodotti da terzi, delle autorizzazioni ad effettuare le operazioni
di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, delle autorizzazioni
alla installazione e gestione delle discariche e degli impianti di
innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali approvati ai
sensi dell'art. 6, lett. c);
- che l'art. 16 del medesimo DPR prevede che ogni fase dello
smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve essere autorizzata ed
in particolare sono previste le autorizzazioni per la raccolta ed il
traporto, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento e lo stoccaggio
definitivo in discarica controllata;
- che la deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato
interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 10 settembre 1982, n. 915
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario n. 253
del 13 settembre 1984) e successive modificazioni ed integrazioni
detta le disposizioni per la prima applicazione delle norme in tema
di smaltimento dei rifiuti ed in particolare ai punti 2, 3, 5.1.1 e
5.3.4 reca disposizioni riguardanti il trasporto di rifiuti tossici e
nocivi;
viste:
- la deliberazione n. 906 del 16 marzo 1993 e successive modifiche e
proroghe con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la ditta
Rimondi Paolo con sede in Bologna, Via Giorgione n. 31 ad esercitare
l'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi
prodotti da terzi con scadenza all'1 luglio 1999;
- la deliberazione n. 907 del 16 marzo 1993 e successiva proroga con
la quale la Giunta regionale ha autorizzato la ditta Modena Spurgo
Snc con sede in Modena, Via Ognibene n.16/18 ad esercitare
l'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi
prodotti da terzi con scadenza all'1 luglio 1999;
- la deliberazione n. 5827 del 17 febbraio 1991 e successiva modifica
e proroga con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la ditta
Trasporti Rifiuti Speciali - TRS di Dodici Giorgio con sede in
Piacenza, Via Arata n. 32 ad esercitare l'attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi con scadenza
all'1 luglio 1999;
- la deliberazione n. 1078 del 30 marzo 1993 e successiva modifica e
proroga con la quale la Giunta regionale ha autorizzato l'Azienda
AMIA SpA con sede in Rimini, Strada Consolare per San Marino n. 80 ad
esercitare l'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e
nocivi prodotti da terzi con scadenza all'1 luglio 1999;
rilevato che con decreto 21 giugno 1991, n. 324 del Ministro
dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato, dei Trasporti, della Sanita',
dell'Interno, sono state regolamentate le modalita' organizzative e
di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi
di smaltimento dei rifiuti, cosi' come modificato ed integrato con
decreto 26 luglio 1993, n. 392;
considerato che per le imprese esercenti l'attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti l'iscrizione all'Albo stesso e' sostitutiva
dell'autorizzazione;
dato atto che:
- la ditta Rimondi Paolo titolare dell'autorizzazione n. 906 del 16
marzo 1993 e successive modifiche e proroghe ha comunicato con
lettera prot. n. 1390/AMB del 20 gennaio 1998 di aver conseguito
l'iscrizione (di cui allega copia) all'Albo degli smaltitori;
- la ditta Modena Spurgo Snc - titolare dell'autorizzazione n.907
del 16 marzo 1993 e successiva proroga ha comunicato il 28 gennaio
1998 mezzo fax di aver conseguito l'iscrizione (di cui allega copia)
all'Albo degli smaltitori;
- la ditta Trasporti Rifiuti Speciali - TRS titolare
dell'autorizzazione n. 5827 del 17 dicembre 1991 e successiva
modifica e proroga ha comunicato con lettera prot. n. 2025/AMB del 29
gennaio 1998 di aver conseguito l'iscrizione (di cui allega copia)
all'Albo degli smaltitori;
- l'Azienda AMIA SpA titolare dell'autorizzazione n. 1078 del 30
marzo 1993 e successiva modifica e proroga ha comunicato con lettera
prot. n. 2076/AMB del 29 gennaio 1998 di aver conseguito l'iscrizione
(di cui allega copia) all'Albo degli smaltitori;dato atto altresi'
che le citate ditte hanno richiesto lo svincolo della garanzia
finanziaria prestata a questa Amministrazione di cui ai rispettivi
documenti:
- (Rimondi Paolo) n. 7388-71 del 23 dicembre 1988, n. 7391-74 del 23
dicembre 1988, n. 222/83 dell'8 ottobre 1993 e rispettive
integrazioni rilasciate dal Credito Italiano;
- (Modena Spurgo Snc) n. 88/53835 del 27 aprile 1998 e successive
integrazioni rilasciate dalla Banca Popolare dell'Emilia di Modena;
