REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 4 marzo 1998, n. 1541

DPR 915/82 - Ditte autorizzate ad esercitare le attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi - Decadenza autorizzazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Premesso:                                                                       
- che il DPR 10 settembre 1982, n. 915, recante norme sullo                     
smaltimento dei rifiuti, all'art. 6, lett. d) attribuisce alla                  
competenza della Regione il rilascio dell'autorizzazione ad Enti o              
imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali              
prodotti da terzi, delle autorizzazioni ad effettuare le operazioni             
di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, delle autorizzazioni               
alla installazione e gestione delle discariche e degli impianti di              
innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali approvati ai             
sensi dell'art. 6, lett. c);                                                    
- che l'art. 16 del medesimo DPR prevede che ogni fase dello                    
smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve essere autorizzata ed             
in particolare sono previste le autorizzazioni per la raccolta ed il            
traporto, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento e lo stoccaggio             
definitivo in discarica controllata;                                            
- che la deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato                          
interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 10 settembre 1982, n. 915           
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario n. 253             
del 13 settembre 1984) e successive modificazioni ed integrazioni               
detta le disposizioni per la prima applicazione delle norme in tema             
di smaltimento dei rifiuti ed in particolare ai punti 2, 3, 5.1.1 e             
5.3.4 reca disposizioni riguardanti il trasporto di rifiuti tossici e           
nocivi;                                                                         
viste:                                                                          
- la deliberazione n. 906 del 16 marzo 1993 e successive modifiche e            
proroghe con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la ditta               
Rimondi Paolo con sede in Bologna, Via Giorgione n. 31 ad esercitare            
l'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi                 
prodotti da terzi con scadenza all'1 luglio 1999;                               
- la deliberazione n. 907 del 16 marzo 1993 e successiva proroga con            
la quale la Giunta regionale ha autorizzato la ditta Modena Spurgo              
Snc con sede in Modena, Via Ognibene  n.16/18 ad esercitare                     
l'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi                 
prodotti da terzi con scadenza all'1 luglio 1999;                               
- la deliberazione n. 5827 del 17 febbraio 1991 e successiva modifica           
e proroga con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la ditta              
Trasporti Rifiuti Speciali - TRS di Dodici Giorgio con sede in                  
Piacenza, Via Arata n. 32 ad esercitare l'attivita' di raccolta e               
trasporto di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi con scadenza            
all'1 luglio 1999;                                                              
- la deliberazione n. 1078 del 30 marzo 1993 e successiva modifica e            
proroga con la quale la Giunta regionale ha autorizzato l'Azienda               
AMIA SpA con sede in Rimini, Strada Consolare per San Marino n. 80 ad           
esercitare l'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e             
nocivi prodotti da terzi con scadenza all'1 luglio 1999;                        
rilevato che con decreto 21 giugno 1991, n. 324 del Ministro                    
dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del                    
Commercio e dell'Artigianato, dei Trasporti, della Sanita',                     
dell'Interno, sono state regolamentate le modalita' organizzative e             
di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi            
di smaltimento dei rifiuti, cosi' come modificato ed integrato con              
decreto 26 luglio 1993, n. 392;                                                 
considerato che per le imprese esercenti l'attivita' di raccolta e              
trasporto di rifiuti l'iscrizione all'Albo stesso e' sostitutiva                
dell'autorizzazione;                                                            
dato atto che:                                                                  
- la ditta Rimondi Paolo titolare dell'autorizzazione n. 906 del 16             
marzo 1993 e successive modifiche e proroghe ha comunicato con                  
lettera prot. n. 1390/AMB del 20 gennaio 1998 di aver conseguito                
l'iscrizione (di cui allega copia) all'Albo degli smaltitori;                   
- la ditta Modena Spurgo Snc - titolare dell'autorizzazione  n.907              
del 16 marzo 1993 e successiva proroga ha comunicato il 28 gennaio              
1998 mezzo fax di aver conseguito l'iscrizione (di cui allega copia)            
all'Albo degli smaltitori;                                                      
- la ditta Trasporti Rifiuti Speciali - TRS titolare                            
dell'autorizzazione n. 5827 del 17 dicembre 1991 e successiva                   
modifica e proroga ha comunicato con lettera prot. n. 2025/AMB del 29           
gennaio 1998 di aver conseguito l'iscrizione (di cui allega copia)              
all'Albo degli smaltitori;                                                      
- l'Azienda AMIA SpA titolare dell'autorizzazione n. 1078 del 30                
marzo 1993 e successiva modifica e proroga ha comunicato con lettera            
prot. n. 2076/AMB del 29 gennaio 1998 di aver conseguito l'iscrizione           
(di cui allega copia) all'Albo degli smaltitori;dato atto altresi'              
che le citate ditte hanno richiesto lo svincolo della garanzia                  
finanziaria prestata a questa Amministrazione di cui ai rispettivi              
documenti:                                                                      
- (Rimondi Paolo) n. 7388-71 del 23 dicembre 1988, n. 7391-74 del 23            
dicembre 1988, n. 222/83 dell'8 ottobre 1993 e rispettive                       
integrazioni rilasciate dal Credito Italiano;                                   
- (Modena Spurgo Snc) n. 88/53835 del 27 aprile 1998 e successive               
