ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1998, n. 76
Divieto di somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura, nelle strutture ospitanti categorie a rischio
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Considerato che gli alimenti contenenti uova crude sono
frequentemente individuati come il veicolo responsabile della maggior
parte degli episodi di tossinfezione alimentare da Salmonella;
considerato ancora che alcune categorie di soggetti (quali: bambini
di eta' inferiore ai 3 anni, anziani, immunodepressi) sono
particolarmente vulnerabili a tale infezione, potendone sviluppare le
piu' gravi complicanze;
vista la propria ordinanza n. 610 del 27/12/1996 con la quale si
vieta la somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova
crude non sottoposti a trattamento termico nelle strutture ospitanti
le suddette categorie a rischio;
considerato che nella collettivita' a rischio non si sono verificati
episodi di tossinfezione da Salmonella nell'ultimo anno;
ritenuto pertanto opportuno confermare le norme cautelari per evitare
i possibili rischi nelle collettivita' vulnerabili;considerato che la
scadenza dell'ordinanza succitata era fissata per il 31/12/1997;
verificato tuttavia che nel corso del 1997 si e' assistito ad un
incremento degli episodi tossinfettivi legati ad alimenti consumati
presso la ristorazione e in particolare in ristoranti, tavole calde,
pasticcerie soprattutto dei luoghi di villeggiatura;
dato atto della facolta' attribuita ai Sindaci, quali Autorita'
sanitarie locali, di disporre ordinanze di divieto della preparazione
e vendita per il consumo di prodotti alimentari a rischio - quali
sono quelli contenenti uova crude e non sottoposti, prima del
consumo, a trattamento termico di cottura, nonche' carni non
adeguatamente cotte - per gli esercizi pubblici, nonche' per le mense
collettive che servono un'utenza non particolarmente suscettibile ma
comunque esposta al rischio di tossinfezione alimentare soprattutto
nella stagione estiva;
vista la deliberazione della Giunta regionale 2541/95, esecutiva ai
sensi di legge;
vista la determinazione n. 1318 del 26/2/1998 con la quale, ai sensi
dell'art. 6, comma 1 della L.R. 41/92 come sostituito dall'art. 33
della L.R. 33/94 del Direttore generale, e' stato individuato quale
sostituto del Direttore generale Sanita' e Servizi sociali per il
periodo 28 febbraio 1998 - 10 marzo 1998 compreso, il dott. Giovanni
Paganelli, Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli
alimenti;dato atto del parere favorevole espresso in merito alla
legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della delibera di Giunta regionale
2541/95 dal Direttore generale Sanita' e Servizi sociali, Giovanni
Paganelli;
dato atto del parere favorevole in merito alla regolarita' tecnica
del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19
novembre 1992, n. 41 e della delibera di Giunta regionale 2541/95,
dal Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti,
dr. Giovanni Paganelli;
visto l'art. 32 della Legge 833/78,
ordina:
1) e' confermato il divieto fino al 31/12/1998, nelle strutture che
ospitano categorie a rischio (bambini di eta' inferiore ai 3 anni,
anziani, immunodepressi) della somministrazione di prodotti
alimentari contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo,
a trattamento termico di cottura;
2) le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai sensi
dell'art. 650 del codice penale;
3) al presente provvedimento e' data pubblicizzazione tramite invio
dello stesso alle Aziende Unita' sanitarie locali, alle Aziende
Ospedaliere, agli Enti locali, Prefetture, Comandi NAS della regione
Emilia-Romagna, per la massima diffusione nel territorio di
competenza, nonche' alle associazioni maggiormente rappresentative
delle categorie interessate.
IL PRESIDENTE
ANTONIO LA FORGIA