DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 2556
Revisione biennale della pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Rimini, relativamente all'anno 1996
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che ogni Comune deve avere la propria pianta organica delle
farmacie nella quale sono determinati il numero, le relative sedi
farmaceutiche e loro delimitazione territoriale;
- che l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, prevede la
revisione della pianta organica delle farmacie negli anni pari,
secondo le modalita' e sulla scorta dei dati acquisiti ai sensi del
medesimo articolo;
- che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8/11/1991, n.362
"Norme di riordino del settore farmaceutico", la revisione deve tener
conto della popolazione residente in ogni singolo Comune secondo i
seguenti criteri:
1) il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.
La popolazione eccedente e' computata, rispetto ai parametri numerici
indicati, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad
almeno il 50% dei parametri stessi;
2) l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al
sopraccitato criterio della popolazione e secondo quanto disposto
dall'art. 104 del TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27
luglio 1934, n. 1265 cosi' come sostituito dall'art. 2 della Legge
362/91, comportera' che la farmacia di nuova istituzione disti almeno
3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni
diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino
a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune;
3) in sede di revisione della pianta organica le farmacie gia' aperte
in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella
determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in
base al parametro della popolazione e qualora eccedenti rispetto ai
parametri indicati al n. 1, sono considerate in soprannumero ai sensi
dell'art. 380, comma 2 del TU delle leggi sanitarie;
4) gli intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione
del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo
degli abitanti, potranno dar luogo ad una nuova determinazione della
circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Potranno essere autorizzati,
su domanda dei relativi titolari delle farmacie, i trasferimenti
delle farmacie nell'ambito del comune in zone di nuovo insediamento
abitativo, tenuto conto delle esigenze della assistenza farmaceutica
determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato
il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi
dell'art. 1 della Legge 2/4/1968, n. 475, cosi' come modificato
dall'art. 1 della Legge 8/11/1991, n.362;
- che l'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32 ha riservato la
competenza in merito alla formazione e revisione della pianta
organica delle farmacie, alla Giunta regionale;
- che l'art. 50 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ha modificato in
60 giorni il termine perentorio previsto dall'art. 2 della L.R. 16
luglio 1982, n. 32, per l'espressione dei pareri obbligatori relativi
alle piante organiche delle farmacie;
richiamata la nota n. 51069/BAS del 27 dicembre 1996 del Direttore
generale alla Sanita' e Servizi sociali con la quale e' stata avviata
la procedura di revisione della pianta organica delle farmacie
relativamente all'anno 1996 e sono state richieste ai Comuni, alle
Aziende Unita' sanitarie locali ed alle apposite Commissioni
provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,
eventuali proposte di modifica alla vigente pianta organica;
preso atto delle proposte formulate e dei pareri espressi, in
ossequio al disposto dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,
dagli Enti locali ed organi sopra indicati;rilevato che per i Comuni
di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Mondaino, Monte
Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di
Romagna, Poggio Berni, Riccione, Saludecio, San Clemente, San
Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio la vigente pianta organica
soddisfa le esigenze della popolazione residente nei comuni stessi;
sentiti, per il parere di competenza in merito alle sopraindicate
riconferme, le Amministrazioni comunali, l'Azienda Unita' sanitaria
locale e l'apposita Commissione provinciale;
considerato che il Comune di Misano Adriatico, con popolazione di n.
