DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 2555
Revisione biennale della pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Forli'-Cesena, relativamente all'anno 1996
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che ogni Comune deve avere la propria pianta organica delle
farmacie nella quale sono determinati il numero, le relative sedi
farmaceutiche e loro delimitazione territoriale;
- che l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, prevede la
revisione della pianta organica delle farmacie negli anni pari,
secondo le modalita' e sulla scorta dei dati acquisiti ai sensi del
medesimo articolo;
- che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8/11/1991, n.362
"Norme di riordino del settore farmaceutico", la revisione deve tener
conto della popolazione residente in ogni singolo comune secondo i
seguenti criteri:
1) il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.
La popolazione eccedente e' computata, rispetto ai parametri numerici
indicati, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad
almeno il 50% dei parametri stessi;
2) l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al
sopraccitato criterio della popolazione e secondo quanto disposto
dall'art. 104 del TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27
luglio 1934, n. 1265 cosi' come sostituito dall'art. 2 della Legge
362/91, comportera' che la farmacia di nuova istituzione disti almeno
3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni
diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino
a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune;
3) in sede di revisione della pianta organica le farmacie gia' aperte
in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella
determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in
base al parametro della popolazione e qualora eccedenti rispetto ai
parametri indicati al n. 1, sono considerate in soprannumero ai sensi
dell'art. 380, comma 2 del TU delle leggi sanitarie;
4) gli intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione
del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo
degli abitanti, potranno dar luogo ad una nuova determinazione della
circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Potranno essere autorizzati,
su domanda dei relativi titolari delle farmacie, i trasferimenti
delle farmacie nell'ambito del comune in zone di nuovo insediamento
abitativo, tenuto conto delle esigenze della assistenza farmaceutica
determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato
il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi
dell'art. 1 della Legge 2/4/1968, n. 475, cosi' come modificato
dall'art. 1 della Legge 8/11/1991, n.362;
- che l'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32 ha riservato la
competenza in merito alla formazione e revisione della pianta
organica delle farmacie, alla Giunta regionale;
- che l'art. 50 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ha modificato in
60 giorni il termine perentorio previsto dall'art. 2 della L.R. 16
luglio 1982, n. 32, per l'espressione dei pareri obbligatori relativi
alle piante organiche delle farmacie;
richiamata la nota n. 51069/BAS del 27 dicembre 1996 del Direttore
generale alla Sanita' e Servizi sociali con la quale e' stata avviata
la procedura di revisione della pianta organica delle farmacie
relativamente all'anno 1996 e sono state richieste ai Comuni, alle
Aziende Unita' sanitarie locali ed alle apposite Commissioni
provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,
eventuali proposte di modifica della vigente pianta organica;
preso atto delle proposte formulate e dei pareri espressi, in
ossequio al disposto dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,
dagli Enti locali ed organi sopra indicati;
rilevato che per i Comuni di Bagno di Romagna, Bertinoro, Castrocaro
Terme e Terra del Sole, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola,
Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato
Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico San Benedetto, Predappio,
Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli,
Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone,
Tredozio, Verghereto, la vigente pianta organica soddisfa le esigenze
della popolazione residente nei comuni stessi;
sentiti per il parere di competenza, in merito alle sopraindicate
riconferme, le Amministrazioni comunali, l'Azienda Unita' sanitaria
locale e l'apposita Commissione provinciale;
considerato che il Comune di Borghi, con popolazione di n.1.906
abitanti e n. 1 sede farmaceutica, ha richiesto l'istituzione di una
seconda sede farmaceutica da ubicare nel capoluogo, sulla base del
criterio topografico e di viabilita';
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta in quanto non
sussistono i requisiti rigorosamente e specificatamente richiesti
dall'art. 104 del TU leggi sanitarie, cosi' come sostituito dall'art.
