REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 1998, n. 90

Riclassificazione delle acque dolci superficiali destinate all'approvvigionamento idrico-potabile della stazione sul torrente Rossenna a quota 1.250 metri in comune di Lama Mocogno *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto:                                                                          
- il DPR 3 luglio 1982, n. 515 che da' attuazione alla Direttiva CEE            
75/440 concernente la "Qualita' delle acque superficiali destinate              
alla produzione di acqua potabile";                                             
- il DM Sanita' del 15 febbraio 1983 che detta "Disposizioni relative           
ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi           
delle acque superficiali destinate all'approvvigionamento                       
idrico-potabile";                                                               
- il provvedimento deliberativo del 26 marzo 1983 del Comitato                  
interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del               
Ministero dei Lavori pubblici, che fissa i "Criteri generali e                  
metodologie per il rilevamento delle caratteristiche delle acque                
dolci superficiali, nonche' i criteri metodologici per la formazione            
e l'aggiornamento dei catasti delle stesse acque destinate alla                 
produzione di acqua potabile";                                                  
- il DL 5 febbraio 1990, convertito nella Legge 5 aprile 1990, n. 71            
recante le "Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la            
prevenzione dell'inquinamento delle acque";                                     
- la Legge 183/89 che ha istituito le Autorita' di bacino che hanno             
il compito di "assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle             
acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi             
di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti              
ambientali ad essi connessi";                                                   
- il DPR 24 maggio 1988, n. 236 che da' attuazione alla Direttiva CEE           
80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo                 
umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183;                
premesso che:                                                                   
- per la lettera a) dell'art. 3 del DPR 3 luglio 1982, n. 515 sono di           
competenza regionale le funzioni concernenti l'esecuzione delle                 
operazioni di rilievo delle caratteristiche delle acque dolci                   
superficiali destinate alla potabilizzazione e la relativa                      
classificazione di cui agli artt. 4 e 5 del decreto in parola e                 
secondo i criteri generali e le metodologie di cui alla lettera b)              
dell'art. 2 del medesimo decreto;                                               
- la Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. n. 9 del febbraio              
1983, ha gia' provveduto, con deliberazione della Giunta n. 4993 del            
5 ottobre 1988, alla redazione del Piano regionale di risanamento di            
cui alla Legge 10 maggio 1976,  n.319, e successive modificazioni;              
- in attuazione del disposto di cui all'art. 3 del DM Sanita' 15                
febbraio 1983 sono state individuate le stazioni di prelievo in                 
prossimita' delle opere di presa esistenti o previste in modo che i             
campioni prelevati siano rappresentativi della qualita' dell'acqua da           
utilizzare;                                                                     
- in attuazione della Legge 71/90 recante le "Misure urgenti per il             
miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento                
delle acque" secondo le procedure disposte dal DPR 515/82, la Regione           
Emilia-Romagna ha classificato con deliberazioni proprie, le acque              
dolci superficiali utilizzate a scopo potabile e con circolare n. 17            
del 31 luglio 1990 sono state elencate le stazioni esistenti nelle              
diverse categorie indicate, i punti di presa autorizzati in attesa di           
procedere alla classificazione e fissate le frequenze di                        
campionamenti e analisi;                                                        
- la Regione Emilia-Romagna, con circolare n. 1 del 7 gennaio 1991              
che ha per oggetto "La campagna di sorveglianza 1991 sulla qualita'             
delle acque superficiali e sotterranee", confermando le disposizioni            
impartite mediante circolare n. 17 del 31 luglio 1990, ha fissato le            
frequenze dei campionamenti, i criteri metodologici sui parametri e             
metodi di misura, introducendo una modulistica unificata per la                 
refertazione, le modalita' e i tempi di restituzione dei referti                
analitici;                                                                      
- successivamente con propria deliberazione n. 329 del 15 febbraio              
1994 la Regione Emilia-Romagna ha definito alcune procedure tecniche            
ritenendo di considerare ai fini della classificazione delle acque              
superficiali destinate alla potabilizzazione per le nuove                       
classificazioni, le ultime 12 analisi effettuate consecutivamente con           
cadenza mensile, mentre per gli aggiornamenti le ultime 20 analisi,             
in ogni caso per un periodo non inferiore ad un anno, queste ultime             
eseguite con cadenza mensile o quindicinale a seconda che si tratti             
delle categorie A1 e A2 ovvero delle categorie A3 e sub A3;                     
- la circolare n. 34 del 30 settembre 1994 ha fissato, per le nuove             
concessioni ad uso potabile, un coordinamento fra le procedure di               
classificazione delle acque superficiali destinate alla                         
potabilizzazione di cui al DPR 515/82 e alla Legge 71/90 e l'iter               
istruttorio previsto dal TU 1775/33 sulle acque potabili;                       
atteso che:                                                                     
- ai sensi del primo comma dell'art. 5 del DPR n. 515 del 3 luglio              