9.095 abitanti e n. 2 sedi farmaceutiche, ha riproposto la richiesta
di istituzione di una terza sede farmaceutica da ubicare nella
frazione Misano Monte, in base al criterio topografico e di
viabilita';
ritenuto di poter accogliere tale richiesta in quanto e' stata
congruamente evidenziata la sussistenza dei requisiti previsti
dall'art. 104 del TU Leggi sanitarie 1265/34, come modificato
dall'art. 2 della Legge 362/91, in particolare la distanza dalla
farmacia piu' vicina aperta al pubblico, che e' superiore a 3 km.;
considerato che il Comune di Rimini, con popolazione di n.129.598
abitanti e n. 33 sedi farmaceutiche, ha evidenziato l'opportunita' di
individuare una nuova sede farmaceutica in zone periferiche dalla
citta' mediante trasferimento di una di quelle situate nel centro
storico;
ritenuta la necessita' di procedere ad una approfondita valutazione
sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 della Legge 362/91,
essendo state identificate piu' di una zona carente e non essendo
stati specificati in termini quantitativi gli eventuali spostamenti
della popolazione residente, ne' sono state fornite indicazioni
sull'esistenza di nuovi insediamenti abitativi;
ritenuto pertanto di non accogliere, allo stato degli atti, la
richiesta di individuazione di una nuova sede farmaceutica per
trasferimento dal centro storico;
considerato che la dott.ssa Tullia Turchi, titolare della sede
farmaceutica n. 7 del comune di Rimini, ha chiesto la variazione dei
confini della propria sede, e conseguentemente, la modifica della
sede n. 8, al fine di ricomprendere una parte del territorio in cui
trasferire i locali della farmacia, onde rendere l'attivita' svolta
piu' decorosa e consona al tipo di servizio fornito;
ritenuto di poter accogliere tale richiesta, condivisa
dall'Amministrazione comunale, dall'Azienda Unita' sanitaria locale e
dalla Commissione provinciale, stante l'impossibilita' di reperire
altri locali idonei all'interno della stessa sede, e comunque perche'
finalizzata al miglioramento dell'assistenza farmaceutica;
considerato che il Comune di Santarcangelo di Romagna, con
popolazione di n. 17.933 abitanti e n. 4 sedi farmaceutiche, ha
richiesto l'istituzione di una quinta sede sulla base del criterio
demografico;
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta in quanto non
sussistono i requisiti demografici previsti dall'art. 1 della Legge
362/91;
considerato inoltre che lo stesso Comune di Santarcangelo di Romagna,
con deliberazione di Giunta n. 10 del 18/1/1997, preso atto
dell'impossibilita' di esercitare il diritto di prelazione per
l'assunzione in gestione della sede farmaceutica n. 4, urbana, di
nuova istituzione, vi ha rinunciato;
rilevato pertanto che la sede farmaceutica n. 4 del comune di
Santarcangelo di Romagna, urbana, deve essere classificata privata, e
di conseguenza affidato il relativo diritto di esercizio mediante
concorso pubblico;
visti i pareri favorevoli delle proposte regionali espressi dal
Comune di Misano Adriatico, Santarcangelo di Romagna e, limitatamente
alla proposta di variazione dei confini delle sedi farmaceutiche n. 7
e n. 8, del comune di Rimini;
visti i pareri favorevoli espressi dall'Azienda Unita' sanitaria
locale di Rimini, dalla Commissione provinciale e dall'Ordine dei
Farmacisti in ordine alla istituzione della sede n. 3 del comune di
Misano Adriatico; dall'Azienda Unita' sanitaria locale e dalla
Commissione provinciale in ordine alla variazione dei confini delle
sedi n. 7 e n. 8 del comune di Rimini ed alla conferma della vigente
pianta organica per il Comune di Santarcangelo di Romagna;
ritenuta necessaria ed opportuna la classificazione di ogni farmacia
in urbana o rurale ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art.
1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e dell'articolo unico della Legge
5 marzo 1973, n. 40;
visti i dati della rilevazione relativa alla popolazione residente
nei Comuni della provincia di Rimini al 31 dicembre 1995, pubblicata
dall'Istituto Centrale di Statistica;
dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del TU Leggi
sanitarie 1265/34 come modificato dall'art. 2 della Legge 362/91, le
farmacie gia' aperte sulla base del solo criterio della distanza,
sono riassorbite nel numero delle farmacie stabilito in base al
parametro della popolazione nel caso in cui il rapporto
farmacie-popolazione sia quello previsto dall'art. 1 della Legge
475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91;
visto il TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934,
n. 1265;
vista la Legge 8 marzo 1968, n. 221;
vista la Legge 2 aprile 1968, n. 475;
visto il DPR 21 agosto 1971, n. 1275;
vista la Legge 5 marzo 1973, n. 40;
vista la L.R. 16 luglio 1982, n. 32;
vista la Legge 22 dicembre 1984, n. 892;
vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142;vista la Legge 8 novembre 1991,
n. 362;
tutto quanto sopra visto, rilevato, considerato;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Distretti sanitari, sig. Alberto Andreotti, in merito alla
regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi
sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della
deliberazione di Giunta regionale 2541/95;
dato atto inoltre del parere favorevole espresso dal Direttore
generale Sanita' e Servizi sociali, dott. Francesco Taroni, in merito
alla legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi
sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della
deliberazione di Giunta regionale 2541/95;
su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare la pianta organica delle farmacie urbane e rurali dei
Comuni della provincia di Rimini, acquisita agli atti dell'Ufficio
Assistenza medica di base e farmaceutica con protocollo n. 5027/BAS
del 15 dicembre 1997;
b) di dichiarare riassorbite nel numero complessivo delle farmacie
stabilito in base al parametro della popolazione di cui all'art. 1
della Legge 475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91, le
farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza, di cui
all'art. 104 del TU Leggi sanitarie 1265/34, nel caso in cui il
rapporto popolazione-farmacie sia quello previsto dal citato art. 1
della Legge 362/91;
c) la presente deliberazione, unitamente alla pianta organica, sara'
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e
agli Albi pretori dei Comuni della provincia di Rimini.
(segue Pianta organica)