REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 2555

Revisione biennale della pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Forli'-Cesena, relativamente all'anno 1996

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che ogni Comune deve avere la propria pianta organica delle                   
farmacie nella quale sono determinati il numero, le relative sedi               
farmaceutiche e loro delimitazione territoriale;                                
- che l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, prevede la                    
revisione della pianta organica delle farmacie negli anni pari,                 
secondo le modalita' e sulla scorta dei dati acquisiti ai sensi del             
medesimo articolo;                                                              
- che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8/11/1991,  n.362                
"Norme di riordino del settore farmaceutico", la revisione deve tener           
conto della popolazione residente in ogni singolo comune secondo i              
seguenti criteri:                                                               
1) il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una           
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500           
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.                 
La popolazione eccedente e' computata, rispetto ai parametri numerici           
indicati, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad            
almeno il 50% dei parametri stessi;                                             
2) l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al                       
sopraccitato criterio della popolazione e secondo quanto disposto               
dall'art. 104 del TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27                 
luglio 1934, n. 1265 cosi' come sostituito dall'art. 2 della Legge              
362/91, comportera' che la farmacia di nuova istituzione disti almeno           
3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni                 
diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino            
a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune;                   
3) in sede di revisione della pianta organica le farmacie gia' aperte           
in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella                  
determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in               
base al parametro della popolazione e qualora eccedenti rispetto ai             
parametri indicati al n. 1, sono considerate in soprannumero ai sensi           
dell'art. 380, comma 2 del TU delle leggi sanitarie;                            
4) gli intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione              
del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo           
degli abitanti, potranno dar luogo ad una nuova determinazione della            
circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Potranno essere autorizzati,           
su domanda dei relativi titolari delle farmacie, i trasferimenti                
delle farmacie nell'ambito del comune in zone di nuovo insediamento             
abitativo, tenuto conto delle esigenze della assistenza farmaceutica            
determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato             
il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi                  
dell'art. 1 della Legge 2/4/1968, n. 475, cosi' come modificato                 
dall'art. 1 della Legge 8/11/1991,  n.362;                                      
- che l'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32 ha riservato la                 
competenza in merito alla formazione e revisione della pianta                   
organica delle farmacie, alla Giunta regionale;                                 
- che l'art. 50 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ha modificato in             
60 giorni il termine perentorio previsto dall'art. 2 della L.R. 16              
luglio 1982, n. 32, per l'espressione dei pareri obbligatori relativi           
alle piante organiche delle farmacie;                                           
richiamata la nota n. 51069/BAS del 27 dicembre 1996 del Direttore              
generale alla Sanita' e Servizi sociali con la quale e' stata avviata           
la procedura di revisione della pianta organica delle farmacie                  
relativamente all'anno 1996 e sono state richieste ai Comuni, alle              
Aziende Unita' sanitarie locali ed alle apposite Commissioni                    
provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,                 
eventuali proposte di modifica della vigente pianta organica;                   
preso atto delle proposte formulate e dei pareri espressi, in                   
ossequio al disposto dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,              
dagli Enti locali ed organi sopra indicati;                                     
rilevato che per i Comuni di Bagno di Romagna, Bertinoro, Castrocaro            
Terme e Terra del Sole, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola,             
Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato           
Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico San Benedetto, Predappio,               
Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli,                
Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone,             
Tredozio, Verghereto, la vigente pianta organica soddisfa le esigenze           
della popolazione residente nei comuni stessi;                                  
sentiti per il parere di competenza, in merito alle sopraindicate               
riconferme, le Amministrazioni comunali, l'Azienda Unita' sanitaria             
locale e l'apposita Commissione provinciale;                                    
considerato che il Comune di Borghi, con popolazione di  n.1.906                
abitanti e n. 1 sede farmaceutica, ha richiesto l'istituzione di una            
seconda sede farmaceutica da ubicare nel capoluogo, sulla base del              
criterio topografico e di viabilita';                                           
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta in quanto non                   
sussistono i requisiti rigorosamente e specificatamente richiesti               
dall'art. 104 del TU leggi sanitarie, cosi' come sostituito dall'art.           
