REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 2553

Revisione biennale della pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Ferrara, relativamente all'anno 1996

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che ogni Comune deve avere la propria pianta organica delle                   
farmacie nella quale sono determinati il numero, le relative sedi               
farmaceutiche e loro delimitazione territoriale;                                
- che l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, prevede la                    
revisione della pianta organica delle farmacie negli anni pari,                 
secondo le modalita' e sulla scorta dei dati acquisiti ai sensi del             
medesimo articolo;                                                              
- che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8/11/1991,  n.362                
"Norme di riordino del settore farmaceutico", la revisione deve tener           
conto della popolazione residente in ogni singolo comune secondo i              
seguenti criteri:                                                               
1) il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una           
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500           
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.                 
La popolazione eccedente e' computata, rispetto ai parametri numerici           
indicati, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad            
almeno il 50% dei parametri stessi;                                             
2) l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al                       
sopraccitato criterio della popolazione e secondo quanto disposto               
dall'art. 104 del TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27                 
luglio 1934, n. 1265 cosi' come sostituito dall'art. 2 della Legge              
362/91, comportera' che la farmacia di nuova istituzione disti almeno           
3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni                 
diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino            
a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune;                   
3) in sede di revisione della pianta organica le farmacie gia' aperte           
in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella                  
determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in               
base al parametro della popolazione e qualora eccedenti rispetto ai             
parametri indicati al n. 1, sono considerate in soprannumero ai sensi           
dell'art. 380, comma 2 del TU delle leggi sanitarie;                            
4) gli intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione              
del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo           
degli abitanti, potranno dar luogo ad una nuova determinazione della            
circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Potranno essere autorizzati,           
su domanda dei relativi titolari delle farmacie, i trasferimenti                
delle farmacie nell'ambito del comune in zone di nuovo insediamento             
abitativo, tenuto conto delle esigenze della assistenza farmaceutica            
determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato             
il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi                  
dell'art. 1 della Legge 2/4/1968, n. 475, cosi' come modificato                 
dall'art. 1 della Legge 8/11/1991,  n.362;                                      
- che l'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32 ha riservato la                 
competenza in merito alla formazione e revisione della pianta                   
organica delle farmacie, alla Giunta regionale;                                 
- che l'art. 50 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ha modificato in             
60 giorni il termine perentorio previsto dall'art. 2 della L.R. 16              
luglio 1982, n. 32, per l'espressione dei pareri obbligatori relativi           
alle piante organiche delle farmacie;                                           
richiamate le note n. 14617/BAS del 14 aprile 1997 e  n.15882/BAS del           
21 aprile 1997 del Direttore generale alla Sanita' e Servizi sociali            
con le quali sono state avviate le procedure di revisione della                 
pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Ferrara,           
relativamente all'anno 1996 e sono state richieste ai Comuni, alle              
Aziende Unita' sanitarie locali ed alle apposite Commissioni                    
provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,                 
eventuali proposte di modifica alla vigente pianta organica;                    
preso atto delle proposte formulate e dei pareri espressi, in                   
ossequio al disposto dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,              
dagli Enti locali ed organi sopra indicati;                                     
rilevato che per i Comuni di Argenta, Berra, Bondeno, Cento,                    
Codigoro, Comacchio, Copparo, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia,              
Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Migliarino, Migliaro, Mirabello,               
Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Sant'Agostino,                   
Tresigallo, Vigarano Mainarda e Voghiera, la vigente pianta organica            
soddisfa le esigenze della popolazione residente nei comuni stessi;             
sentiti, per il parere di competenza in merito alle sopraindicate               
riconferme, le Amministrazioni comunali, l'Azienda Unita' sanitaria             
locale e l'apposita Commissione provinciale;                                    
considerato che il dott. Daniele Donini, titolare della sede                    
farmaceutica n. 6 del Comune di Ferrara, ha chiesto il trasferimento            
dalla attuale ubicazione in Ferrara, in Corso Giovecca  n.27, alla              
zona di Borgo Punta Morari, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della                
Legge 8 novembre 1991, n. 362;                                                  
rilevato che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1433 in data             
28 luglio 1997, adottata in ottemperanza all'ordinanza  n.385/97 in             
data 25 giugno 1997, del TAR Emilia-Romagna, Sezione I, ha provveduto           
in merito alla suindicata richiesta deliberando il non accoglimento             
in quanto ritenuti non sussistenti i presupposti previsti dal citato            
art. 5, comma 2, della Legge 362/91; la zona Borgo Punta Morari                 
infatti non si configura come nuovo insediamento abitativo e, pur               
presentando un aumento nel numero dei residenti, secondo i dati                 
forniti dall'Ufficio Statistico del Comune di Ferrara nel periodo               
1991-1994, non sussistono carenze di assistenza farmaceutica, gia'              
pienamente soddisfatte dalle farmacie vicinori;                                 
considerato che l'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Ferrara, ha           
richiesto, in nome e per conto del Comune di Ferrara, titolare della            
sede farmaceutica n. 46, il trasferimento di tale sede dalla attuale            
ubicazione in Ferrara, Via Pontegradella  n.381 alla zona Morari, nel           
Centro Commerciale Iperconad in fase di costruzione;                            
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta poiche' non                     
sussistono i presupposti previsti dall'art. 5, comma 2, della Legge             
362/91, in particolare in quanto la zona di Borgo Punta Morari non si           
configura come nuovo insediamento abitativo e, pur presentando un               
aumento nel numero dei residenti, secondo i dati forniti dall'Ufficio           