integrazioni rilasciate dalla Banca Popolare dell'Emilia di Modena;             
- (Trasporti Rifiuti Speciali TRS) n. 283492 del 28 aprile 1992, e              
successiva integrazione rilasciata dalla Banca di Piacenza;                     
- (AMIA SpA) n. 3408/13/01 del 2 agosto 1988,  n.3523/31/01 del 10              
marzo 1989 e rispettive integrazioni;                                           
rilevato:                                                                       
- che la direttiva regionale di cui alla delibera n. 6193 del 9                 
dicembre 1986 "Modalita' di presentazione e determinazione                      
dell'entita' della garanzia finanziaria prevista per il rilascio                
dell'autorizzazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti tossici           
e nocivi (art. 19, LR 27 gennaio 1986, n. 6)" all'Allegato A, punti             
7a) e 7b) prevede che la durata della garanzia finanziaria deve                 
essere pari alla durata dell'autorizzazione e che decorso tale                  
periodo la garanzia rimane valida per i successivi due anni e                   
pertanto lo svincolo, previo accertamento dell'autorita' di controllo           
preposto, potra' avvenire dopo due anni dalla data della revoca delle           
autorizzazioni regionali precedentemente elencate;                              
- che si sono venute a verificare le condizioni per la pronuncia                
della decadenza delle autorizzazioni;                                           
visto il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 pubblicato nella Gazzetta                  
Ufficiale - Supplemento Ordinario n. 38 del 15 febbraio 1997 e                  
successiva integrazione;                                                        
visto il DPR 10 settembre 1982, n. 915;                                         
vista la deliberazione del Comitato interministeriale pubblicata                
nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario n. 253 del 13                  
settembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;                      
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le           
direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;                           
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 861 del 30 aprile              
1996, esecutiva ai sensi di legge, di individuazione degli atti di              
gestione di competenza dei dirigenti nell'ambito della Direzione                
generale Ambiente;                                                              
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile                       
dell'Ufficio Disciplina e Controllo dello smaltimento dei rifiuti,              
ing. Claudio Marchesini, per quanto riguarda la regolarita' tecnica             
del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della            
L.R. 19 novembre 1992, n. 41;                                                   
dato atto della legittimita' del presente provvedimento, ai sensi               
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992,  n. 41,                  
determina:                                                                      
a) di dichiarare decadute con effetto immediato le ditte:                       
- ditta Rimondi Paolo con sede in Bologna, Via Giorgione  n.31                  
dall'autorizzazione all'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti            
tossici e nocivi prodotti da terzi concessa con delibera di Giunta              
regionale n. 906 del 16 marzo 1993 e successive modifiche e proroghe            
e che pertanto dalla data del presente atto decorrono i due anni di             
cui in premessa per procedere allo svincolo della garanzia                      
finanziaria;                                                                    
- ditta Modena Spurgo Snc con sede in Modena, Via Ognibene n. 16/18             
dall'autorizzazione all'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti            
tossici e nocivi prodotti da terzi concessa con delibera di Giunta              
regionale n. 907 del 16 marzo 1993 e successiva proroga e che                   
pertanto dalla data del presente atto decorrono i due anni di cui in            
premessa per procedere allo svincolo della garanzia finanziaria;                
- ditta Trasporti Rifiuti Speciali - TRS - con sede in Piacenza, Via            
Arata n. 32 dall'autorizzazione all'attivita' di raccolta e trasporto           
di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi concessa con delibera             
di Giunta regionale n. 5827 del 17 dicembre 1991 e successiva                   
modifica e proroga e che pertanto dalla data del presente atto                  
decorrono i due anni di cui in premessa per procedere allo svincolo             
della garanzia finanziaria;                                                     
- Azienda AMIA SpA con sede in Rimini, Strada Consolare per San                 
Marino n. 80 dall'autorizzazione all'attivita' di raccolta e                    
trasporto di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi concessa con            
delibera di Giunta regionale n. 1078 del 30 marzo 1993 e successiva             
modifica e proroga e che pertanto dalla data del presente atto                  
decorrono i due anni di cui in premessa per procedere allo svincolo             
della garanzia finanziaria;                                                     
b) di comunicare tempestivamente alle ditte interessate, le decisioni           
assunte con la presente determinazione;                                         
c) di comunicare tempestivamente alle Amministrazioni provinciali di            
Bologna, Modena, Piacenza e Rimini le decisioni assunte con la                  
presente determinazione;                                                        
d) di dare incarico alle Amministrazioni provinciali, in qualita' di            
autorita' preposte al controllo di segnalare entro la data fissata al           
punto a) eventuali trasgressioni alle prescrizioni contenute                    
nell'autorizzazione ed alle norme vigenti, ostative allo svincolo               
della garanzia finanziaria di cui alla precedente lettera a).                   
La presente determinazione verra' pubblicata integralmente nel                  
Bollettino Ufficiale della Regione.                                             
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Sergio Garagnani                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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