REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1998, n. 76

Divieto di somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura, nelle strutture ospitanti categorie a rischio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Considerato che gli alimenti contenenti uova crude sono                         
frequentemente individuati come il veicolo responsabile della maggior           
parte degli episodi di tossinfezione alimentare da Salmonella;                  
considerato ancora che alcune categorie di soggetti (quali: bambini             
di eta' inferiore ai 3 anni, anziani, immunodepressi) sono                      
particolarmente vulnerabili a tale infezione, potendone sviluppare le           
piu' gravi complicanze;                                                         
vista la propria ordinanza n. 610 del 27/12/1996 con la quale si                
vieta la somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova                
crude non sottoposti a trattamento termico nelle strutture ospitanti            
le suddette categorie a rischio;                                                
considerato che nella collettivita' a rischio non si sono verificati            
episodi di tossinfezione da Salmonella nell'ultimo anno;                        
ritenuto pertanto opportuno confermare le norme cautelari per evitare           
i possibili rischi nelle collettivita' vulnerabili;considerato che la           
scadenza dell'ordinanza succitata era fissata per il 31/12/1997;                
verificato tuttavia che nel corso del 1997 si e' assistito ad un                
incremento degli episodi tossinfettivi legati ad alimenti consumati             
presso la ristorazione e in particolare in ristoranti, tavole calde,            
pasticcerie soprattutto dei luoghi di villeggiatura;                            
dato atto della facolta' attribuita ai Sindaci, quali Autorita'                 
sanitarie locali, di disporre ordinanze di divieto della preparazione           
e vendita per il consumo di prodotti alimentari a rischio - quali               
sono quelli contenenti uova crude e non sottoposti, prima del                   
consumo, a trattamento termico di cottura, nonche' carni non                    
adeguatamente cotte - per gli esercizi pubblici, nonche' per le mense           
collettive che servono un'utenza non particolarmente suscettibile ma            
comunque esposta al rischio di tossinfezione alimentare soprattutto             
nella stagione estiva;                                                          
vista la deliberazione della Giunta regionale 2541/95, esecutiva ai             
sensi di legge;                                                                 
vista la determinazione n. 1318 del 26/2/1998 con la quale, ai sensi            
dell'art. 6, comma 1 della L.R. 41/92 come sostituito dall'art. 33              
della L.R. 33/94 del Direttore generale, e' stato individuato quale             
sostituto del Direttore generale Sanita' e Servizi sociali per il               
periodo 28 febbraio 1998 - 10 marzo 1998 compreso, il dott. Giovanni            
Paganelli, Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli                 
alimenti;dato atto del parere favorevole espresso in merito alla                
legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della            
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della delibera di Giunta regionale               
2541/95 dal Direttore generale Sanita' e Servizi sociali, Giovanni              
Paganelli;                                                                      
dato atto del parere favorevole in merito alla regolarita' tecnica              
del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19                 
novembre 1992, n. 41 e della delibera di Giunta regionale 2541/95,              
dal Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti,              
dr. Giovanni Paganelli;                                                         
visto l'art. 32 della Legge 833/78,                                             
ordina:                                                                         
1) e' confermato il divieto fino al 31/12/1998, nelle strutture che             
ospitano categorie a rischio (bambini di eta' inferiore ai 3 anni,              
anziani, immunodepressi) della somministrazione di prodotti                     
alimentari contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo,           
a trattamento termico di cottura;                                               
2) le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai sensi               
dell'art. 650 del codice penale;                                                
3) al presente provvedimento e' data pubblicizzazione tramite invio             
dello stesso alle Aziende Unita' sanitarie locali, alle Aziende                 
Ospedaliere, agli Enti locali, Prefetture, Comandi NAS della regione            
Emilia-Romagna, per la massima diffusione nel territorio di                     
competenza, nonche' alle associazioni maggiormente rappresentative              
delle categorie interessate.                                                    
IL PRESIDENTE                                                                   
ANTONIO LA FORGIA                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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