REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 2552

Revisione biennale della pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Bologna, relativamente all'anno 1996

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che ogni Comune deve avere la propria pianta organica delle                   
farmacie nella quale sono determinati il numero, le relative sedi               
farmaceutiche e loro delimitazione territoriale;                                
- che l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, prevede la                    
revisione della pianta organica delle farmacie negli anni pari,                 
secondo le modalita' e sulla scorta dei dati acquisiti ai sensi del             
medesimo articolo;                                                              
- che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8/11/1991,  n.362                
"Norme di riordino del settore farmaceutico", la revisione deve tener           
conto della popolazione residente in ogni singolo comune secondo i              
seguenti criteri:                                                               
1) il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una           
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500           
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.                 
La popolazione eccedente e' computata, rispetto ai parametri numerici           
indicati, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad            
almeno il 50% dei parametri stessi;                                             
2) l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al                       
sopraccitato criterio della popolazione e secondo quanto disposto               
dall'art. 104 del TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27                 
luglio 1934, n. 1265 cosi' come sostituito dall'art. 2 della Legge              
362/91, comportera' che la farmacia di nuova istituzione disti almeno           
3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni                 
diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino            
a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune;                   
3) in sede di revisione della pianta organica le farmacie gia' aperte           
in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella                  
determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in               
base al parametro della popolazione e qualora eccedenti rispetto ai             
parametri indicati al n. 1, sono considerate in soprannumero ai sensi           
dell'art. 380, comma 2 del TU delle leggi sanitarie;                            
4) gli intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione              
del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo           
degli abitanti, potranno dar luogo ad una nuova determinazione della            
circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Potranno essere autorizzati,           
su domanda dei relativi titolari delle farmacie, i trasferimenti                
delle farmacie nell'ambito del comune in zone di nuovo insediamento             
abitativo, tenuto conto delle esigenze della assistenza farmaceutica            
determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato             
il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi                  
dell'art. 1 della Legge 2/4/1968, n. 475, cosi' come modificato                 
dall'art. 1 della Legge 8/11/1991,  n.362;                                      
- che l'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32 ha riservato la                 
competenza in merito alla formazione e revisione della pianta                   
organica delle farmacie, alla Giunta regionale;                                 
- che l'art. 50 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ha modificato in             
60 giorni il termine perentorio previsto dall'art. 2 della L.R. 16              
luglio 1982, n. 32, per l'espressione dei pareri obbligatori relativi           
alle piante organiche delle farmacie;                                           
richiamata la nota n. 51069/BAS del 27 dicembre 1996 del Direttore              
generale alla Sanita' e Servizi sociali con la quale e' stata avviata           
la procedura di revisione della pianta organica delle farmacie                  
relativamente all'anno 1996 e sono state richieste ai Comuni, alle              
Aziende Unita' sanitarie locali ed alle apposite Commissioni                    
provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,                 
eventuali proposte di modifica alla vigente pianta organica;                    
preso atto delle proposte formulate e dei pareri espressi, in                   
ossequio al disposto dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,              
dagli Enti locali ed organi sopra indicati;                                     
rilevato che per i Comuni di Anzola dell'Emilia, Baricella, Bologna,            
Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano, Casalecchio             
di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di              
Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castello d'Argile, Castello di                 
Serravalle, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso,                
Castiglione dei Pepoli, Crespellano, Crevalcore, Dozza, Fontanelice,            
Gaggio Montano, Galliera, Granaglione, Granarolo dell'Emilia,                   
Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo,              
Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monterenzio,             
Monte San Pietro, Monteveglio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia,            
Pianoro, Pieve di Cento, Porretta Terme, Sala Bolognese, San                    
Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in                  
Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata              
Bolognese, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, la vigente pianta                   
organica soddisfa le esigenze della popolazione residente nei comuni            
stessi;                                                                         
sentiti, per il parere di competenza in merito alle sopraindicate               
riconferme, le Amministrazioni comunali, le Aziende Unita' sanitarie            
locali e l'apposita Commissione provinciale;                                    
considerato che il Comune di Argelato, con popolazione di n. 7.787              
abitanti e n. 2 sedi farmaceutiche, ha richiesto l'istituzione di una           
terza sede farmaceutica da ubicare nella frazione di Funo, presso il            
Centergross;                                                                    
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta in quanto non                   
sussistono ne' i requisiti demografici di cui all'art. 1 della Legge            
362/91 ne' quelli di cui all'art. 2 della medesima legge con                    
riferimento alla situazione topografica ed alle condizioni di                   
viabilita', considerato che nella frazione di Funo e' gia' ubicata              
una farmacia;                                                                   
