DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA 25 marzo 1998, n. 2406
L.R. 33/97, art. 3 e deliberazione della Giunta regionale 305/98 concernente attivazione programma triennale di finanziamento progetti per sistemi di gestione per la qualita' e sistemi di gestione ambientale. Attivazione prima annualita' e definizione termini di presentazione domande
IL DIRETTORE GENERALE
Viste:
- la L.R. 8 settembre 1997, n. 33 "Interventi per lo sviluppo dei
sistemi di qualita' nel settore agroalimentare";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 305 in data 16 marzo
1998, esecutiva ai sensi di legge;
atteso che con la suddetta deliberazione la Giunta regionale
provvede:
- a porre in attuazione l'art. 3 della citata legge attraverso un
programma triennale di concessione di contributi per la realizzazione
di progetti finalizzati alla introduzione di sistemi di gestione per
la qualita' e di sistemi di gestione ambientale;
- a definire i criteri e le modalita' di accesso a detti contributi;
- a destinare a ciascuna annualita' del programma un terzo delle
risorse complessivamente recate dai Capitoli del bilancio regionale
13026 e 13028, nonche' le risorse eventualmente destinate a tale
finalita' nell'ambito del Programma interregionale "Agricoltura e
qualita'";
- ad affidare al Direttore generale Agricoltura la definizione, con
proprio atto formale, dei termini di presentazione delle domande per
l'accesso ai finanziamenti previsti per ciascuna annualita' del
programma, nonche' l'indicazione dei periodi di riferimento per la
definizione della quota di prodotto utilizzabile ai fini delle
priorita' di cui all'art. 5, lettere a), c) e d) della legge di che
trattasi;
preso atto, per quanto concerne le risorse da destinare al programma:
- che, nella seduta antimeridiana del 19 marzo 1998, il Consiglio
regionale ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 1998
e pluriennale 1998/2000;
- che in detto bilancio le risorse stanziate sui predetti Capitoli
13026 e 13028 ammontano rispettivamente a Lire 4.000.000.000 e Lire
7.800.000.000;
- che, pertanto, possono essere destinate alla prima annualita' di
programma Lire 1.330.000.000 per quanto concerne il Capitolo 13026 e
Lire 2.600.000.000 per quanto concerne il Capitolo 13028;
- che, per quanto concerne le risorse utilizzabili per la medesima
annualita' nell'ambito dei finanziamenti statali per il Programma
interregionale "Agricoltura e qualita'", iscritti nel predetto
bilancio al Capitolo 13036, possono essere destinati a tal fine Lire
1.000.000.000;
preso atto, per quanto concerne le priorita' di cui all'art. 5,
lettere a), c) e d) della legge, che la priorita' di cui alla lettera
a), secondo quanto previsto dalla Commissione europea in sede di
esame della legge e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
n. 34 del 6 marzo 1998, non e' attualmente applicabile;
ritenuto, pertanto, di poter provvedere allo stato attuale a definire
i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi per
la prima annualita' di programma ed i periodi di riferimento per la
determinazione della quota di prodotto ai fini della applicazione
delle priorita' di cui alle lettere c) e d) dell'art. 5 della legge;
viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2541 in data 4
luglio 1995, e n. 1898 in data 22 ottobre 1997, esecutive;
preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Produzioni agro-alimentari e relazioni di mercato dott.
Maurizio Ceci, in ordine sia alla regolarita' tecnica che alla
legittimita' della presente determinazione, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della citata
deliberazione 2541/95,
determina:
1) di stabilire che le domande di accesso ai contributi previsti per
la prima annualita' del programma triennale di attuazione dell'art. 3
della L.R. 8 settembre 1997, n. 33, approvato con deliberazione della
Giunta regionale 305/98, redatte secondo le modalita' stabilite nella
medesima deliberazione, dovranno essere spedite, esclusivamente a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, al seguente
indirizzo: Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura,
Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna - entro i seguenti termini: 27
aprile - 25 giugno 1998;
2) di stabilire, ai fini della applicazione della priorita' di cui
all'art. 5, lettera c), della L.R. 33/97 nella prima annualita' di
programma, il seguente periodo di riferimento per la determinazione
della quantita' di prodotto ottenuto secondo le disposizioni del
Regolamento CEE 2081/92: 1 gennaio 1997 - 31 dicembre 1997;
3) di stabilire, ai fini della applicazione della priorita' di cui
all'art. 5, lettera d), della L.R. 33/97 nella prima annualita' di
programma, il seguente periodo di riferimento per la determinazione
della quantita' di prodotto ottenuto secondo le disposizioni del
Regolamento CEE 2082/92: 1 gennaio 1997 - 31 dicembre 1997;
4) di non disporre, per le motivazioni esposte in premessa e qui
integralmente richiamate, periodi di riferimento in ordine alla
priorita' di cui all'art. 5, lettera a), della L.R. 33/97;
5) di dare atto che, secondo quanto previsto ai punti 2) e 3) del
dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 305/98, le
risorse utilizzabili per la prima annualita' del programma di che
trattasi sono le seguenti:
- Capitolo 13026 Lire 1.330.000.000
- Capitolo 13028 Lire 2.600.000.000
- Capitolo 13036 Lire 1.000.000.000;
6) di dare atto che l'effettiva utilizzazione delle somme di cui al
precedente punto e' subordinata all'entrata in vigore della legge
regionale di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1998, approvato dal Consiglio regionale nella seduta
antimeridiana del 19 marzo 1998;
7) di disporre che la presente determinazione sia integralmente
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Dario Manghi