2 della Legge 362/91, dando atto inoltre della congruita'                       
dell'assistenza farmaceutica a seguito del rilascio di autorizzazione           
al trasferimento nella frazione Lo Stradone della farmacia gia'                 
ubicata nel capoluogo;                                                          
sentito, per il parere di competenza in merito alla proposta                    
regionale l'Amministrazione comunale di Borghi, che ha riconfermato             
la richiesta di istituzione di una seconda sede farmaceutica;                   
considerato che il Comune di Cesena, con popolazione di  n.89.307               
abitanti e n. 23 sedi farmaceutiche, ha richiesto, a seguito di                 
trasferimento dei locali della farmacia afferente la sede                       
farmaceutica n. 9, la ridescrizione delle sedi farmaceutiche  n.16 e            
n. 17;                                                                          
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta perche' formulata               
tardivamente, quando cioe' risultava impossibile richiedere il parere           
di merito ai competenti organi consultivi nel rispetto dei termini              
previsti dall'art. 50 della Legge 142/90 e dall'art. 2, ultimo comma,           
della L.R. 32/82;                                                               
considerato che con deliberazione di Giunta regionale 19 marzo 1996,            
n. 453, in accoglimento della richiesta del comune di Forli', e'                
stata riconfermata l'istituzione di una sede farmaceutica nella zona            
Romiti di tale comune, disponibile per solo trasferimento dal centro            
storico, nel quale sono ubicate n. 11 delle n. 28 farmacie di Forli';           
rilevato che il TAR Emilia-Romagna, Sezione di Bologna, con ordinanze           
n. 429 e n. 430 del 9 luglio 1997 ha respinto le domande incidentali            
di sospensione della suindicata deliberazione regionale avanzata                
unitamente ai ricorsi avverso la stessa;                                        
dato atto che la delibera di Giunta regionale 453/96, allo stato                
degli atti, dispiega appieno la sua efficacia;                                  
ritenuta l'opportunita', nel riconfermare l'istituzione di una nuova            
sede farmaceutica nella zona Romiti, di avviare la procedura per la             
assegnazione, poiche' sussiste la necessita' non ulteriormente                  
procrastinabile, di assicurare l'assistenza farmaceutica in una zona            
priva da tempo del servizio;                                                    
preso atto che con deliberazione della Giunta regionale  n.2341 del 9           
dicembre 1997 si e' provveduto a indire una selezione pubblica per              
l'assegnazione della sede farmaceutica n. 29 ubicata nella zona                 
Romiti del comune di Forli';                                                    
atteso che, a seguito dell'assegnazione, si provvedera' nell'ambito             
della revisione della pianta organica per l'anno 1998 a cancellare la           
sede farmaceutica ubicata nel centro storico della citta', trasferita           
in zona Romiti, ed a ridefinire i confini delle sedi rimaste nel                
centro storico;                                                                 
visti i pareri favorevoli in merito alla proposta stessa espressi               
dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Cesena e dall'Ordine dei                
Farmacisti della Provincia di Forli'-Cesena;                                    
sentito altresi', per il parere di competenza in merito alla proposta           
regionale, la competente Commissione provinciale che si e' trovata              
nell'impossibilita' oggettiva di formularlo nel rispetto dei                    
perentori termini di legge;                                                     
ritenuta necessaria ed opportuna la classificazione di ogni farmacia            
in urbana o rurale ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art.           
1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e dell'articolo unico della Legge           
5 marzo 1973, n. 40;                                                            
visti i dati della rilevazione relativa alla popolazione residente              
nei Comuni della provincia di Forli'-Cesena al 31 dicembre 1995,                
pubblicata dall'Istituto Centrale di Statistica;                                
dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del TU Leggi                  
sanitarie 1265/34 come modificato dall'art. 2 della Legge 362/91, le            
farmacie gia' aperte sulla base del solo criterio della distanza,               
sono riassorbite nel numero delle farmacie stabilito in base al                 
parametro della popolazione nel caso in cui il rapporto                         
farmacie-popolazione sia quello previsto dall'art. 1 della Legge                
475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91;                          
visto il TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934,             
n. 1265;                                                                        
vista la Legge 8 marzo 1968, n. 221;                                            
vista la Legge 2 aprile 1968, n. 475;                                           
visto il DPR 21 agosto 1971, n. 1275;                                           
vista la Legge 5 marzo 1973, n. 40;                                             
vista la L.R. 16 luglio 1982, n. 32;                                            
vista la Legge 22 dicembre 1984, n. 892;                                        
vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142;                                           
vista la Legge 8 novembre 1991, n. 362;                                         
tutto quanto sopra visto, rilevato, considerato;dato atto del parere            
favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Distretti sanitari,           
sig. Alberto Andreotti, in merito alla regolarita' tecnica del                  
presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi sesto e settimo, della               
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della deliberazione di Giunta              
regionale 2541/95;                                                              
dato atto inoltre del parere favorevole espresso dal Direttore                  
generale Sanita' e Servizi sociali, dott. Francesco Taroni, in merito           
alla legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi                
sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della               
deliberazione di Giunta regionale 2541/95;                                      
su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita',                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare la pianta organica delle farmacie urbane e rurali dei           
Comuni della provincia di Forli'-Cesena, acquisita agli atti                    
dell'Ufficio Assistenza medica di base e farmaceutica con protocollo            
n. 50277/BAS del 15 dicembre 1997;                                              
b) di dichiarare riassorbite nel numero complessivo delle farmacie              
stabilito in base al parametro della popolazione di cui all'art. 1              
della Legge 475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91, le           
farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza, di cui            
all'art. 104 del TU Leggi sanitarie 1265/34, nel caso in cui il                 
rapporto popolazione-farmacie sia quello previsto dal citato art. 1             
della Legge 362/91;                                                             
c) la presente deliberazione, unitamente alla pianta organica, sara'            
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e              
agli Albi pretori dei Comuni della provincia di Forli'-Cesena.                  
(segue Pianta organica)                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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