2 della Legge 362/91, dando atto inoltre della congruita'
dell'assistenza farmaceutica a seguito del rilascio di autorizzazione
al trasferimento nella frazione Lo Stradone della farmacia gia'
ubicata nel capoluogo;
sentito, per il parere di competenza in merito alla proposta
regionale l'Amministrazione comunale di Borghi, che ha riconfermato
la richiesta di istituzione di una seconda sede farmaceutica;
considerato che il Comune di Cesena, con popolazione di n.89.307
abitanti e n. 23 sedi farmaceutiche, ha richiesto, a seguito di
trasferimento dei locali della farmacia afferente la sede
farmaceutica n. 9, la ridescrizione delle sedi farmaceutiche n.16 e
n. 17;
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta perche' formulata
tardivamente, quando cioe' risultava impossibile richiedere il parere
di merito ai competenti organi consultivi nel rispetto dei termini
previsti dall'art. 50 della Legge 142/90 e dall'art. 2, ultimo comma,
della L.R. 32/82;
considerato che con deliberazione di Giunta regionale 19 marzo 1996,
n. 453, in accoglimento della richiesta del comune di Forli', e'
stata riconfermata l'istituzione di una sede farmaceutica nella zona
Romiti di tale comune, disponibile per solo trasferimento dal centro
storico, nel quale sono ubicate n. 11 delle n. 28 farmacie di Forli';
rilevato che il TAR Emilia-Romagna, Sezione di Bologna, con ordinanze
n. 429 e n. 430 del 9 luglio 1997 ha respinto le domande incidentali
di sospensione della suindicata deliberazione regionale avanzata
unitamente ai ricorsi avverso la stessa;
dato atto che la delibera di Giunta regionale 453/96, allo stato
degli atti, dispiega appieno la sua efficacia;
ritenuta l'opportunita', nel riconfermare l'istituzione di una nuova
sede farmaceutica nella zona Romiti, di avviare la procedura per la
assegnazione, poiche' sussiste la necessita' non ulteriormente
procrastinabile, di assicurare l'assistenza farmaceutica in una zona
priva da tempo del servizio;
preso atto che con deliberazione della Giunta regionale n.2341 del 9
dicembre 1997 si e' provveduto a indire una selezione pubblica per
l'assegnazione della sede farmaceutica n. 29 ubicata nella zona
Romiti del comune di Forli';
atteso che, a seguito dell'assegnazione, si provvedera' nell'ambito
della revisione della pianta organica per l'anno 1998 a cancellare la
sede farmaceutica ubicata nel centro storico della citta', trasferita
in zona Romiti, ed a ridefinire i confini delle sedi rimaste nel
centro storico;
visti i pareri favorevoli in merito alla proposta stessa espressi
dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Cesena e dall'Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Forli'-Cesena;
sentito altresi', per il parere di competenza in merito alla proposta
regionale, la competente Commissione provinciale che si e' trovata
nell'impossibilita' oggettiva di formularlo nel rispetto dei
perentori termini di legge;
ritenuta necessaria ed opportuna la classificazione di ogni farmacia
in urbana o rurale ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art.
1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e dell'articolo unico della Legge
5 marzo 1973, n. 40;
visti i dati della rilevazione relativa alla popolazione residente
nei Comuni della provincia di Forli'-Cesena al 31 dicembre 1995,
pubblicata dall'Istituto Centrale di Statistica;
dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del TU Leggi
sanitarie 1265/34 come modificato dall'art. 2 della Legge 362/91, le
farmacie gia' aperte sulla base del solo criterio della distanza,
sono riassorbite nel numero delle farmacie stabilito in base al
parametro della popolazione nel caso in cui il rapporto
farmacie-popolazione sia quello previsto dall'art. 1 della Legge
475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91;
visto il TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934,
n. 1265;
vista la Legge 8 marzo 1968, n. 221;
vista la Legge 2 aprile 1968, n. 475;
visto il DPR 21 agosto 1971, n. 1275;
vista la Legge 5 marzo 1973, n. 40;
vista la L.R. 16 luglio 1982, n. 32;
vista la Legge 22 dicembre 1984, n. 892;
vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142;
vista la Legge 8 novembre 1991, n. 362;
tutto quanto sopra visto, rilevato, considerato;dato atto del parere
favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Distretti sanitari,
sig. Alberto Andreotti, in merito alla regolarita' tecnica del
presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi sesto e settimo, della
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della deliberazione di Giunta
regionale 2541/95;
dato atto inoltre del parere favorevole espresso dal Direttore
generale Sanita' e Servizi sociali, dott. Francesco Taroni, in merito
alla legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi
sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della
deliberazione di Giunta regionale 2541/95;
su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare la pianta organica delle farmacie urbane e rurali dei
Comuni della provincia di Forli'-Cesena, acquisita agli atti
dell'Ufficio Assistenza medica di base e farmaceutica con protocollo
n. 50277/BAS del 15 dicembre 1997;
b) di dichiarare riassorbite nel numero complessivo delle farmacie
stabilito in base al parametro della popolazione di cui all'art. 1
della Legge 475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91, le
farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza, di cui
all'art. 104 del TU Leggi sanitarie 1265/34, nel caso in cui il
rapporto popolazione-farmacie sia quello previsto dal citato art. 1
della Legge 362/91;
c) la presente deliberazione, unitamente alla pianta organica, sara'
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e
agli Albi pretori dei Comuni della provincia di Forli'-Cesena.
(segue Pianta organica)