Statistico del Comune di Ferrara nel periodo 1991-1994, non                     
sussistono carenze di assistenza farmaceutica;                                  
considerato che la dott.ssa M. Paola Sabbioni, titolare della sede              
farmaceutica n. 42 del Comune di Ferrara, ha richiesto il                       
trasferimento dalla attuale ubicazione in frazione Montalbano alla              
localita' di Malborghetto di Boara, ai sensi del citato art. 5, comma           
2, della Legge 362/91;                                                          
ritenuto di poter accogliere tale richiesta, in quanto sussistono i             
requisiti di cui all'art. 5 della Legge 362/91, e piu' precisamente:            
la localita' di Malborghetto di Boara e' zona di nuovo insediamento             
abitativo, percentualmente il piu' alto dell'intero Comune (1.681               
abitanti nell'anno 1995); risulta carente di assistenza farmaceutica;           
le farmacie piu' vicine aperte al pubblico sono ubicate ad una                  
distanza superiore a 4 Km e risulta particolarmente disagevole il               
loro raggiungimento, soprattutto tramite i mezzi di trasporto                   
pubblico; tale carenza e' da tempo evidenziata dall'Amministrazione             
comunale che, in occasione della revisione della pianta organica                
delle farmacie per l'anno 1992, aveva richiesto, col parere                     
favorevole della competente USL, l'istituzione in Malborghetto di una           
nuova sede farmaceutica; la popolazione residente nella frazione di             
Montalbano ha, per contro, registrato un sensibile calo; le farmacie,           
infine, ubicate nelle vicine frazioni di Gallo e S. Martino (a poco             
piu' di 1 Km di distanza) sono in grado di assicurare alla                      
popolazione di Montalbano la necessaria assistenza farmaceutica senza           
particolare disagio;                                                            
considerato che il Comune di Massa Fiscaglia, con popolazione di n.             
4.031 abitanti e n. 1 sede farmaceutica, ha richiesto l'istituzione             
di una seconda sede farmaceutica sulla base del criterio topografico            
e di viabilita';                                                                
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta in quanto formulata             
tardivamente, quando cioe' risultava impossibile richiedere il parere           
in merito ai competenti organi consultivi nel rispetto dei termini              
previsti dall'art. 50 della Legge 142/90 e dall'art. 2, ultimo comma,           
della L.R. 32/82;                                                               
visto il parere favorevole alle proposte regionali espresso dal                 
Comune di Ferrara, dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara e            
dalla competente Commissione provinciale;                                       
sentito per il parere di competenza l'Ordine dei Farmacisti di                  
Ferrara che esprime parere contrario tanto alla proposta regionale di           
trasferimento della sede farmaceutica n. 42 del Comune di Ferrara               
dalla localita' di Montalbano pur evidenziando la necessita' di                 
assistenza farmaceutica nella frazione di Malborghetto di Boara,                
quanto alla proposta di non accoglimento dell'istanza di                        
trasferimento dal centro storico della sede n. 6 in localita' Borgo             
Punta Morari, pur riconsiderando che in tale zona "non sussistono               
carenze di assistenza farmaceutica gia' pienamente soddisfatte dalle            
farmacie attualmente esistenti";                                                
ritenuta necessaria ed opportuna la classificazione di ogni farmacia            
in urbana o rurale ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art.           
1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e dell'articolo unico della Legge           
5 marzo 1973, n. 40;                                                            
visti i dati della rilevazione relativa alla popolazione residente              
nei Comuni della provincia di Ferrara al 31 dicembre 1995, pubblicata           
dall'Istituto Centrale di Statistica;                                           
dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del TU leggi                  
sanitarie 1265/34 come modificato dall'art. 2 della Legge 362/91, le            
farmacie gia' aperte sulla base del solo criterio della distanza,               
sono riassorbite nel numero delle farmacie stabilito in base al                 
parametro della popolazione nel caso in cui il rapporto                         
farmacie-popolazione sia quello previsto dall'art. 1 della Legge                
475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91;                          
visto il TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934,             
n. 1265;                                                                        
vista la Legge 8 marzo 1968, n. 221;                                            
vista la Legge 2 aprile 1968, n. 475;visto il DPR 21 agosto 1971, n.            
1275;                                                                           
vista la Legge 5 marzo 1973, n. 40;                                             
vista la L.R. 16 luglio 1982, n. 32;                                            
vista la Legge 22 dicembre 1984, n. 892;                                        
vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142;                                           
vista la Legge 8 novembre 1991, n. 362;                                         
tutto quanto sopra visto, rilevato, considerato;                                
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Distretti sanitari, sig. Alberto Andreotti, in merito alla             
regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi              
sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della               
deliberazione di Giunta regionale 2541/95;                                      
dato atto inoltre del parere favorevole espresso dal Direttore                  
generale Sanita' e Servizi sociali, dott. Francesco Taroni, in merito           
alla legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi                
sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della               
deliberazione di Giunta regionale 2541/95;                                      
su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita';                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare la pianta organica delle farmacie urbane e rurali dei           
comuni della provincia di Ferrara, acquisita agli atti dell'Ufficio             
Assistenza medica di base e farmaceutica con protocollo n. 50274/BAS            
del 15 dicembre 1997;                                                           
b) di dichiarare riassorbite nel numero complessivo delle farmacie              
stabilito in base al parametro della popolazione di cui all'art. 1              
della Legge 475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91, le           
farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza, di cui            
all'art. 104 del TU leggi sanitarie 1265/34, nel caso in cui il                 
rapporto popolazione/farmacie sia quello previsto dal citato art. 1             
della Legge 362/91;                                                             
c) la presente deliberazione, unitamente alla pianta organica, sara'            
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e              
agli Albi pretori dei Comuni della Provincia di Ferrara.                        
(segue Pianta organica)                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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