- (Trasporti Rifiuti Speciali TRS) n. 283492 del 28 aprile 1992, e
successiva integrazione rilasciata dalla Banca di Piacenza;
- (AMIA SpA) n. 3408/13/01 del 2 agosto 1988, n.3523/31/01 del 10
marzo 1989 e rispettive integrazioni;
rilevato:
- che la direttiva regionale di cui alla delibera n. 6193 del 9
dicembre 1986 "Modalita' di presentazione e determinazione
dell'entita' della garanzia finanziaria prevista per il rilascio
dell'autorizzazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti tossici
e nocivi (art. 19, LR 27 gennaio 1986, n. 6)" all'Allegato A, punti
7a) e 7b) prevede che la durata della garanzia finanziaria deve
essere pari alla durata dell'autorizzazione e che decorso tale
periodo la garanzia rimane valida per i successivi due anni e
pertanto lo svincolo, previo accertamento dell'autorita' di controllo
preposto, potra' avvenire dopo due anni dalla data della revoca delle
autorizzazioni regionali precedentemente elencate;
- che si sono venute a verificare le condizioni per la pronuncia
della decadenza delle autorizzazioni;
visto il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Supplemento Ordinario n. 38 del 15 febbraio 1997 e
successiva integrazione;
visto il DPR 10 settembre 1982, n. 915;
vista la deliberazione del Comitato interministeriale pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario n. 253 del 13
settembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le
direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 861 del 30 aprile
1996, esecutiva ai sensi di legge, di individuazione degli atti di
gestione di competenza dei dirigenti nell'ambito della Direzione
generale Ambiente;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile
dell'Ufficio Disciplina e Controllo dello smaltimento dei rifiuti,
ing. Claudio Marchesini, per quanto riguarda la regolarita' tecnica
del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della
L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
dato atto della legittimita' del presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41,
determina:
a) di dichiarare decadute con effetto immediato le ditte:
- ditta Rimondi Paolo con sede in Bologna, Via Giorgione n.31
dall'autorizzazione all'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti
tossici e nocivi prodotti da terzi concessa con delibera di Giunta
regionale n. 906 del 16 marzo 1993 e successive modifiche e proroghe
e che pertanto dalla data del presente atto decorrono i due anni di
cui in premessa per procedere allo svincolo della garanzia
finanziaria;
- ditta Modena Spurgo Snc con sede in Modena, Via Ognibene n. 16/18
dall'autorizzazione all'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti
tossici e nocivi prodotti da terzi concessa con delibera di Giunta
regionale n. 907 del 16 marzo 1993 e successiva proroga e che
pertanto dalla data del presente atto decorrono i due anni di cui in
premessa per procedere allo svincolo della garanzia finanziaria;
- ditta Trasporti Rifiuti Speciali - TRS - con sede in Piacenza, Via
Arata n. 32 dall'autorizzazione all'attivita' di raccolta e trasporto
di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi concessa con delibera
di Giunta regionale n. 5827 del 17 dicembre 1991 e successiva
modifica e proroga e che pertanto dalla data del presente atto
decorrono i due anni di cui in premessa per procedere allo svincolo
della garanzia finanziaria;
- Azienda AMIA SpA con sede in Rimini, Strada Consolare per San
Marino n. 80 dall'autorizzazione all'attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi concessa con
delibera di Giunta regionale n. 1078 del 30 marzo 1993 e successiva
modifica e proroga e che pertanto dalla data del presente atto
decorrono i due anni di cui in premessa per procedere allo svincolo
della garanzia finanziaria;
b) di comunicare tempestivamente alle ditte interessate, le decisioni
assunte con la presente determinazione;
c) di comunicare tempestivamente alle Amministrazioni provinciali di
Bologna, Modena, Piacenza e Rimini le decisioni assunte con la
presente determinazione;
d) di dare incarico alle Amministrazioni provinciali, in qualita' di
autorita' preposte al controllo di segnalare entro la data fissata al
punto a) eventuali trasgressioni alle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione ed alle norme vigenti, ostative allo svincolo
della garanzia finanziaria di cui alla precedente lettera a).
La presente determinazione verra' pubblicata integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sergio Garagnani