DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 2550
Revisione biennale della pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Reggio Emilia, relativamente all'anno 1996
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che ogni Comune deve avere la propria pianta organica delle
farmacie nella quale sono determinati il numero, le relative sedi
farmaceutiche e loro delimitazione territoriale;
- che l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, prevede la
revisione della pianta organica delle farmacie negli anni pari,
secondo le modalita' e sulla scorta dei dati acquisiti ai sensi del
medesimo articolo;
- che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8/11/1991, n.362
"Norme di riordino del settore farmaceutico", la revisione deve tener
conto della popolazione residente in ogni singolo comune secondo i
seguenti criteri:
1) il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.
La popolazione eccedente e' computata, rispetto ai parametri numerici
indicati, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad
almeno il 50% dei parametri stessi;
2) l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al sopracitato
criterio della popolazione e secondo quanto disposto dall'art. 104
del TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934, n.
1265 cosi' come sostituito dall'art. 2 della Legge 362/91,
comportera' che la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000
metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi.
Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500
abitanti e con il limite di una farmacia per comune;
3) in sede di revisione della pianta organica le farmacie gia' aperte
in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella
determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in
base al parametro della popolazione e qualora eccedenti rispetto ai
parametri indicati al n. 1, sono considerate in soprannumero ai sensi
dell'art. 380, comma 2 del TU delle leggi sanitarie;
4) gli intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione
del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo
degli abitanti, potranno dar luogo ad una nuova determinazione della
circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Potranno essere autorizzati,
su domanda dei relativi titolari delle farmacie, i trasferimenti
delle farmacie nell'ambito del comune in zone di nuovo insediamento
abitativo, tenuto conto delle esigenze della assistenza farmaceutica
determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato
il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi
dell'art. 1 della Legge 2/4/1968, n. 475, cosi' come modificato
dall'art. 1 della Legge 8/11/1991, n.362;
- che l'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32 ha riservato la
competenza in merito alla formazione e revisione della pianta
organica delle farmacie, alla Giunta regionale;
- che l'art. 50 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ha modificato in
60 giorni il termine perentorio previsto dall'art. 2 della L.R. 16
luglio 1982, n. 32, per l'espressione dei pareri obbligatori relativi
alle piante organiche delle farmacie;
richiamata la nota n. 51069/BAS del 27 dicembre 1996 del Direttore
generale alla Sanita' e Servizi sociali con la quale e' stata avviata
la procedura di revisione della pianta organica delle farmacie
relativamente all'anno 1996 e sono state richieste ai Comuni, alle
Aziende Unita' sanitarie locali ed alle apposite Commissioni
provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,
eventuali proposte di modifica alla vigente pianta organica;
preso atto delle proposte formulate e dei pareri espressi, in
ossequio al disposto dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,
dagli Enti locali ed organi sopra indicati;rilevato che per i Comuni
di: Albinea, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Busana, Cadelbosco
di Sopra, Campagnola, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina,
Castellarano, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne' Monti, Cavriago,
Collagna, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla,
Ligonchio, Luzzara, Montecchio Emilia, Poviglio, Quattro Castella,
Ramiseto, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio,
San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Toano, Vetto, Vezzano sul
Crostolo, Viano, Villa Minozzo, la vigente pianta organica soddisfa
le esigenze della popolazione residente nei comuni stessi;
sentiti, per il parere di competenza in merito alle sopraindicate
riconferme, le Amministrazioni comunali, l'Azienda Unita' sanitaria
locale e l'apposita Commissione provinciale;
considerato che il Comune di Bagnolo in Piano, con popolazione di n.
7.634 abitanti e n. 1 sede farmaceutica, ha chiesto l'istituzione di
una seconda sede farmaceutica da ubicare nel capoluogo, sulla base
del criterio demografico di cui all'art. 1 della Legge 475/68, cosi'
come modificato dalla Legge 362/91;
ritenuta l'ammissibilita' di tale richiesta in quanto sussistono i
requisiti di cui alla sopracitata disposizione di legge;
considerato che il Comune di Canossa, con popolazione di n. 3.393
abitanti e n. 1 sede farmaceutica, ha richiesto l'istituzione di una
seconda sede farmaceutica da ubicare in frazione Trinita';
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta in quanto non
sussistono ne' i requisiti demografici di cui all'art. 1 della Legge
362/91 ne' i presupposti di cui all'art. 2 della medesima legge, con
riferimento alla situazione topografica ed alle condizioni di
viabilita';
considerato che il dott. Arnoldo Rivi, titolare della sede
farmaceutica n. 3 del Comune di Novellara, ha riproposto l'istanza di
ridescrizione dei confini territoriali della propria sede, per
ottenerne il trasferimento della localita' di Vezzola al capoluogo
comunale, zona sud;
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta non essendosi
sostanzialmente modificati i presupposti di fatto e di diritto che
portarono a rigettare analoga istanza in occasione della precedente
revisione di pianta organica, in particolare la necessita' di
assicurare l'assistenza farmaceutica nella localita' Vezzola e
frazioni vicine, abitate in prevalenza da popolazione anziana, e di
contro l'insussistente carenza di assistenza in Novellara capoluogo;
considerato che il Comune di Reggio Emilia, con popolazione di n.