considerato che il Comune di Bazzano, con popolazione di n. 5.539               
abitanti e n. 1 sede farmaceutica, ha richiesto l'istituzione di una            
seconda sede da ubicare nel capoluogo, zona nord-est;                           
rilevato che non sussistono ne' i requisiti demografici previsti                
dall'art. 1 della Legge 362/91 ne' i requisiti topografici e di                 
viabilita' di cui all'art. 2 della medesima legge;                              
considerato che il Comune di Bentivoglio, con popolazione di n. 4.235           
abitanti e n. 1 sede farmaceutica, ha richiesto l'istituzione sulla             
base del criterio topografico e di viabilita', di una ulteriore sede            
farmaceutica da ubicare nella frazione San Marino;                              
ritenuto di non poter accogliere tale proposta in quanto formulata              
tardivamente, quando cioe' risultava impossibile richiedere il parere           
di merito ai competenti organi consultivi nel rispetto dei termini              
previsti dall'art. 50 della Legge 142/90 e dall'art. 2, ultimo comma,           
della L.R. 32/82;                                                               
considerato che l'Azienda Unita' sanitaria locale Bologna Sud e la              
Commissione provinciale ex art. 2 della L.R. 32/82 hanno richiesto              
l'istituzione, sul criterio demografico, di una quarta sede                     
farmaceutica nel comune di Zola Predosa, con popolazione di n. 16.177           
abitanti e n. 3 sedi farmaceutiche, da ubicarsi nella zona compresa             
tra le frazioni di Riale - Pilastrino - Gesso, con la conseguente               
soppressione del dispensario sito nella frazione di Riale;                      
ritenuto di poter accogliere tale richiesta in quanto sussistono i              
requisiti demografici di cui all'art. 1 della Legge 362/91;                     
visto il parere del Comune di Argelato, contrario alla proposta                 
regionale;                                                                      
visto il parere favorevole del Comune di Bazzano in ordine alla                 
proposta regionale di conferma della vigente pianta organica;                   
visto il parere del Comune di Bentivoglio contrario alla proposta               
regionale;                                                                      
visto il parere favorevole alla proposta regionale espresso                     
dall'Amministrazione comunale di Zola Predosa, che concorda pure                
sulla individuazione della zona della istituenda quarta sede                    
farmaceutica;                                                                   
visto il parere favorevole dell'apposita Commissione provinciale                
circa le proposte regionali;                                                    
visti i pareri favorevoli espressi dalle Aziende Unita' sanitarie               
locali di Bologna Nord, Bologna Citta', Bologna Sud e Imola in merito           
alle proposte regionali;                                                        
ritenuta necessaria ed opportuna la classificazione di ogni farmacia            
in urbana o rurale ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art.           
1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e dell'articolo unico della Legge           
5 marzo 1973, n. 40;                                                            
visti i dati della rilevazione relativa alla popolazione residente              
nei comuni della provincia di Bologna al 31 dicembre 1995, pubblicata           
dall'Istituto Centrale di Statistica;                                           
dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del TU leggi                  
sanitarie 1265/34 come modificato dall'art. 2 della Legge 362/91, le            
farmacie gia' aperte sulla base del solo criterio della distanza,               
sono riassorbite nel numero delle farmacie stabilito in base al                 
parametro della popolazione nel caso in cui il rapporto                         
farmacie-popolazione sia quello previsto dall'art. 1 della Legge                
475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91;                          
visto il TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934,             
n. 1265;                                                                        
vista la Legge 8 marzo 1968, n. 221;                                            
vista la Legge 2 aprile 1968, n. 475;                                           
visto il DPR 21 agosto 1971, n. 1275;                                           
vista la Legge 5 marzo 1973, n. 40;                                             
vista la L.R. 16 luglio 1982, n. 32;                                            
vista la Legge 22 dicembre 1984, n. 892;                                        
vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142;                                           
vista la Legge 8 novembre 1991, n. 362;tutto quanto sopra visto,                
rilevato, considerato;                                                          
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabiulie del                 
Servizio Distretti sanitari, sig. Alberto Andreotti, in merito alla             
regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi              
sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della               
deliberazione di Giunta regionale 2541/95;                                      
dato atto inoltre del parere favorevole espresso dal Direttore                  
generale Sanita' e Servizi sociali, dott. Francesco Taroni, in merito           
alla legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi                
sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della               
deliberazione di Giunta regionale 2541/95;                                      
su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita';                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare la pianta organica delle farmacie urbane e rurali dei           
Comuni della provincia di Bologna, acquisita agli atti dell'Ufficio             
Assistenza medica di base e farmaceutica con protocollo n. 50273/BAS            
del 15 dicembre 1997;                                                           
b) di dichiarare riassorbite nel numero complessivo delle farmacie              
stabilito in base al parametro della popolazione di cui all'art. 1              
della Legge 475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91, le           
farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza, di cui            
all'art. 104 del TU leggi sanitarie 1265/34, nel caso in cui il                 
rapporto popolazione/farmacie sia quello previsto dal citato art. 1             
della Legge 362/91;                                                             
c) la presente deliberazione, unitamente alla pianta organica, sara'            
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e              
agli Albi pretori dei Comuni della Provincia di Bologna.                        
(segue Pianta organica)                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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