1982, per la classificazione delle acque in una delle categorie A1,             
A2, A3, di cui alla tabella allegata al medesimo decreto, i valori              
specificati per ciascuna categoria devono essere conformi nel 95% dei           
campioni ai valori-limite specificati nella colonna I, e nel 90% ai             
valori-limite specificati nella colonna G, quando non sia indicato il           
corrispondente valore nella colonna I;                                          
- ai sensi del successivo secondo comma dell'art. 5 del sopra                   
menzionato decreto del Presidente della Repubblica, per il rimanente            
5% e 10% dei campioni che, secondo i casi, non sono conformi, i                 
parametri non devono discostarsi in misura superiore al 50% del                 
valore dei parametri in questione, esclusi la temperatura, il pH,               
l'ossigeno disciolto ed i parametri microbiologici;                             
- ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto del Presidente della                
Repubblica, in dipendenza delle categorie nelle quali le acque dolci            
superficiali vengono classificate, ai fini della loro                           
potabilizzazione devono essere eseguiti i trattamenti specifici                 
necessari a garantire il rispetto delle caratteristiche di qualita'             
delle acque destinate al consumo umano;                                         
- ai sensi del sopramenzionato provvedimento deliberativo del 26                
marzo 1983 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque             
dall'inquinamento del Ministero dei Lavori pubblici, le acque che non           
corrispondono ai requisiti di cui all'art. 5, primo comma, del DPR              
515/82 relativamente ai parametri che presentano valori solo nella              
colonna G, ma che rispettano i valori I degli altri parametri, sono             
riportate in un primo elenco speciale, con la annotazione circa la              
necessita' di interventi prioritari, ai sensi dell'art. 7 del                   
medesimo DPR 515/82, atti a migliorare le caratteristiche                       
qualitative;                                                                    
- ai sensi del sopra menzionato provvedimento deliberativo del 26               
marzo 1983 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque             
dall'inquinamento del Ministero dei Lavori pubblici, le acque che               
presentano le caratteristiche di cui al terzo comma dell'art. 4 del             
DPR 515/82, sono riportate in un secondo elenco speciale, con                   
apposita notazione circa la necessita' di intervento prioritario, ai            
sensi dell'art. 7 del medesimo DPR 515/82, per il miglioramento delle           
caratteristiche qualitative inferiori a quelle della categoria A3;              
considerato che:                                                                
- con propria deliberazione n. 3286 del 12 luglio 1994 la stazione di           
prelievo a quota 1.250 metri in comune di Lama Mocogno (MO) torrente            
Rossenna veniva riclassificata in A2;                                           
- ai fini della riclassificazione delle acque superficiali destinate            
alla produzione di acqua potabile si valuteranno le ultime 20 analisi           
effettuate dal 9 novembre 1995 al 12 giugno 1997, cosi' come espresso           
nell'atto deliberativo n. 329 del 15 febbraio 1994, riportate in                
tabella allegata, parte integrante del presente provvedimento;                  
preso atto che e' possibile procedere alla riclassificazione                    
dell'acqua di cui sopra nella categoria A1 in quanto la percentuale             
di valori conformi ai limiti indicati per la colonna I e' pari a 100            
e la percentuale di valori conformi ai limiti indicati per la colonna           
G e' pari a 98 e le non conformita' sono riferite esclusivamente a              
parametri microbiologici;i valori dei parametri microbiologici che in           
tre campioni superano i limiti della colonna G del 50% rispetto al              
valore indicato per la categoria sono comunque da considerarsi                  
ininfluenti per la determinazione alla classificazione ai sensi del             
secondo comma dell'art. 5 del DPR 515/82;                                       
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Prevenzione collettiva dell'Assessorato alla Sanita', Paolo            
Tori, in ordine alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi            
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992,  n.41 e della            
direttiva di Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;                        
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
Sanita' e Servizi sociali, Francesco Taroni, in merito alla                     
legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma               
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della direttiva di Giunta                  
regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;su proposta dell'Assessore alla             
Sanita';                                                                        
viste le considerazioni esplicitate in premessa;                                
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare ai sensi dell'art. 3 del DPR 515/82 la                          
riclassificazione delle acque dolci superficiali della stazione a               
1.250 metri in comune di Lama Mocogno (MO) sul torrente Rossenna del            
bacino Secchia in categoria A1 sulla base delle risultanze dei                  
controlli analitici effettuati e riportati nella tabella allegata,              
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;                
b) di dare ampia diffusione al presente provvedimento attraverso la             
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;                           
c) di comunicare la classificazione delle acque dolci superficiali              
della stazione suindicata ai Ministeri dell'Ambiente e della Sanita'.           
(segue Tabella)                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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