135.406 abitanti e n. 33 sedi farmaceutiche, ha richiesto la modifica
dei confini territoriali delle sedi farmaceutiche n. 23 e n. 28,
entrambi comunali, per sostituire ad un confine immaginario un
confine naturale, senza che cio' comporti variazione alcuna dei
confini delle sedi farmaceutiche vicinori;
ritenuto di poter accogliere tale richiesta in quanto, rispondendo
all'esigenza di assicurare la massima certezza nella descrizione dei
confini, soddisfa il pubblico generale interesse;
considerato che il Comune di Scandiano, con popolazione di n. 22.372
abitanti e n. 5 sedi farmaceutiche, ha richiesto la variazione dei
confini delle sedi n. 2, 3 e 4, nonche' la modifica della
classificazione da urbana a rurale della sede farmaceutica n. 5;
ritenuto di poter accogliere la richiesta relativa alla variazione
dei confini delle indicate sedi in quanto costituisce una
razionalizzazione dei territori di riferimento conseguenti a
mutamenti della popolazione, ai sensi del comma I dell'art. 5 della
Legge 362/91, e di mantenere la classificazione "urbana" della sede
n. 5 cosi' come operata in occasione della revisione della pianta
organica del 1992, in quanto istituita con il criterio demografico e
risultante ubicata nel capoluogo in attesa di acquisire da parte del
Comune interessato, elementi piu' particolareggiati in merito alla
effettiva localizzazione della farmacia, sulla base delle
sopravvenute esigenze dell'assistenza farmaceutica;
visti i pareri favorevoli alle proposte regionali espressi dai Comuni
di Bagnolo in Piano, Reggio Emilia e, limitatamente alla proposta di
modifica della descrizione delle sedi nn. 2, 3 e 4, dal Comune di
Scandiano;
sentiti per i pareri di competenza in merito a tali proposte i Comuni
di Canossa e Novellara che peraltro non hanno espresso parere alcuno;
visti i pareri favorevoli espressi in merito alle proposte stesse
dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio Emilia, dalla
competente Commissione provinciale e dall'Ordine dei Farmacisti;
ritenuta necessaria ed opportuna la classificazione di ogni farmacia
in urbana o rurale ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art.
1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e dell'articolo unico della Legge
5 marzo 1973, n. 40;
visti i dati della rilevazione relativa alla popolazione residente
nei comuni della provincia di Reggio Emilia al 31 dicembre 1995,
pubblicata dall'Istituto Centrale di Statistica;
dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del TU leggi
sanitarie 1265/34 come modificato dall'art. 2 della Legge 362/91, le
farmacie gia' aperte sulla base del solo criterio della distanza,
sono riassorbite nel numero delle farmacie stabilito in base al
parametro della popolazione nel caso in cui il rapporto
farmacie-popolazione sia quello previsto dall'art. 1 della Legge
475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91;
visto il TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934,
n. 1265;
vista la Legge 8 marzo 1968, n. 221;
vista la Legge 2 aprile 1968, n. 475;
visto il DPR 21 agosto 1971, n. 1275;
vista la Legge 5 marzo 1973, n. 40;
vista la L.R. 16 luglio 1982, n. 32;vista la Legge 22 dicembre 1984,
n. 892;
vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142;
vista la Legge 8 novembre 1991, n. 362;
tutto quanto sopra visto, rilevato, considerato;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabiulie del
Servizio Distretti sanitari, sig. Alberto Andreotti, in merito alla
regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi
sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della
deliberazione di Giunta regionale 2541/95;
dato atto inoltre del parere favorevole espresso dal Direttore
generale Sanita' e Servizi sociali, dott. Francesco Taroni, in merito
alla legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi
sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della
deliberazione di Giunta regionale 2541/95;
su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare la pianta organica delle farmacie urbane e rurali dei
Comuni della provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti
dell'Ufficio Assistenza medica di base e farmaceutica con protocollo
n. 50270/BAS del 15 dicembre 1997;
b) di dichiarare riassorbite nel numero complessivo delle farmacie
stabilito in base al parametro della popolazione di cui all'art. 1
della Legge 475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91, le
farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza, di cui
all'art. 104 del TU leggi sanitarie 1265/34, nel caso in cui il
rapporto popolazione-farmacie sia quello previsto dal citato art. 1
della Legge 362/91;
c) la presente deliberazione, unitamente alla pianta organica, sara'
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e
agli Albi pretori dei Comuni della provincia di Reggio Emilia.
(segue Pianta organica)